Il Diritto di Andare in Bagno sul Posto di Lavoro: Normativa e Tutela
L’igiene sul lavoro è una componente importantissima della sicurezza e della tutela della salute dei dipendenti. La normativa stabilisce precisi doveri a carico del datore di lavoro. Le norme di sicurezza e igiene si rintracciano in particolare nel D. Lgs. 81/08, che prescrive anche una serie di requisiti che i luoghi di lavoro devono rispettare per poter essere considerati salubri e garantire così la sicurezza per i lavoratori.
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
La sicurezza sul luogo di lavoro consiste, secondo il Testo unico di sicurezza (D. Lgs. 81/08), in quell’insieme di misure di tipo organizzativo e tecnico con lo scopo di garantire salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambiente lavorativo. Sulla base del Testo unico, di altre norme generali (come lo Statuto dei lavoratori) e di altre disposizioni del Ministero della salute e del Codice Civile, la responsabilità dell’attuazione di tutte le misure di sicurezza dei luoghi di lavoro spetta al datore di lavoro. Questi ha l’obbligo di garantire l’incolumità, l’integrità e il benessere dei suoi dipendenti, in relazione al tipo di attività svolta.
Dunque, il datore di lavoro ha il dovere di applicare le norme di prevenzione previste dalla legge e le misure che, in base alla propria esperienza nonché alla tecnica disponibile, può implementare per un miglioramento per la sicurezza e la salute dei laboratori. Per contro, il lavoratore ha diritto a svolgere le proprie mansioni in un ambiente lavorativo salubre, privo di rischi di infortuni e l’esposizione a malattie professionali.
Il Testo unico ha inoltre recepito importanti direttive e disposizioni europee relative alla salute e alla sicurezza, per esempio in merito a prevenzione degli infortuni, soccorso, sorveglianza sanitaria, soggetti preposti alle misure di prevenzione incendi, documentazione da tenere in azienda a questo riguardo. In particolare, vengono individuate delle figure della sicurezza, accanto al datore di lavoro: si possono ricordare il coordinatore Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il medico competente (MC).
In più, è previsto che, se l’azienda conta più di 15 lavoratori, il datore di lavoro convochi una riunione periodica sulla sicurezza per fare il punto sulle misure adottate, sui rischi specifici e sui metodi per tenerli sotto controllo, anche tramite corsi di formazione dei lavoratori esposti sui fattori di rischio per la salute e sicurezza e sui dispositivi di protezione collettiva e individuale. A tal fine, tra gli obblighi del datore di lavoro rientra anche quello di redigere in collaborazione con le figure della sicurezza in azienda, il Documento di valutazione dei rischi (DVR), che è un documento che rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in un’azienda, richiesto in formato elettronico o cartaceo dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d. lgs. 81/2008), ove viene trattato agli articoli 17 e 28.
La Normativa sull’Igiene nei Luoghi di Lavoro
Per quanto riguarda l’igiene sul luogo di lavoro occorre fare sempre riferimento al D. Lgs. 81/08 (con successive modifiche e integrazioni sulla normativa di sicurezza, come il decreto legislativo 106/09). In tutti i luoghi di lavoro, cioè negli ambienti in cui sono situate postazioni di lavoro vere e proprie e in quelli in cui il lavoratore deve recarsi per svolgere compiti collaterali alle proprie mansioni (per esempio le zone di deposito), il datore di lavoro ha la responsabilità di mantenere un’igiene e una pulizia adeguate.
In primo luogo, deve fare in modo che le operazioni di pulizia siano svolte regolarmente e in maniera adeguata alle esigenze ambientali, ove possibile al di fuori dell’orario di lavoro, e in modo da non recare danno alla salute del lavoratore. Inoltre, pavimenti e infissi devono essere, ove possibile, realizzati in modo tale che la pulizia si svolga in maniera semplice e accurata.
Nei luoghi di lavoro, o nelle zone più prossime, dev’essere garantita la presenza di fonti di acqua potabile, cosicché i lavoratori possano sia bere che lavarsi quando necessario. L’acqua deve essere, naturalmente, pulita e protetta, e assieme ad essa devono esserci detersivi e prodotti per l’asciugatura. I servizi igienici devono obbligatoriamente essere presenti, funzionanti e messi a disposizione del personale. Se i lavoratori sono meno di dieci in tutta l’azienda, i bagni possono essere comuni ed utilizzati in maniera alternata; altrimenti, è necessario che siano separati per gli uomini e per le donne. Speciali normative regolano poi i servizi igienici destinati ai dipendenti disabili.
I luoghi di lavoro devono essere privi di rifiuti o sostanze dannose per la salute. Inoltre, va garantito ai lavoratori uno spazio sufficiente e funzionale per svolgere i propri compiti. Tali spazi devono essere protetti dalla pioggia, dall’umidità ambientale e dagli altri agenti atmosferici, riscaldati durante l’inverno, isolati acusticamente (nei limiti del possibile e in rapporto al tipo di attività svolta) e dotati di sufficiente areazione e illuminazione, attraverso fonti naturali o artificiali.
L’igiene Industriale rappresenta quel ramo di studio che si dedica all’identificazione, alla misurazione e alla gestione dei fattori di rischio di natura chimica, fisica e biologica, originati dall’industria. Il suo scopo è la prevenzione di potenziali danni e, ove necessario, la rimozione o mitigazione di tali rischi.
I Requisiti Igienico-Sanitari dei Luoghi di Lavoro
Sulla base del Testo unico (regolamento all’allegato IV) e di altre norme del Ministero della sanità, sono previsti dei requisiti igienici specifici per i luoghi di lavoro, che possono essere controllati dal Servizio sanitario nazionale o da altri organismi di vigilanza. Innanzitutto, gli edifici destinati al lavoro devono essere stabili, solidi e accessibili. Sono previste particolari regole sull’altezza dei locali interni, sulla cubatura e sulla superficie complessiva.
Inoltre, pavimenti, muri, soffitti, finestre, lucernari, impianti e scale sono soggetti a ulteriori specificazioni normative che assicurino igiene e sicurezza sotto tutti i punti di vista. Occorre prestare particolare attenzione anche alle vie di accesso e alle vie di fuga in caso di emergenza, e dunque allo stato di porte e portoni e, in generale, alle zone di transito.
È molto importante poi la condizione del microclima interno. Ecco l’elenco completo dei requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro previsti dal Titolo II e Allegato IV del testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008.
Per essere destinati allo svolgimento di attività di lavoro i locali devono rispettare una serie di requisiti igienico sanitari variabili in funzione dell’attività svolta.
Requisiti Igienico Sanitari dei Luoghi di Lavoro (Sintesi)
L’Allegato IV dell’art. 63 Testo Unico sulla sicurezza stabilisce i requisiti igienico sanitari che un luogo di lavoro deve possedere che in sintesi sono i seguenti:
- Stabilità e solidità - Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali.
- Altezza, cubatura e superficie - Per locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori devono avere altezza netta non inferiore a 3 m; cubatura non inferiore a 10 m³ per lavoratore; ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 2 m².
- Pavimenti, muri, soffitti - Le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti devono essere tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
- Finestre e lucernari dei locali - Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
- Vie di circolazione - Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa. I passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.
- Vie e uscite di emergenza - Le vie e le uscite di emergenza devono essere tali da consentire alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d’uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
- Porte e portoni - Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, devono consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro.
- Scale - Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
- Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni - I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. I luoghi di lavoro all’aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente per evitare il rischio di scivolamento e caduta e devono essere strutturati in modo da evitare esposizione ad agenti nocivi.
- Microclima in luoghi di lavoro chiusi - I luoghi di lavoro devono essere tali da assicurare una salubrità dell’aria anche attraverso impianti di aerazione. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono periodicamente essere sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
- Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro - I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale e devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
- Locali di riposo e refezione - Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile. Per i lavori all’aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell’azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.
- Spogliatoi e armadi per il vestiario - I locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici. Gli spogliatoi devono avere una capacità sufficiente, vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati, convenientemente arredati e distinti fra i due sessi. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi.
- Servizi igienico assistenziali - Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi. Devono essere messe a disposizione dei lavoratori docce sufficienti ed appropriate quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. Tali ambienti devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia a cura del datore di lavoro.
- Dormitori - I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l’arredamento necessario rispondente alle esigenze dell’igiene. Nei lavori eseguiti normalmente all’aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi.
Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti previsti dall’Allegato IV dell’art. 63 del dlgs 81/2008, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
Requisiti Igienico Sanitari dei Luoghi di Lavoro per Disabili
L’art. 63 Testo Unico sulla sicurezza, oltre ai requisiti dell’allegato IV riportati sopra, sinteticamente stabilisce anche che:
- i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto di eventuali lavoratori disabili in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati dai lavoratori;
- le misure per i lavori disabili non sono obbligatorie per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso, questi ultimi, devono recepire misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale da parte delle persone disabili.
FAQ sui Requisiti dei Luoghi di Lavoro
Di seguito si riportano le domande e le risposte più frequenti sui requisiti dei luoghi di lavoro. Le indicazioni riportate nelle risposte seguono le prescrizioni dell’Allegato IV dell’art. 63 del Testo Unico della Sicurezza.
Quali sono considerati luoghi di lavoro?
Per luogo di lavoro s’intende qualunque spazio in cui vengano svolte delle mansioni su richiesta del datore di lavoro.
Quale deve essere la superficie a disposizione per ogni lavoratore?
Ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 2 m². I valori relativi si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
Che caratteristiche devono avere i pavimenti in un ambiente di lavoro?
I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.
Quanti servizi igienici devono essere presenti in un ambiente di lavoro?
Deve essere previsto almeno un servizio igienico (wc e lavamani) ogni 10 dipendenti, comprensivi del titolare e/o dei soci. Oltre i 10 dipendenti i servizi igienici devono essere divisi per sesso.
Come devono essere gli spogliatoi?
Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.
Quante docce per i lavoratori?
Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un’utilizzazione separata degli stessi. Il numero minimo di docce nel caso di cantieri è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.
Pause Bagno: Un Diritto del Lavoratore
Il tema delle pause bagno nei luoghi di lavoro è spesso al centro di discussioni e controversie. Ma può davvero un datore di lavoro impedire ai dipendenti di utilizzare il bagno? Negli ultimi tempi, sono emerse varie notizie su ambienti di lavoro dove la pausa bagno era proibita. Ma è legale una simile restrizione? Secondo il Decreto legislativo dell’8 aprile 2003, n°66, se l’orario di lavoro supera le 6 ore, i dipendenti hanno diritto a una pausa. Questa pausa serve a recuperare le energie psico-fisiche, consumare un pasto e mitigare il carattere ripetitivo del lavoro. Durante questa pausa, il dipendente è libero di fare ciò che desidera, incluso andare in bagno.
La normativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, specificata nel Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n°81, stabilisce che i lavoratori devono poter accedere ai servizi igienici anche al di fuori delle pause ufficiali. Quindi, non solo il datore di lavoro non può impedire ai dipendenti di andare in bagno oltre la pausa programmata, ma deve anche garantire che le strutture necessarie siano adeguate. In caso di danno al lavoratore, quest’ultimo può richiedere un risarcimento, proporzionato all’entità del danno subito.
Il datore di lavoro deve considerare le necessità fisiologiche dei dipendenti, garantendo però una presenza costante sul posto di lavoro. Tale regolamento deve essere presentato al dipendente al momento dell’assunzione e firmato per accettazione. Generalmente, il dipendente non può essere penalizzato per essersi assentato per la pausa bagno, a meno che il regolamento interno non preveda che lasciare la postazione di lavoro possa mettere a rischio colleghi o terzi.
Con riferimento alla pausa bagno in ufficio, cosa dice la legge? Anche questo - come tanti altri bisogni dell’essere umano - è stato oggetto di analisi da parte dei giudici. Da ultimo, il tribunale di Lanciano ha sancito come la pausa bagno sia un diritto previsto dalla legge.
Quante Volte al Giorno per Andare al Bagno?
La legge sull’orario di lavoro prevede il diritto a 10 minuti di pausa ogni sei ore consecutive di turno. Pausa che - come specificato dal ministero - può essere usata per qualsiasi scopo: dai pasti alla sigaretta, dal caffè al bagno, dalla lettura del giornale alla semplice passeggiata nei corridoi coi colleghi. Per chi lavora ai videoterminali per almeno 20 ore medie settimanali è prevista una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di turno. Anche in questo caso, la pausa può essere impiegata per andare al bagno. Naturalmente, tale tempo dedicato al relax, per quanto minimo, resta retribuito.
Bisogno di Andare al Bagno Spesso Durante il Lavoro
Sfortunatamente, non è il lavoratore a stabilire quando utilizzare la pausa giornaliera, ma il suo capo in base alle esigenze produttive e organizzative. Il che significa che la pausa potrebbe essere collocata dal datore in qualsiasi periodo della giornata e non necessariamente a metà del turno.
Peraltro, dieci minuti di pausa bagno possono sembrare un’inezia per chi ha frequenti esigenze fisiologiche; ma anche chi ha già sfruttato tutto il tempo a sua disposizione non può essere costretto a “trattenersela”. Difatti, in caso di urgenza, egli ha sempre il diritto di andare al bagno, anche se il datore non ha predisposto dei sostituti o questi sono momentaneamente indisponibili. Del resto, la legge impone all’azienda di tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, anche quindi con riferimento ai bisogni impellenti. Non importa il numero delle volte che si è andati al bagno se ciascuna di queste è dettata da una effettiva necessità.
Il tribunale di Lanciano ha condannato un datore di lavoro che ha costretto il proprio dipendente a farsela addosso perché non c’era possibilità di sostituirlo in caso di assenza dalla catena di montaggio. L’uomo aveva più volte chiesto di potersi recare al bagno ma, per l’assenza del personale “di ripiego”, gli era stato detto puntualmente di no. Secondo i giudici, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a salvaguardare la personalità morale dei lavoratori. Deve, quindi, adottare un sistema organizzativo che consenta al dipendente - anche nel caso in cui tutti gli addetti alle sostituzioni di altri lavoratori siano assenti - di allontanarsi dalla propria postazione per il bisogno primario, non controllabile, non preventivabile, di utilizzo dei servizi igienici.
Tutelare il diritto di andare al bagno durante il lavoro non significa solo proteggere la salute fisica del lavoratore - che ne subirebbe pregiudizio nel caso in cui il bisogno dovesse essere trattenuto - ma anche quella psichica, la sua stessa dignità a non dover soffrire o a vedere i pantaloni bagnati dall’urina.
Il fatto che non sia possibile negare al dipendente il diritto di andare al bagno sfruttando più di 10 minuti ogni sei ore di lavoro non significhi però che tale tempo sia retribuito. Come detto in apertura, infatti, le pause fino a 10 minuti rientrano nella busta paga, mentre quelle superiori non sono retribuite. L’azienda, quindi, potrebbe decidere di decurtare il tempo impiegato per stare alla toilette dal conteggio delle ore di lavoro e quindi dal salario.
Si Deve Chiedere l’Autorizzazione per Andare al Bagno?
Se c’è l’accordo coi sindacati, il datore di lavoro può imporre al dipendente di timbrare il cartellino prima di andare al bagno. In questo modo, può controllare il tempo dedicato alla pausa e verificare se rientra o meno nei 10 minuti concessi dalla legge ai fini del calcolo della retribuzione. È, tuttavia, vietato - ammonisce il Garante della Privacy - imporre al dipendente di chiedere l’autorizzazione prima di andare in bagno: si tratta di un onere lesivo della sua riservatezza che non può essere richiesto in alcun modo.
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