Asseverazione Invarianza Idraulica in Friuli Venezia Giulia: Requisiti Essenziali
L'asseverazione di invarianza idraulica è un elemento cruciale nelle procedure edilizie e urbanistiche, soprattutto in regioni come il Friuli Venezia Giulia (FVG) dove la gestione delle risorse idriche e la prevenzione dei rischi idrogeologici sono di primaria importanza.
Questo articolo si propone di delineare i requisiti essenziali per l'asseverazione di invarianza idraulica in FVG, fornendo un quadro chiaro e completo per i professionisti del settore.
Cosa significa Invarianza Idraulica?
L'invarianza idraulica si riferisce alla condizione per cui un intervento edilizio o urbanistico non deve alterare negativamente il regime delle acque superficiali e sotterranee, né aumentare il rischio di allagamenti o esondazioni a valle.
Requisiti per l'Asseverazione in FVG
L'asseverazione di invarianza idraulica richiede una valutazione approfondita dell'impatto dell'intervento sul sistema idrologico locale. Di seguito, alcuni dei requisiti fondamentali:
Analisi Idrologica e Idraulica
È necessario effettuare uno studio dettagliato delle caratteristiche idrologiche e idrauliche del sito, considerando le precipitazioni, il deflusso superficiale, la permeabilità del suolo e la presenza di corsi d'acqua.
Valutazione dell'Impatto
L'intervento deve essere valutato in termini di aumento della impermeabilizzazione del suolo, alterazione dei percorsi di deflusso e incremento dei volumi di acqua scaricati nella rete idrica.
Misure di Mitigazione
Nel caso in cui l'intervento possa comportare un aumento del rischio idraulico, è necessario prevedere misure di mitigazione, come la realizzazione di sistemi di drenaggio sostenibile (SUD), vasche di laminazione, trincee drenanti o altre soluzioni tecniche volte a ridurre l'impatto sull'ambiente idrico.
Conformità alle Normative
L'asseverazione deve attestare la conformità dell'intervento alle normative regionali e comunali in materia di gestione delle acque e prevenzione dei rischi idrogeologici.
La cartografia di cui al comma 2, redatta in formato cartaceo e su supporto informatico dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, è depositata presso la medesima struttura, nonché presso gli uffici della Giunta regionale ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
La classificazione delle nuove opere idrauliche e idraulico-forestali realizzate dalla Regione, dai Comuni, dai Consorzi di bonifica, nonché da altri soggetti o enti pubblici, anche con fondi propri, è disposta con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
La Protezione civile della Regione, a supporto delle funzioni che le sono attribuite ai sensi della legge regionale 64/1986, realizza e gestisce nell'ambito del Sistema integrato di Protezione civile il sistema informativo finalizzato alla raccolta delle segnalazioni di dissesto idrogeologico che pervengono alla Sala operativa regionale e in grado di fornire l'evoluzione in tempo reale delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per l'ambiente e per i beni esposti.
La gestione delle opere di regolazione idraulica può essere affidata dalla Regione ai Consorzi di bonifica o ad altri soggetti pubblici sulla base di una convenzione che preveda le modalità di gestione e il compenso per i relativi oneri.
Il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Il Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 4 non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile, nonché autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attività, compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali), con regolamento sono definiti i criteri di priorità degli interventi di cui al comma 1, sulla base delle indicazioni e delle metodologie contenute negli atti previsti all'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 3.
Gli oneri connessi alla gestione e alla manutenzione dei manufatti di attraversamento di corsi d'acqua costituiti da ponti e guadi, sono a carico dei Comuni, o dell'ente gestore della strada, o dei soggetti pubblici o privati che ne usufruiscono.
In caso di mancata assunzione di tali oneri, i manufatti sono rimossi a cura e spese dei medesimi soggetti. Nell'ipotesi di inerzia di un soggetto pubblico o privato, la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo assegna al medesimo, mediante diffida, un termine per provvedere comunque non inferiore a trenta giorni.
Decorso inutilmente il termine e sentito il soggetto inadempiente, la medesima struttura regionale provvede all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata con oneri a carico del soggetto inadempiente.
Il rilascio dell'autorizzazione idraulica per nuovi scarichi o per l'adeguamento di scarichi esistenti che conferiscono la portata, direttamente o indirettamente, a un corso d'acqua demaniale, funzionali all'attuazione di nuovi interventi previsti nei piani attuativi comunali approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2009, n.
La struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, a seguito di accertamenti effettuati nell'ambito delle funzioni di vigilanza, può chiedere ai proprietari e ai gestori, qualora non proprietari, di presentare, entro il termine di centottanta giorni, un progetto di adeguamento delle opere di sbarramento e delle relative modalità di esercizio ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio delle stesse.
Il mancato rispetto di tale termine comporta la sospensione dell'esercizio delle opere di sbarramento sino all'emissione del provvedimento di autorizzazione.
Gli interventi di manutenzione dell'alveo di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono realizzati prioritariamente attraverso la movimentazione del materiale litoide e, in subordine, nel caso in cui detta movimentazione non sia sufficiente a ripristinare la sezione dell'alveo e delle golene, sono attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con le modalità previste agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 28.
Nel caso in cui l'attuazione del progetto dell'intervento comporti la necessità di acquisire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all'emissione del provvedimento di concessione, l'ente competente per classe di corso d'acqua, convoca una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 22 a 22 sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
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