Altezza Minima Bagno: Normativa e Requisiti Essenziali
Avere un bagno a norma è un obbligo di legge. Quando si costruisce o si ristruttura un'abitazione, è fondamentale attenersi alle norme igienico-edilizie stabilite dal Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975.
Altezza Minima del Bagno
In base al Decreto ministeriale SanitĂ del 5 luglio 1975, lâaltezza minima interna dei bagni può essere di 240 cm, invece dei 270 cm richiesti come limite minimo per tutte le altre stanze. Questo vale in quanto i bagni sono considerati locali "accessori".
Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.
Deroghe e Varianti
Il recente Decreto Legge 69/2024 (noto come âdecreto salva-casaâ), convertito nella Legge n. 105/24, ha modificato lâart. 24 del DPR n. 380 del 2001 riguardante lâagibilitĂ e la segnalazione certificata di agibilitĂ degli edifici, introducendo tre nuovi commi (5bis, 5ter e 5quater) relativi ai requisiti di altezza minima e di superficie minima dei locali.
Le nuove norme stabiliscono che il tecnico progettista è abilitato ad asseverare la conformitĂ del progetto alle norme igienico-sanitarie anche in presenza di locali con unâaltezza minima inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40 metri.
Tale asseverazione può essere resa ove:
- Sia soddisfatto il requisito dellâadattabilitĂ (si ricorda che questâultimo rappresenta il livello piĂš basso di qualitĂ della progettazione), in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal D. Min. LL.PP. 14/06/1989, n. 236 per il superamento delle barriere architettoniche;
- Sia altresĂŹ soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- I locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero che migliorino le caratteristiche igienico-sanitarie dellâimmobile;
- Sia presentato contestualmente un progetto di ristrutturazione che migliori le condizioni igienico-sanitarie dellâalloggio, ottimizzando la ventilazione e i riscontri dâaria.
Superficie Minima del Bagno
La legge nazionale (Decreto ministeriale SanitĂ del 5 luglio 1975) non indica una superficie minima o massima per il bagno, ma si limita a elencare i componenti indispensabili: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
Per sapere quanto deve misurare un bagno bisogna controllare che cosa dice in merito il Regolamento edilizio del proprio Comune. In alcuni casi non viene specificata una superficie minima, ma la lunghezza minima della parete piĂš corta.
Per fare un esempio, si prenda in considerazione il Regolamento edilizio del Comune di Milano in vigore dal 2014 che prescrive per ogni abitazione un locale bagno (o piĂš di uno) di dimensione adatta ad ospitare complessivamente la dotazione minima di apparecchi sanitari (lavabo, doccia o vasca, water, bidet), con lato minimo non inferiore a 1,20 m.
Ventilazione e Illuminazione
La legge nazionale (Decreto ministeriale SanitĂ del 5 luglio 1975) richiede che in tutti i locali di unâabitazione ci sia illuminazione naturale diretta, tranne che nei bagni e in altri locali. Ma per il bagno specifica che deve esserci unâapertura finestrata per il ricambio dellâaria oppure un impianto di aspirazione meccanica.
Ricorrendo sempre al Regolamento edilizio di Milano, risulta possibile avere bagni ciechi con ventilazione attivata quando lâabitazione è dotata di sistema VMC (ventilazione meccanica controllata) o ha superficie inferiore a 70 mq.
In tutti gli altri casi i locali bagno con aerazione naturale devono essere forniti di finestra apribile allâesterno o verso cavedio, di misura non inferiore a 0,50 mq, per il ricambio dellâaria e comunque pari ad almeno 1/10 della superficie del locale nel caso in cui lo stesso sia superiore a 5 mq. Se il bagno principale della casa ha la finestra, gli altri possono esserne privi.
Impianto Elettrico e Sicurezza
Ă la variante V3 alla norma Cei 64/8 âimpianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continuaâ che stabilisce le prestazioni minime riguardo allâimpianto elettrico domestico e prescrive lâinstallazione di un numero minimo di punti presa per lâenergia separati e di punti luce in funzione del tipo del locale, della dimensione e del livello prestazionale dellâimpianto.
Lo standard minimo (classificato al livello 1 della nuova ripartizione introdotta dalla variante), per il bagno richiede almeno 2 punti presa: solitamente una in corrispondenza dello specchio e una per la lavatrice, considerando di installare anche una presa schuko per tale apparecchio. E due punti luce.
I locali contenenti bagni o docce devono essere classificati, con riferimento alla sicurezza contro i contatti elettrici (diretti e indiretti), come luoghi a rischio aumentato. Lâimpianto elettrico in bagno deve essere eseguito con maggiori prescrizioni tecniche rispetto agli altri ambienti.
In funzione della pericolositĂ , nei locali bagno e doccia la norma Cei 64-8 individua quattro zone:
- Zona 0: è individuata dal volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia.
- Zona 1: è individuata dal volume sovrastante la vasca da bagno o il piatto doccia fino a unâaltezza di 225 cm.
- Zona 2: comprende il volume immediatamente circostante la vasca da bagno o il piatto doccia, estesa fino a 60 cm in orizzontale e fino a 225 cm in verticale.
- Zona 3: si ottiene dal volume esterno alla zona 2, o della zona 1 in caso di mancanza del piatto doccia, fino alla distanza orizzontale di 240 cm.
AccessibilitĂ per Disabili
Il bagno accessibile ai disabili è obbligatorio solo negli edifici pubblici o esercizi commerciali. Tuttavia, chi vive con un anziano o invalido dovrebbe dotarsi di bagni accessibili per garantire sicurezza e facilità di cura.
Requisiti Igienico-Sanitari
I requisiti igienico-sanitari sono stati creati per garantire condizioni adeguate di salute e benessere nelle abitazioni. Servono a definire standard minimi che gli edifici devono rispettare per essere considerati abitabili e per attestare lâagibilitĂ .
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