Altezza Minima Bagno: Normativa e Requisiti Essenziali

Avere un bagno a norma è un obbligo di legge. Quando si costruisce o si ristruttura un'abitazione, è fondamentale attenersi alle norme igienico-edilizie stabilite dal Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975.

Altezza Minima del Bagno

In base al Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975, l’altezza minima interna dei bagni può essere di 240 cm, invece dei 270 cm richiesti come limite minimo per tutte le altre stanze. Questo vale in quanto i bagni sono considerati locali "accessori".

Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

Deroghe e Varianti

Il recente Decreto Legge 69/2024 (noto come “decreto salva-casa“), convertito nella Legge n. 105/24, ha modificato l’art. 24 del DPR n. 380 del 2001 riguardante l’agibilità e la segnalazione certificata di agibilità degli edifici, introducendo tre nuovi commi (5bis, 5ter e 5quater) relativi ai requisiti di altezza minima e di superficie minima dei locali.

Le nuove norme stabiliscono che il tecnico progettista è abilitato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie anche in presenza di locali con un’altezza minima inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40 metri.

Tale asseverazione può essere resa ove:

  • Sia soddisfatto il requisito dell’adattabilitĂ  (si ricorda che quest’ultimo rappresenta il livello piĂš basso di qualitĂ  della progettazione), in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal D. Min. LL.PP. 14/06/1989, n. 236 per il superamento delle barriere architettoniche;
  • Sia altresĂŹ soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
    • I locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero che migliorino le caratteristiche igienico-sanitarie dell’immobile;
    • Sia presentato contestualmente un progetto di ristrutturazione che migliori le condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottimizzando la ventilazione e i riscontri d’aria.

Superficie Minima del Bagno

La legge nazionale (Decreto ministeriale SanitĂ  del 5 luglio 1975) non indica una superficie minima o massima per il bagno, ma si limita a elencare i componenti indispensabili: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Per sapere quanto deve misurare un bagno bisogna controllare che cosa dice in merito il Regolamento edilizio del proprio Comune. In alcuni casi non viene specificata una superficie minima, ma la lunghezza minima della parete piĂš corta.

Per fare un esempio, si prenda in considerazione il Regolamento edilizio del Comune di Milano in vigore dal 2014 che prescrive per ogni abitazione un locale bagno (o piĂš di uno) di dimensione adatta ad ospitare complessivamente la dotazione minima di apparecchi sanitari (lavabo, doccia o vasca, water, bidet), con lato minimo non inferiore a 1,20 m.

Ventilazione e Illuminazione

La legge nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) richiede che in tutti i locali di un’abitazione ci sia illuminazione naturale diretta, tranne che nei bagni e in altri locali. Ma per il bagno specifica che deve esserci un’apertura finestrata per il ricambio dell’aria oppure un impianto di aspirazione meccanica.

Ricorrendo sempre al Regolamento edilizio di Milano, risulta possibile avere bagni ciechi con ventilazione attivata quando l’abitazione è dotata di sistema VMC (ventilazione meccanica controllata) o ha superficie inferiore a 70 mq.

In tutti gli altri casi i locali bagno con aerazione naturale devono essere forniti di finestra apribile all’esterno o verso cavedio, di misura non inferiore a 0,50 mq, per il ricambio dell’aria e comunque pari ad almeno 1/10 della superficie del locale nel caso in cui lo stesso sia superiore a 5 mq. Se il bagno principale della casa ha la finestra, gli altri possono esserne privi.

Impianto Elettrico e Sicurezza

È la variante V3 alla norma Cei 64/8 ”impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua” che stabilisce le prestazioni minime riguardo all’impianto elettrico domestico e prescrive l’installazione di un numero minimo di punti presa per l’energia separati e di punti luce in funzione del tipo del locale, della dimensione e del livello prestazionale dell’impianto.

Lo standard minimo (classificato al livello 1 della nuova ripartizione introdotta dalla variante), per il bagno richiede almeno 2 punti presa: solitamente una in corrispondenza dello specchio e una per la lavatrice, considerando di installare anche una presa schuko per tale apparecchio. E due punti luce.

I locali contenenti bagni o docce devono essere classificati, con riferimento alla sicurezza contro i contatti elettrici (diretti e indiretti), come luoghi a rischio aumentato. L’impianto elettrico in bagno deve essere eseguito con maggiori prescrizioni tecniche rispetto agli altri ambienti.

In funzione della pericolositĂ , nei locali bagno e doccia la norma Cei 64-8 individua quattro zone:

  • Zona 0: è individuata dal volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia.
  • Zona 1: è individuata dal volume sovrastante la vasca da bagno o il piatto doccia fino a un’altezza di 225 cm.
  • Zona 2: comprende il volume immediatamente circostante la vasca da bagno o il piatto doccia, estesa fino a 60 cm in orizzontale e fino a 225 cm in verticale.
  • Zona 3: si ottiene dal volume esterno alla zona 2, o della zona 1 in caso di mancanza del piatto doccia, fino alla distanza orizzontale di 240 cm.

AccessibilitĂ  per Disabili

Il bagno accessibile ai disabili è obbligatorio solo negli edifici pubblici o esercizi commerciali. Tuttavia, chi vive con un anziano o invalido dovrebbe dotarsi di bagni accessibili per garantire sicurezza e facilità di cura.

Requisiti Igienico-Sanitari

I requisiti igienico-sanitari sono stati creati per garantire condizioni adeguate di salute e benessere nelle abitazioni. Servono a definire standard minimi che gli edifici devono rispettare per essere considerati abitabili e per attestare l’agibilità.

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