Normativa e progettazione di bagni ciechi: guida completa

Nella progettazione di un bagno cieco, la normativa è uno degli aspetti più delicati a cui prestare particolare attenzione. Per realizzare un bagno a norma e perfettamente agibile occorre infatti rispettare le disposizioni previste dai regolamenti edilizi e dalle leggi nazionali, che stabiliscono requisiti precisi in merito all’aerazione e all’illuminazione. Un bagno cieco ci permette di avere un secondo bagno in casa, risparmiando spazio, ma bisogna seguire delle regole.

Riferimenti normativi

Come abbiamo anticipato, i principali riferimenti normativi che disciplinano la progettazione del bagno cieco sono presenti nei Regolamenti Edilizi e nei Regolamenti d’Igiene (in particolare, occorrerà fare riferimento a quello del Comune di residenza), ma anche nel Decreto Ministeriale Sanità del 05/07/1975. Quest’ultimo, in particolare, all’art. 7 dispone che “la stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.”

Spetta invece, ai regolamenti comunali di igiene edilizia, andare più nello specifico sulla normativa per i bagni ciechi. Dunque, prima di avviare i lavori, è bene avere il quadro della situazione sia della normativa nazionale che di eventuali utili sui divieti e direttive locali.

Aerazione: un elemento fondamentale

Uno degli elementi fondamentali nella progettazione di un bagno è dunque la ventilazione dell’ambiente. Per mantenere l’aria salubre è indispensabile prevedere un efficace ricambio d’aria con una finestra o, nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno come nel caso del bagno cieco, con un sistema di ventilazione calibrato per la metratura dell’ambiente. Come già accennato, l’aerazione è un aspetto fondamentale per un bagno cieco.

Oltre alle dimensioni, un altro aspetto fondamentale per poter procedere alla costruzione del bagno cieco è assicurare una corretta aerazione dell’ambiente. Non essendoci finestre, questo aspetto è fondamentale per evitare muffa, umidità e cattivi odori.

Esistono naturalmente delle normative create ad hoc proprio per fissare delle regole fisse per la progettazione e la ristrutturazione dei bagni come i Regolamenti Edilizi e i Regolamenti d’Igiene, ma anche il Decreto Ministeriale Sanità 1975, dove (art 7) si dispone che “la stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.”

La regolamentazione per i bagni ciechi, invece, spetta ai vari Comuni che redigono dei regolamenti specifici dedicati proprio all’igiene edilizia. Tuttavia è possibile stabilire - in linea generale - che - come dice il testo ufficiale - “l’aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi ogni ora se l'apparecchio è sempre attivo, oppure 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente.”

La ventilazione forzata nei bagni ciechi è, quindi, un elemento indispensabile per garantire un corretto ricambio d’aria, proporzionato alla grandezza dell’ambiente e all’uso che si fa di quel locale: solo in questo modo si avrà la garanzia della salubrità dell’aria.

Soluzioni per l'aerazione

  • Aspiratori: gli aspiratori sono la soluzione più semplice ed economica per aerare un bagno cieco.
  • Sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC): i sistemi VMC sono la soluzione più completa per l’aerazione di un bagno cieco.

Dimensioni minime

Per determinare le dimensioni di un bagno, quindi, bisogna consultare il Regolamento edilizio del proprio Comune. Ad esempio, il Regolamento edilizio del Comune di Milano, in vigore dal 2014, prevede che ogni abitazione disponga di almeno un bagno con dimensioni sufficienti a ospitare la dotazione minima di sanitari (lavabo, doccia o vasca, water, bidet), e con un lato minimo di almeno 1,20 m.

Le dimensioni minime del bagno dipendono dalla tipologia che si intende realizzare, se bagno padronale o di servizio. Il bagno padronale è di solito più ampio e completo, includendo tutti i sanitari, una vasca e/o una doccia, e talvolta anche uno spazio dedicato alla lavanderia. Contrariamente il bagno di servizio è più essenziale e presenta wc, bidet e lavabo.

Passando alle dimensioni dei bagni ciechi, non esistono particolari indicazioni circa i metri quadrati, almeno a livello nazionale.

Rispetta le dimensioni minime: la superficie utile del bagno non deve essere inferiore a 1,5 metri quadrati per i bagni di servizio e a 2 metri quadrati per i bagni principali.

Illuminazione

L’illuminazione è un altro elemento fondamentale per un bagno cieco.

Bagno cieco già esistente: cosa fare?

Per realizzare un bagno a norma vanno rispettare le disposizioni previste dai regolamenti edilizi e dalle leggi nazionali, che contengono i requisiti di aerazione e illuminazione. Ma cosa prevede la normativa nel caso di un bagno cieco già esistente?

Nel caso della messa a norma di un bagno cieco, bisogna fare riferimento ai regolamenti edilizi, ai regolamenti d’igiene (in particolare, quello del Comune di residenza) e anche al Decreto Ministeriale Sanità del 05/07/1975, il quale prevede che la stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

La normativa sul bagno cieco si rifà ai regolamenti comunali di igiene edilizia, i quali affermano che la stanza da bagno principale deve avere una finestra apribile all’esterno per il ricambio dell’aria, pari ad almeno 1/8 del pavimento.

In alternativa, un bagno cieco deve avere un sistema di aspirazione forzata in grado di assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente.

Nel caso in cui, invece, si volesse inserire una finestra nel bagno cieco potrebbe esserci il rischio di ricevere un veto posto da parte del condominio o dei vicini. Anche l’apertura di una finestra deve rispettare la normativa dettata dal regolamento edilizio comunale e del Codice civile in materia di apertura di luci e vedute.

Ventilazione meccanica controllata (VMC)

Secondo l'art. Stesso dicasi qualora fosse presente in bagno una finestra che non rispetti i rapporti aeroilluminanti. Vediamo un esempio: l'aspirazione forzata dei bagni ciechi deve assicurare un ricambio minimo pari a 5 volumi orari se in estrazione continua. Per quanto riguardi gli immobili sottoposti a vincolo, il foro per inserire la ventilazione e la placca a chiusura non necessitano di nulla osta o l'autorizzazione paesaggistica, in quanto l'intervento ricade nell'allegato A del DPR 31 del 2017.

In generale, per gestire la vantilazione, all'interno dei bagni ciechi vengono installati degli estrattori d'aria puntuali. Tecnicamente, tali impianti, vengono anche definiti di ventilazione meccanica controllata (VMC).

  • Centralizzato a singolo flusso alternato: è presente un'unica tubazione che estrae aria viziata per circa un minuto e per i successivi 60 secondi immette aria filtrata, invertendo il flusso.
  • Centralizzato a doppio flusso: è costituito da due condotti, uno per l'estrazione e uno per l'immissione, e quindi, necessita di più spazio.
  • Estrattore a singolo flusso alternato (il più usato nei bagni ciechi): è costituito da un impianto compatto che gestisce l'aria di un solo ambiente.
  • Decentralizzato a doppio flusso continuo: anche in questo caso, l’impianto compatto gestisce l'aria di un solo ambiente. A differenza del flusso alternato, l’immissione e l’espulsione avvengono contemporaneamente comportando notevoli vantaggi.

Fornitura e posa in opera di impianto di aspirazione forzata per bagni, installazione a parete e coefficiente di ricambio minimo di 12 volumi/ora a comando automatico. Adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente, con accensione collegata all’interruttore dell’illuminazione. Fornitura e posa in opera canale per aspirazione bagni da collegare alla ventola di aspirazione per garantire l’espulsione dell’aria prevista con le modalità di cui al punto precedente. Diametro 120 mm lunghezza fino all’esterno circa mt. 3,50 (ESEMPIO). Il canale dovrà essere rivestito in cartongesso, in alternativa canale di forma rettangolare o circolare di colore bianco idoneo per installazione in vista.

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