Artigiano Idraulico: Requisiti Professionali
Le imprese che esercitano attività di impiantistica e di installazione degli impianti di cui all’art. 1 comma 1 e 2 del D.M. 37/2008, devono presentare alla Camera di Commercio della provincia presso la quale hanno sede legale la comunicazione di inizio dell’attività e la dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008 del c.d. Responsabile Tecnico per la certificazione degli impianti.
Per ottenere l’abilitazione, l’imprenditore individuale o il legale rappresentante o il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionali (di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008).
Le imprese di installazione e manutenzione di impianti devono nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali indicati nell’art.4 D.M.
Il responsabile tecnico, preposto all’esercizio di una delle attività di cui al D.M. 37/2008, dispone che il responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Il comma 2 dell’art. 3 del D.M. 37/2008, dispone che il responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Il responsabile tecnico, preposto all’esercizio di una delle attività di cui al D.M. 37/2008, dispone che il responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Il Ministero dell’Industria (con Circolare n. 3342/C del 22.06.94) aveva già precisato a suo tempo che il termine “immedesimazione” va interpretato in senso stretto e cioè “riferito alla necessità dell’esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa”.
In generale, il preposto alla gestione tecnica può essere il titolare dell'impresa, un socio prestatore d'opera, un familiare o un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti e che con l'impresa abbia un rapporto di immedesimazione.
Ai fini della valutazione dell'idoneità dei titoli di studio rilasciati al termine di un ciclo di studio quinquennale o triennale di scuola secondaria, è possibile visionare la tabella "Valutazione diplomi".
Requisiti Tecnico Professionali
I requisiti professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008 sono:
- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
- titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
- il titolare, i soci e i collaboratori familiari che hanno svolta l'attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.
Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.
È possibile visionare la tabella "Valutazione idoneità dei titoli di studio" relativa ai diplomi di laurea in materia tecnica specifica previsti dal D.M. N.
Dal disposto di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.M. 37/2008, le imprese che intendono svolgere tali attività presentano la segnalazione certificata di inizio attività (Modulo Segnalazione Certificata Inizio Attività) che si compone di due parti.
La prima parte contiene la comunicazione di inizio attività, la designazione del Responsabile tecnico e le dichiarazioni di legge e deve essere sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante.
Il Decreto Ministeriale 37/2008 classifica gli impianti in diverse categorie, ciascuna identificata da una lettera.
Per operare nella fase di installazione e manutenzione degli impianti il responsabile tecnico deve essere in possesso del requisito F.E.R. ai sensi della Legge 28/2011, nota anche come Decreto Rinnovabili, che prevede requisiti specifici per chi vuole ottenere la qualifica professionale per l’installazione e la manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.
Per essere certificato come installatore e manutentore di impianti di climatizzazione ai sensi del DPR 146/2019, che attua il Regolamento (UE) n. Ai sensi dell’art. 287 del Codice ambientale (DLgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i), il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 200.000 Kcal/h (232 kW) deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell’esame finale.
Termoidraulici e caldaisti hanno l’obbligo di iscrizione al CURIT, il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Si tratta di una banca dati istituita da Regione Lombardia nel 2008 per raccogliere e gestire i dati relativi a tutti gli impianti termici presenti sul territorio regionale.
L’attività deve essere iscritta al Registro delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio. È obbligatoria per operare in modo legale.
Dovrai presentare la SCIA presso il Comune di riferimento, per dichiarare che l’attività è conforme ai requisiti di legge.
Gli enti previdenziali e assicurativi garantiscono copertura ai fini pensionistici e protezione in caso di infortuni sul lavoro.
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