Bagno Bar: Normativa per l'Accessibilità ai Disabili in Italia

In Italia, l'accessibilità degli esercizi commerciali alle persone con disabilità è un tema regolamentato da diverse normative. In particolare, la presenza e le caratteristiche dei bagni per disabili sono oggetto di specifiche disposizioni di legge, volte a garantire il diritto all'utilizzo di tali servizi in condizioni di sicurezza e autonomia.

Quando è Obbligatorio il Bagno per Disabili?

Gli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e bevande, come bar, ristoranti e pizzerie, sono tenuti per legge a fornire servizi igienici adeguati ai propri clienti. Nello specifico, per i locali come bar, ristoranti e pizzerie in cui è prevista la consumazione sul posto, è obbligatorio avere bagni disponibili per i clienti.

Questi servizi devono essere distinti per sesso, prevedendo almeno un bagno per uomini e uno per donne. Inoltre, deve essere presente un bagno accessibile ai disabili, che può essere integrato con uno dei bagni esistenti.

Tuttavia, l'obbligo di fornire servizi igienici non si applica a tutti i tipi di locali. Ad esempio, le pizzerie d'asporto e le gelaterie, dove i clienti consumano immediatamente i prodotti o optano per l'asporto, non sono tenute a fornire servizi igienici a meno che non prevedano anche un servizio ai tavoli.

Gli esercizi commerciali che provvedono alla somministrazione di alimenti e bevande con superficie pari o superiore a 250 metri quadrati devono poter offrire alla clientela anche un bagno per portatori di handicap.

Requisiti e Caratteristiche del Bagno per Disabili

La legge definisce anche le modalità di realizzazione di questi spazi. Il bagno per diversamente abili deve avere determinate caratteristiche:

  • Dimensioni minime: 180x180 cm.
  • Spazio di ingresso: minimo 85 cm.
  • Porta: scorrevole o con apertura verso l’esterno per facilitare l’accesso con la sedia a rotelle.
  • Spazi adeguati: per accedere al lavabo e al WC (lo spazio di manovra per l’accostamento e il trasferimento laterale dalla sedia a rotelle alla tazza del WC deve essere minimo 100 cm mentre lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a rotelle al lavabo deve essere minimo 80 cm).
  • Corrimani: punti di appoggio.
  • Campanello: per le emergenze.
  • Lavabo: a 80 centimetri dal pavimento.
  • Rubinetti: miscelatori a leva termostatici (con blocco della temperatura) per evitare che l’acqua non sia troppo calda.
  • Sanitari: preferibilmente del tipo sospeso.
  • Pavimento: antisdrucciolo.
  • Antibagno: deve avere il lavabo.

Inoltre, la normativa indica che nei locali per la ristorazione almeno una zona della sala deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria e deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote. Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote. Inoltre deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico.

Deroghe e Situazioni Particolari

La legge consente un’eccezione alla regola sull’obbligo di bagno per disabili. Riguarda i locali che si trovano nei centri storici. I titolari possono chiedere una deroga al Comune se ci sono degli impedimenti strutturali per la realizzazione delle toilette per i portatori di handicap con le caratteristiche sopra descritte.

Inoltre, il titolare di un bar che prepara solo caffè e panini senza servizio al tavolo può non predisporre un bagno per disabili, a meno che la superficie complessiva non superi i 250 metri quadrati.

Un caso specifico è stato affrontato dal TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) in Lombardia, che ha accolto il ricorso di un bar di 54 metri quadrati situato in corso Magenta a Milano, stabilendo che non sussisteva l'obbligo di predisporre un bagno per disabili.

Conseguenze della Mancanza di Conformità

Se questo vincolo non venisse rispettato, che cosa potrebbe succedere? La risposta a questa domanda è contenuta nella Legge 104. Tale legge impone che vengano dichiarate inagibili ed inabitabili le opere realizzate in un edificio aperto al pubblico non accessibile o non utilizzabile da parte di una persona disabile.

La responsabilità ricade, a seconda delle proprie competenze, su progettista, direttore dei lavori, responsabile tecnico per l’accertamento di agibilità ed abitabilità e collaudatore. Queste figure sono passibili di ammenda pecuniaria e della sospensione dai rispettivi albi professionali da uno a sei mesi.

Normative di riferimento

In Italia, le normative che regolano la materia dei bagni per disabili includono diverse leggi, decreti ministeriali e norme tecniche. Ecco alcune delle principali disposizioni normative applicabili:

  • Legge n. 13/1989: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
  • Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236: “Approvazione delle norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico”.
  • Decreto Ministeriale 1º marzo 1991, n. 384: “Approvazione delle norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
  • Norma Tecnica UNI 9177: “Accessibilità e usabilità dell’ambiente costruito - Servizi igienici accessibili”.
  • Decreto Ministeriale 14 giugno 2017, n. 92: “Regolamento recante norme tecniche per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’articolo 32 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Tabella riassuntiva degli obblighi

Tipo di Locale Superficie Obbligo Bagno Disabili
Bar/Ristorante/Pizzeria con consumazione sul posto Qualsiasi Sì, con distinzione per sesso
Pizzeria d'asporto/Gelateria Qualsiasi No, se non c'è servizio ai tavoli
Locale in centro storico Qualsiasi Sì, ma con possibili deroghe
Bar senza servizio al tavolo Inferiore a 250 mq No
Bar senza servizio al tavolo Superiore a 250 mq Si

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