Autocertificazione IVA Agevolata al 4% per Disabili: Requisiti e Normativa per il Bagno
L’Iva al 4% per le persone con disabilità rientra tra le agevolazioni fiscali dedicate a chi vuole acquistare ausili e investire nella propria abitazione per renderla più accessibile.
Nel corso degli anni si sono susseguite una sequela di normative e direttive finalizzate alla regolamentazione di un aspetto così delicato, accompagnate da misure di incentivazione volte sia ad una maggiore tutela delle persone affette da difficoltà motorie, sia a favorire un rapido adeguamento delle strutture in quanto ad accessibilità .
Il 1989 è sicuramente un anno decisivo per la lotta alle barriere architettoniche: da una parte la legge n.13 del 9 Gennaio che introduce delle disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche, fornendo per la prima volta delle linee guida specifiche, dall’altra il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.236/1989 prevede tutta una serie di agevolazioni fiscali - quali ad esempio detrazioni Irpef - atte a favorire l’accelerazione di questo processo di sensibilizzazione al concetto di accessibilità , sia in contesto pubblico che in ambito privato.
Grazie a questa nuova regolamentazione anche i privati possono di fatto richiedere dei contributi per la ristrutturazione e per degli interventi su edifici in cui siano presenti persone anziane o affette da difficoltà motorie più o meno gravi.
Oltre alle detrazioni Irpef previste dal Decreto Ministeriale n.236 e successivamente riprese dalla legge 104/1992, le agevolazioni per la creazione di ambienti accessibili (specialmente relativi al contesto del bagno, l’unico per cui esistono delle vere e proprie disposizioni in termini di progettazione) riguardano anche le aliquote IVA, che per determinati prodotti possono vedersi ridotte sino al 4%.
In tempi di crisi investire sulla propria abitazione può risultare rischioso, sopratutto se si aggiunge, ai consueti costi di materiali e lavori, quelli aggiuntivi legati a tasse e l’aliquota Iva.
Tuttavia è possibile beneficiare di aliquote agevolate, in caso di alcuni prerequisiti, che permetteranno un Iva, anche al 4% su alcune delle spese che verranno fatte.
In generale, prima di arrivare a trattare il caso specifico, sarà necessario capire su quali basi si potrà beneficiare di agevolazioni sull’aliquota Iva.
Grazie alla normativa numero 127 si può ottenere un’agevolazione fino al 10% sull’aliquota (rispetto a quella classica del 22%), per interventi di risanamento o restauro della propria abitazione.
Tuttavia, per chiunque volesse usufruire di tale agevolazione, dovrà sapere che tale tassazione sarà valida solo sui beni finiti, e non su semilavorati o materie prime.
Risulta evidente come possa essere vantaggioso risparmiare un bel po’ di soldi sulla ristrutturazione o messa a nuovo di alcune componenti dei sanitari per bagni, imprescindibili per tutti, ma particolarmente utili ad un disabile.
In primo luogo c’è da sottolineare come, per i disabili, quanto detto sull’aliquota Iva agevolata va ampliato ulteriormente fino al 4%.
Questo permetterà di acquistare con maggior facilità sanitari, vasche o altri prodotti finiti che per un disabile devono essere ancor più funzionali e su misura, abbattendo i costi sarà più facile investire nel proprio bagno, senza compiere sacrifici economici ingenti.
Inoltre, parlando di questo caso specifico, non si dovrà dimenticare che un disabile potrebbe dover aver bisogno di ulteriori dispositivi medico-ortopedici, i quali purtroppo non sono sempre così economici.
A tal punto, c’è da sottolineare la possibilità di beneficiare dell’aliquota Iva agevolata del 4%, anche su ulteriori prodotti.
Pur essendo già possibile, proprio per la normativa cui si è fatto cenno, beneficiare di agevolazioni su vasche da bagno o sanitari, sarà possibile acquistare dispositivi propriamente adatti alle esigenze del disabile come: seggiolini o sportelli apribili, sedute per wc o per bidet, speciali dispositivi per rubinetti, scaldasalviette o affini, ed altro ancora.
Per ciò che concerne: ceramiche, maioliche, vernici, mobilio per bagno o altri tipi di prodotti semi-lavorati o materie prime, non sarà possibile, neanche per un disabile ricevere alcuna agevolazione di sorta.
A chi ha deciso di ristrutturare il bagno secondo le normative per renderlo accessibile e abbattere le barriere architettoniche, ricordiamo che l’Iva del 4% non può essere utilizzata per l’acquisto di piastrelle, ceramiche e mobili.
È escluso, inoltre, l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.
Per questi beni, che rientrano nella categoria dei sussidi tecnici e informatici, è già prevista la detrazione Irpef del 19%.
Quali ausili aggiungere al bagno beneficiando dell’agevolazione?
- Vasca con sportello laterale: permette un accesso facilitato alle persone che, per ragioni di salute o un infortunio, usano la carrozzina. Utile anche per persone anziane e per coloro che hanno difficoltà motorie e sensoriali. In base allo spazio a propria disposizione si può scegliere tra diverse dimensioni e persino combinare il box doccia alla vasca.
- Alzawater: un dispositivo dotato di sistema di sollevamento automatico e tavoletta auto-frenante, che si può aggiungere a qualsiasi sanitario.
- WC-Bidet: un solo sanitario che risponde alla funzione di bidet e WC per detergere le parti intime con facilità , utilizzando il doccino già incluso nel sanitario.
- Lavabo con meccanismo reclinabile: il meccanismo per lavabo in ceramica permette di fissare il lavandino alla giusta inclinazione e di utilizzarlo facilmente. Non necessita di colonne, mobili né scarichi: per questo chi usa la carrozzina può avvicinarsi senza nessun impedimento.
- Idroscopino: un accessorio utile, flessibile, che eroga un getto d’acqua potente e preciso.
Come richiedere l’aliquota agevolata?
Ovviamente tali agevolazioni non saranno possibili senza una richiesta specifica e qualche scartoffia.
Tuttavia non si parla di lunghe procedure burocratiche particolarmente complesse.
Come prima cosa da fare in assoluto si dovrà in qualche modo dimostrare al rivenditore che quello specifico prodotto, sanitario o mezzo d’ausilio, sia veramente necessario a scopo terapeutico o per garantire una maggiore autonomia e gestione al disabile.
Per fare ciò basterà recarsi da un medico specialista dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, il quale rilascerà una prescrizione autorizzata.
Fatto ciò si dovrà provvedere al munirsi di tutta la documentazione necessaria.
Prioritario, ovviamente, è il documento di riconoscimento (patente, passaporto o carta di identità ) e del codice fiscale (o tessera sanitaria), quindi se ne farà una copia.
Successivamente sarà fondamentale avere il certificato di invalidità , senza il quale, è abbastanza ovvio, non si potrà ottenere alcun vantaggio, anche questo, se non già ricevuto per altri motivi, potrà essere richiesto ad un medico specialista dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, come la prescrizione autorizzata di cui sopra.
Chi può beneficiare di queste agevolazioni (detrazioni e aliquota Iva ridotta)?
Tutte le persone rientranti nella definizione di disabilità stabilita dalla legge 104/1992.
La condizione di disabilità viene opportunamente giudicata e certificata da una commissione medica incaricata.
Rientrano tra i beneficiari anche tutti quegli individui riconosciuti come disabili da commissioni mediche diverse, incaricate nella certificazione dello stato di invalidità secondo altre normative (invalidità civile, di lavoro, di guerra).
Possono inoltre richiedere le agevolazioni anche i familiari delle persone disabili, purché il soggetto risulti fiscalmente a carico del familiare stesso.
Come richiedere le agevolazioni?
I documenti necessari, in particolare per la richiesta dell’aliquota Iva al 4%:
- Certificato di invalidità riconosciuta da commissione medica secondo le disposizioni della legge 104/1992 o da altre commissioni incaricate per normative sempre inerenti lo stato di disabilità .
- Relazione medica, che attesti lo stato di disabilità del soggetto e dichiari l’essenzialità dell’ausilio (di cui si sta richiedendo l’acquisto) nella gestione della difficoltà motoria.
- Autodichiarazione che attesti la destinazione d’uso personale del prodotto.
- Documenti d’identità .
Per poter godere dell’Iva agevolata è necessario richiedere l’applicazione dell’aliquota al 4% al venditore, in modo da ottenere uno storno dell’imposta in eccesso dal prezzo di acquisto.
Come detto poco sopra, possono accedere alle agevolazioni anche i familiari della persona riconosciuta come disabile, purché sia provato che sia fiscalmente a carico.
Quali agevolazioni?
Detrazioni ed agevolazioni fiscali varie riguardano una vastità di prodotti (autoveicoli, montascale, protesi ed ausili che favoriscano la deambulazione della persona affetta di difficoltà motorie…) e servizi (spese per riparazioni delle attrezzature, spese per mezzi necessari all’accompagnamento, spese mediche eccetera).
Per fare chiarezza sull’entità del beneficio fiscale e le modalità di accesso, Agenzia delle Entrate redige periodicamente un quadro di sintesi dettagliato che faccia da specchietto per tutte le spese accessibili.
E per quanto riguarda l’ambiente bagno?
La progettazione di un bagno effettivamente accessibile richiede il rispetto di specifiche disposizioni, tutte indicate nei DPR 503 del 24 Luglio 1996.
Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge n.
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati.
Per fruire dell’aliquota ridotta la persona con disabilità deve consegnare al venditore, al momento dell’acquisto, copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata.
E' necessario presentare oltre alla domanda anche altri documenti che attestino le condizioni e l'entità della disabilità o parziale motilità .
autocertificazione con l ubicazione dell immobile in cui la persona disabile interessata all erogazione dei contributi in merito alle barriere architettoniche abbia effettiva dimora.
Il soggetto richiedente può comun~ue iniziare i lavori per l adeguamento ed abbattimento delle barriere architettoniche sebbene non abbia ancora ricevuto risposta alla domanda.
Agevolazioni fiscali per persone affette da disabilitÃ
Le agevolazioni fiscali per le persone disabili comprendono:
- detrazioni Irpef per i figli a carico: la detrazione cambia a seconda dell’età del figlio, se minore o maggiore di tre anni, del numero di figli e in funzione del reddito fino a un tetto massimo di 95.000 Euro, oltre il quale non sono previste detrazioni
- spese mediche generiche e di assistenza specifica deducibili per intero dal reddito
- assistenza personale o familiare, con oneri contributivi deducibili dal reddito complessivo e la possibilità di detrarre il 19% delle spese fino a 2.100 Euro per chi ha redditi inferiori a 40.000 Euro
- interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche (detrazione Irpef): sono comprese le piattaforme elevatrici che permettono alla persona con disabilità di superare le barriere architettoniche
- veicoli: detrazione Irpef del 19% della spesa e IVA agevolata al 4% per l’acquisto, esenzione dal bollo auto e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietÃ
- acquisto di ausili tecnici e informatici (detrazione Irpef del 19% e IVA agevolata al 4%)
- detrazioni per l’acquisto e il mantenimento dei cani guida per i non vedenti e detrazione Irpef del 19% delle spese a favore dei servizi di interpretariato per i non udenti
L’IVA agevolata nei casi citati si ottiene producendo i documenti e le certificazioni richieste caso per caso.
Chi ha diritto all’IVA agevolata al 4%?
Hanno diritto all’IVA agevolata al 4% le persone non vedenti e non udenti, con disabilità psichica o mentale, che ricevono l’indennità di accompagnamento, le persone disabili con limitazioni gravi della deambulazione o pluriamputati e le persone con capacità motorie ridotte o impedite.
Cosa rientra nell’IVA agevolata al 4%?
Le persone con disabilità che hanno diritto all’IVA agevolata al 4% possono accedere a essa per l’acquisto di:
- mezzi utili all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento. Sono compresi tra essi anche protesi, ausili e apparecchi di vario tipo, servoscala, poltrone, e automobili o simili, oltre che le prestazioni per il superamento o l’abbattimento delle barriere architettoniche
- sussidi tecnici e informatici che semplifichino l’autosufficienza e l’integrazione, ovvero che aiutino la riabilitazione e che rendano più facile l’accesso a informazione e cultura, la comunicazione con altre persone, il controllo dell’ambiente e l’elaborazione scritta o grafica.
La condizione di disabilità accertata e certificata garantisce tutele e contributi economici non solo a chi la vive in prima persona, ma anche ai familiari, se la persona con disabilità risulta fiscalmente a carico della famiglia.
Tra le forme di agevolazione economica, la normativa tributaria prevede l’IVA ridotta al 4% rispetto all’aliquota ordinaria per l’acquisto di ausili tecnici e informatici, di mezzi per la deambulazione e il sollevamento e dell’automobile guidata dalla stessa persona con disabilità o da un familiare che se ne prende cura.
Documentazione per ottenere l’IVA al 4%
Per ottenere l’IVA al 4%, oltre alla fattura conforme obbligatoria emessa dal rivenditore (anche degli accessori acquistati per l’adattamento) sono necessari questi documenti:
- fotocopia della patente speciale, se guidatori
- modulo di autocertificazione per IVA agevolata, che attesta le capacità motorie ridotte permanenti e eventuale autodichiarazione di essere fiscalmente a carico di chi acquista il veicolo
- fotocopia del libretto di circolazione del veicolo
- copia della certificazione di handicap o invaliditÃ
Con l’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022, al posto della fotocopia della patente di guida e del certificato che attesta le ridotte o impedite capacità motorie, è possibile presentare soltanto la copia della patente, se contiene l’indicazione degli adattamenti (anche di serie) per il veicolo, prescritti dalle commissioni mediche locali indicate nell’art. 119, comma 4, del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285/1992).
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