Aspiratori per Bagno Cieco: Caratteristiche e Normativa in Italia

Nella progettazione di un bagno cieco, la normativa è uno degli aspetti più delicati a cui prestare particolare attenzione. Per realizzare un bagno a norma e perfettamente agibile occorre infatti rispettare le disposizioni previste dai regolamenti edilizi e dalle leggi nazionali, che stabiliscono requisiti precisi in merito all’aerazione e all’illuminazione.

Riferimenti Normativi per Bagni Ciechi

I principali riferimenti normativi che disciplinano la progettazione del bagno cieco sono presenti nei Regolamenti Edilizi e nei Regolamenti d’Igiene, in particolare, occorrerà fare riferimento a quello del Comune di residenza, ma anche nel Decreto Ministeriale Sanità del 05/07/1975. Spetta invece, ai regolamenti comunali di igiene edilizia, andare più nello specifico sulla normativa per i bagni ciechi.

Quando si costruisce una nuova abitazione e quando se ne ristruttura una esistente, è obbligatorio attenersi alle norme igienico-edilizie e di sicurezza che regolano le caratteristiche degli alloggi abitativi e delle singole stanze, compreso il bagno. Queste norme sono il Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975 e soprattutto il Regolamento edilizio di cui ciascun Comune è dotato.

Questo importante strumento viene redatto ed emanato da ogni singolo ente di governo locale, in forza della propria autonomia normativa e sulla base della legislazione nazionale e regionale. Con il Regolamento edilizio il Comune disciplina le caratteristiche degli edifici e delle loro pertinenze, le destinazioni d’uso degli stessi, le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, sul suolo e nel sottosuolo, le procedure e le responsabilità amministrative di verifica e di controllo. In sostanza, è la legge a cui chi costruisce o ristruttura anche solo il bagno della propria abitazione deve fare riferimento per ogni singolo aspetto che riguarda la parte “architettonica” del locale.

Ventilazione: Un Elemento Fondamentale

Uno degli elementi fondamentali nella progettazione di un bagno è dunque la ventilazione dell’ambiente. Per mantenere l’aria salubre è indispensabile prevedere un efficace ricambio d’aria con una finestra o, nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno come nel caso del bagno cieco, con un sistema di ventilazione calibrato per la metratura dell’ambiente.

La normativa sul bagno cieco si rifà ai regolamenti comunali di igiene edilizia, i quali affermano che la stanza da bagno principale deve avere una finestra apribile all’esterno per il ricambio dell’aria, pari ad almeno 1/8 del pavimento. In alternativa, un bagno cieco deve avere un sistema di aspirazione forzata in grado di assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente.

Per aerazione attivata si intende la ventilazione di ambienti che non godono di aerazione naturale e nei quali il ricambio d’aria è assicurato dall’immissione di una determinata portata d’aria esterna e, conseguentemente, l’estrazione di una equivalente portata d’aria viziata mediante un apposito apparecchio. Questo significa che si può trasformare un ripostiglio oppure utilizzare un altro vano privo di finestra per ricavare un bagno, purché si seguano le indicazioni del Regolamento edilizio in merito all’aerazione attivata.

Articoli del Regolamento Edilizio di Milano

L’Art. 107 del RE riguarda un importante aspetto nella realizzazione di un bagno privo di finestra; l’Aerazione dei Servizi Igienici. …l’aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico; in tal caso esso deve essere adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente. Questo articolo riguarda per intenderci la ventolina di aspirazione che deve essere presente nei bagni ciechi.

Risponde a questo quesito l’ Art. 3.4.20 del RI che definisce le canne di ventilazione, ossia quelle canne sulle quali devono essere montate le ventole. Le canne vengono infatti classificate come: canne fumarie, canne di esalazione e canne di ventilazione. In breve: in canna fumaria ci vanno caldaie e scaldabagni, le canne di esalazione servono le cucine mentre le canne di ventilazione servono solo al ricambio di aria. A questo proposito l’ Art. 3.4.25 del RI vieta espressamente di installare aspiratori meccanici nei condotti secondari delle canne collettive, fumarie e di esalazione. Le ventole devono essere quindi montate su apposite canne di ventilazione sfocianti almeno un metro oltre il colmo della copertura, come definito dall’ Art.

Bagno Cieco: Pro e Contro

Se è vero che i “pro” sono tanti, ci sono anche alcuni “contro” da considerare. Lo studio per la realizzazione di un bagno cieco, specialmente se creato usando spazi pre-esistenti, deve essere realizzata valutando attentamente i possibili problemi di umidità. Chiaramente questo contro è quello più immediatamente riscontrabile. Per questo motivo è sempre bene valutare l'installazione di più punti luce che possano illuminare al meglio il bagno, evitando di avere una unica lampadina penzolante al centro del bagno. Non siamo solo noi a dirlo, ma anche la legge, come visto in precedenza. La progettazione e dimensionamento accurati dell'impianto di aerazione ci aiuteranno notevolmente a mantenere il bagno in ottimo stato molto a lungo. Gli aspiratori hanno infatti la doppia funzione di eliminare i cattivi odori e di aspirare il vapore acqueo che si produce quando ci si lava le mani, o si fa una doccia, o si usa lavatrice e asciugatrice.

Vantaggi di un Bagno Cieco

  • Maggiore privacy
  • FlessibilitĂ  nella disposizione degli elementi
  • Potenziale creativo unico
  • Aumenta il valore commerciale dell’abitazione

Svantaggi di un Bagno Cieco

  • NecessitĂ  di una ventilazione efficace
  • Rischio di sviluppo di muffa
  • Dipendenza dall’illuminazione artificiale

Sistemi di Ventilazione per il Bagno Cieco

La ventilazione nei bagni ciechi è essenziale per prevenire problemi di umidità e muffa, garantendo un ambiente salubre e confortevole. Senza una ventilazione adeguata, l’umidità generata da docce e vasche da bagno può accumularsi rapidamente, portando alla formazione di muffa, cattivi odori e potenziali danni strutturali. Questo non solo compromette la qualità dell’aria, ma può anche avere impatti negativi sulla salute degli abitanti e sulla longevità dei materiali da costruzione utilizzati nel bagno.

Tipi di Sistemi di Ventilazione

  • Ventilazione Meccanica Controllata (VMC): Uno dei sistemi piĂš efficaci per garantire un ricambio costante dell’aria.
  • Estrattori d’aria: Dispositivi meccanici piĂš semplici rispetto alla VMC, ma altrettanto efficaci per espellere l’aria umida.

Illuminazione di un Bagno Cieco

Illuminare un bagno cieco rappresenta una sfida a causa dell’assenza di luce naturale. È quindi cruciale progettare un sistema di illuminazione artificiale che sia efficace e piacevole, per garantire un ambiente accogliente e funzionale.

Tipi di Illuminazione

  • Illuminazione generale: Fornisce una luce diffusa e uniforme in tutto il bagno.
  • Illuminazione funzionale: Pensata per illuminare aree specifiche del bagno, come lo specchio o la doccia.
  • Illuminazione d’accento: Utilizzata per creare effetti decorativi e migliorare l’estetica del bagno cieco.

Tecnologie e Soluzioni Innovative

  • LED: Efficienti dal punto di vista energetico e offrono una grande varietĂ  di tonalitĂ  e intensitĂ  luminosa.
  • Illuminazione a sensori di movimento: Automatizzano l’illuminazione, migliorando l’efficienza energetica e la praticitĂ  d’uso.
  • Tubi solari: Una soluzione innovativa per portare luce naturale in un bagno cieco.

Come Evitare la Muffa in un Bagno Cieco

La muffa in bagno è un problema comune, a maggior ragione quando si tratta di uno spazio senza finestre. Però si possono attuare alcune misure preventive e soluzioni pratiche già in fase di progettazione che aiutano ad evitare la formazione di muffa. Ecco alcuni consigli utili:

  • Ventilazione adeguata
  • Utilizzare deumidificatori
  • Vernici anti-muffa

Misure per un Bagno a Norma

Gli aspetti da considerare per avere un bagno a norma sono molti, vista la particolarità dell’ambiente: un locale di servizio ma anche di relax, spesso di dimensioni contenute, che vede la presenza contemporanea di acqua ed elettricità.

Le Misure per un Bagno in Casa

La legge nazionale (Decreto ministeriale SanitĂ  del 5 luglio 1975) non indica una superficie minima o massima per il bagno, ma si limita a elencare i componenti indispensabili: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. Per sapere quanto deve misurare un bagno bisogna controllare che cosa dice in merito il Regolamento edilizio del proprio Comune.

In alcuni casi non viene specificata una superficie minima, ma la lunghezza minima della parete piĂš corta. Per fare un esempio, si prenda in considerazione il Regolamento edilizio del Comune di Milano in vigore dal 2014 che prescrive per ogni abitazione un locale bagno (o piĂš di uno) di dimensione adatta ad ospitare complessivamente la dotazione minima di apparecchi sanitari (lavabo, doccia o vasca, water, bidet), con lato minimo non inferiore a 1,20 m.

Altrove in Italia, invece, sono specificate le metrature necessarie per il bagno. Ci sono poi località in cui non è previsto l’obbligo di una superficie minima per il bagno, come appunto a Milano, ma questo può essere dimensionato a piacere. E ci sono anche territori urbani dove è importante solo la presenza degli accessori indispensabili. Per tutti questi motivi, quando si costruisce o si ristruttura il bagno ci si deve informare presso l’ufficio tecnico del Comune (lo può fare un progettista se il tipo di pratica ne richiede la presenza) per sapere che cosa dice la legge a livello locale.

In generale non si è tenuti ad adeguare alle prescrizioni della normativa un bagno non in regola se l’intervento di ristrutturazione è limitato al solo rinnovamento del suo interno e non ne altera forma e dimensioni.

Bagno a Norma: le Deroghe

In molte località sono previste eccezioni sia per il bagno principale sia per il secondo bagno. Per esempio è ammesso l’apparecchio wc-bidet in sostituzione della coppia di sanitaria.

Caratteristiche Richieste

È possibile che le normative locali prescrivano caratteristiche e finiture che il bagno deve avere. Ne è un esempio il Regolamento edilizio di Milano che indica: “pavimenti e pareti devono essere rivestiti sino ad un’altezza di 180 cm in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente solamente in corrispondenza degli apparecchi sanitari; il soffitto deve essere rifinito con materiale traspirante.”

In Bagno Ci Vuole la Finestra?

La legge nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) richiede che in tutti i locali di un’abitazione ci sia illuminazione naturale diretta, tranne che nei bagni e in altri locali. Ma per il bagno specifica che deve esserci un’apertura finestrata per il ricambio dell’aria oppure un impianto di aspirazione meccanica.

La normativa locale dà in genere indicazioni più restrittive, specificando nel dettaglio tutti i requisiti in tema di aeroilluminazione naturale. Ricorrendo sempre al Regolamento edilizio di Milano, risulta possibile avere bagni ciechi con ventilazione attivata quando l’abitazione è dotata di sistema VMC (ventilazione meccanica controllata) o ha superficie inferiore a 70 mq. In tutti gli altri casi i locali bagno con aerazione naturale devono essere forniti di finestra apribile all’esterno o verso cavedio, di misura non inferiore a 0,50 mq, per il ricambio dell’aria e comunque pari ad almeno 1/10 della superficie del locale nel caso in cui lo stesso sia superiore a 5 mq. Se il bagno principale della casa ha la finestra, gli altri possono esserne privi.

Altezza del Soffitto

In base alla legge nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) l’altezza minima interna dei bagni può essere ridotta a 240 cm (invece dei 270 cm richiesti come limite minimo per tutte le altre stanze), in quanto si tratta di locali “accessori”. Questo significa che se l’abitazione ha soffitti molto alti, in bagno è possibile inserire ribassamenti per ricavare vani tecnici o rispostigli sospesi in quota.

Antibagno: Quali Regole per il Disimpegno?

Il Regolamento edilizio di Milano, per esempio, impone che il bagno, o comunque l’ambiente contenente il vaso igienico, sia disimpegnato dalla cucina mediante un apposito vano delimitato da serramenti, che può essere l’antibagno, il corridoio o un atrio: “l’ambiente contenente il vaso igienico deve essere delimitato da pareti a tutt’altezza e serramenti; lo stesso dovrà essere disimpegnato dal locale cucina o da quello contenente l’angolo cottura mediante disimpegno dotato di serramenti (antibagno, corridoio/ingresso o altro locale principale-accessorio-servizio avente le medesime caratteristiche)”. Nell’antibagno si può mettere il lavabo.

Impianto Elettrico in Bagno

È la variante V3 alla norma Cei 64/8 ”impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua” che stabilisce le prestazioni minime riguardo all’impianto elettrico domestico e prescrive l’installazione di un numero minimo di punti presa per l’energia separati e di punti luce in funzione del tipo del locale, della dimensione e del livello prestazionale dell’impianto.

Lo standard minimo (classificato al livello 1 della nuova ripartizione introdotta dalla variante), per il bagno richiede almeno 2 punti presa: solitamente una in corrispondenza dello specchio e una per la lavatrice, considerando di installare anche una presa schuko per tale apparecchio. E due punti luce. Inoltre la variante V3 alla norma Cei 64/8 prescrive che il comando dei punti luce di ogni locale (compreso il bagno) deve essere posto almeno nei pressi dell’ingresso del locale stesso, non importa se interno o esterno; ovviamente vi possono essere anche punti di comando posizionati in altri posti, purché aggiuntivi a quello menzionato.

Sicurezza in Bagno: Acqua e Luce Insieme

I locali contenenti bagni o docce devono essere classificati, con riferimento alla sicurezza contro i contatti elettrici (diretti e indiretti), come luoghi a rischio aumentato. Nei locali contenenti bagni o docce è opportuno prevedere l’adozione di precauzioni particolari, con lo scopo di evitare condizioni pericolose per le persone. L’impianto elettrico in bagno deve essere eseguito con maggiori prescrizioni tecniche rispetto agli altri ambienti.

La norma Cei 64-8, che per la parte “sicurezza” non ha subito modifiche sostanziali con la variante V3, tratta le prescrizioni particolari per realizzare l’impianto elettrico in bagno (o comunque nel locale contenente bagno o doccia). La progettazione e l’installazione degli impianti elettrici nei locali contenenti bagni e docce devono rispondere, oltre che alle prescrizioni generali di sicurezza della norma Cei 64-8, anche a particolari requisiti di sicurezza che riducono il rischio relativo ai contatti diretti o indiretti tipico dell’ambiente bagno.

In sostanza quanto più ci si avvicina alla vasca da bagno o alla doccia tanto più le condizioni di pericolo sono gravi. In funzione della pericolosità, nei locali bagno e doccia la norma Cei 64-8 (alla sez. zona 0 - è individuata dal volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia. Per le docce senza piatto, l’altezza della zona 0 è di 10 cm e la sua superficie ha la stessa estensione orizzontale della zona 1. zona 1 - è individuata dal volume sovrastante la vasca da bagno o il piatto doccia fino a un’altezza di 225 cm. Nel caso in cui il fondo della vasca o della doccia sia a più di 15 cm sopra il pavimento, la quota di 225 cm verrà misurata a partire dal fondo e non dal pavimento. Per le docce senza piatto la zona 1 si estende in verticale per 120 cm dal punto centrale del soffione posto a parete o a soffitto. zona 2 - comprende il volume immediatamente circostante la vasca da bagno o il piatto doccia, estesa fino a 60 cm in orizzontale e fino a 225 cm in verticale, con la distanza verticale misurata dal pavimento. zona 3 - si ottiene dal volume esterno alla zona 2, o della zona 1 in caso di mancanza del piatto doccia, fino alla distanza orizzontale di 240 cm. Queste quattro zone non si estendono all’esterno del locale attraverso le aperture: questo vuol dire che l’interruttore posto fuori dalla porta del bagno è ammissibile, anche se dista a meno di 60 cm dal bordo della vasca e/o del piatto doccia.

Domande e Risposte

Come deve essere un bagno a norma?

Un bagno a norma deve essere corrispondente alle indicazioni fornite dal Regolamento edilizio comunale (quando non è stilato si fa riferimento alla legge nazionale che è il Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975). In genere non vengono fornite indicazioni per quanto riguarda la superficie minima del locale, ma piuttosto per quanto riguarda la larghezza minima e la dotazione minima.

Quanto deve essere alto un bagno per essere a norma?

Per essere a norma, un bagno deve essere alto quanto stabilito dal Regolamento edilizio locale o dal Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975. Solitamente per i bagni, essendo locali accessori, è ammessa un’altezza inferiore a quella stabilita per gli ambienti principali, ma superiore a quella dei locali di servizi (che sono i corridoi, gli spazi di passaggio, i disimpegni, i ripostigli). Così il bagno può essere alto 240 cm, mentre gli ambienti principali almeno 270 cm e gli ambienti di passaggio 210 cm.

Quanto può essere piccolo un bagno?

Un bagno può essere piccolo quanto si desidera, purchÊ ci stia la dotazione minima di apparecchi previsti dalle norme locali o dal Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975, ovvero lavabo, doccia o vasca, water e bidet, questi ultimi realizzati anche in unico apparecchio.

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