Bagno Bar: Normativa per l'Accessibilità ai Disabili in Italia
In Italia, l'accessibilità degli esercizi commerciali alle persone con disabilità è un tema regolamentato da diverse normative. In particolare, la presenza e le caratteristiche dei bagni per disabili sono oggetto di specifiche disposizioni di legge, volte a garantire il diritto all'utilizzo di tali servizi in condizioni di sicurezza e autonomia.
Quando è Obbligatorio il Bagno per Disabili?
Gli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e bevande, come bar, ristoranti e pizzerie, sono tenuti per legge a fornire servizi igienici adeguati ai propri clienti. Nello specifico, per i locali come bar, ristoranti e pizzerie in cui è prevista la consumazione sul posto, è obbligatorio avere bagni disponibili per i clienti.
Questi servizi devono essere distinti per sesso, prevedendo almeno un bagno per uomini e uno per donne. Inoltre, deve essere presente un bagno accessibile ai disabili, che può essere integrato con uno dei bagni esistenti.
Tuttavia, l'obbligo di fornire servizi igienici non si applica a tutti i tipi di locali. Ad esempio, le pizzerie d'asporto e le gelaterie, dove i clienti consumano immediatamente i prodotti o optano per l'asporto, non sono tenute a fornire servizi igienici a meno che non prevedano anche un servizio ai tavoli.
Gli esercizi commerciali che provvedono alla somministrazione di alimenti e bevande con superficie pari o superiore a 250 metri quadrati devono poter offrire alla clientela anche un bagno per portatori di handicap.
Requisiti e Caratteristiche del Bagno per Disabili
La legge definisce anche le modalità di realizzazione di questi spazi. Il bagno per diversamente abili deve avere determinate caratteristiche:
- Dimensioni minime: 180x180 cm.
- Spazio di ingresso: minimo 85 cm.
- Porta: scorrevole o con apertura verso l’esterno per facilitare l’accesso con la sedia a rotelle.
- Spazi adeguati: per accedere al lavabo e al WC (lo spazio di manovra per l’accostamento e il trasferimento laterale dalla sedia a rotelle alla tazza del WC deve essere minimo 100 cm mentre lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a rotelle al lavabo deve essere minimo 80 cm).
- Corrimani: punti di appoggio.
- Campanello: per le emergenze.
- Lavabo: a 80 centimetri dal pavimento.
- Rubinetti: miscelatori a leva termostatici (con blocco della temperatura) per evitare che l’acqua non sia troppo calda.
- Sanitari: preferibilmente del tipo sospeso.
- Pavimento: antisdrucciolo.
- Antibagno: deve avere il lavabo.
Inoltre, la normativa indica che nei locali per la ristorazione almeno una zona della sala deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria e deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote. Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote. Inoltre deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico.
Deroghe e Situazioni Particolari
La legge consente un’eccezione alla regola sull’obbligo di bagno per disabili. Riguarda i locali che si trovano nei centri storici. I titolari possono chiedere una deroga al Comune se ci sono degli impedimenti strutturali per la realizzazione delle toilette per i portatori di handicap con le caratteristiche sopra descritte.
Inoltre, il titolare di un bar che prepara solo caffè e panini senza servizio al tavolo può non predisporre un bagno per disabili, a meno che la superficie complessiva non superi i 250 metri quadrati.
Un caso specifico è stato affrontato dal TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) in Lombardia, che ha accolto il ricorso di un bar di 54 metri quadrati situato in corso Magenta a Milano, stabilendo che non sussisteva l'obbligo di predisporre un bagno per disabili.
Conseguenze della Mancanza di Conformità
Se questo vincolo non venisse rispettato, che cosa potrebbe succedere? La risposta a questa domanda è contenuta nella Legge 104. Tale legge impone che vengano dichiarate inagibili ed inabitabili le opere realizzate in un edificio aperto al pubblico non accessibile o non utilizzabile da parte di una persona disabile.
La responsabilità ricade, a seconda delle proprie competenze, su progettista, direttore dei lavori, responsabile tecnico per l’accertamento di agibilità ed abitabilità e collaudatore. Queste figure sono passibili di ammenda pecuniaria e della sospensione dai rispettivi albi professionali da uno a sei mesi.
Normative di riferimento
In Italia, le normative che regolano la materia dei bagni per disabili includono diverse leggi, decreti ministeriali e norme tecniche. Ecco alcune delle principali disposizioni normative applicabili:
- Legge n. 13/1989: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
- Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236: “Approvazione delle norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico”.
- Decreto Ministeriale 1º marzo 1991, n. 384: “Approvazione delle norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
- Norma Tecnica UNI 9177: “Accessibilità e usabilità dell’ambiente costruito - Servizi igienici accessibili”.
- Decreto Ministeriale 14 giugno 2017, n. 92: “Regolamento recante norme tecniche per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’articolo 32 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Tabella riassuntiva degli obblighi
| Tipo di Locale | Superficie | Obbligo Bagno Disabili |
|---|---|---|
| Bar/Ristorante/Pizzeria con consumazione sul posto | Qualsiasi | Sì, con distinzione per sesso |
| Pizzeria d'asporto/Gelateria | Qualsiasi | No, se non c'è servizio ai tavoli |
| Locale in centro storico | Qualsiasi | Sì, ma con possibili deroghe |
| Bar senza servizio al tavolo | Inferiore a 250 mq | No |
| Bar senza servizio al tavolo | Superiore a 250 mq | Si |
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