Bagno Cieco: Normativa e Requisiti in Regione Lombardia

Per realizzare o ristrutturare un immobile, oltre ai vari permessi e titoli abilitativi, occorre rispettare una serie di requisiti tecnici e igienico-sanitari che rendono sicura e vivibile un’abitazione come la superficie minima degli ambienti (camere da letto, bagni…) e l’agibilità dei locali sottotetti e seminterrati. Tutti requisiti che devono essere specificatamente indicati nel cosiddetto Regolamento edilizio di cui si dota ogni Comune.

Normativa Generale

Sappiamo tutti che per realizzare un bagno a norma (e perfettamente agibile) occorre rispettare le disposizioni previste dai regolamenti edilizi e dalle leggi nazionali, che stabiliscono requisiti precisi in merito all’aerazione e all’illuminazione. Tuttavia, diversa è la questione nel caso di bagni esistenti, ciechi, che devono essere messi a norma.

Nel caso della messa a norma di un bagno cieco, bisogna fare riferimento ai regolamenti edilizi, ai regolamenti d’igiene (in particolare, quello del Comune di residenza) e anche al Decreto Ministeriale Sanità del 05/07/1975, il quale prevede che la stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

La normativa sul bagno cieco si rifà ai regolamenti comunali di igiene edilizia, i quali affermano che la stanza da bagno principale deve avere una finestra apribile all’esterno per il ricambio dell’aria, pari ad almeno 1/8 del pavimento.

Aerazione Alternativa

In alternativa, un bagno cieco deve avere un sistema di aspirazione forzata in grado di assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente.

Per legge viene definito il volume d'aria minimo da estrarre per ogni stanza.

Finestre e Condomini

Nel caso in cui, invece, si volesse inserire una finestra nel bagno cieco potrebbe esserci il rischio di ricevere un veto posto da parte del condominio o dei vicini. Anche l’apertura di una finestra deve rispettare la normativa dettata dal regolamento edilizio comunale e del Codice civile in materia di apertura di luci e vedute.

Regolamento Edilizio di Milano

In particolare, a Milano, è entrato in vigore il 26 novembre 2014 il nuovo Regolamento edilizio che ha aggiornato dopo 15 anni la legge di riferimento per chi costruisce o ristruttura la propria abitazione. Vediamo nei dettagli che cosa è cambiato per questa grande città.

D'ora in poi è possibile realizzare un bagno cieco anche in appartamenti di superficie superiore ai 60mq. Secondo l'articolo 109 del nuovo regolamento edilizio, infatti, tutte le unità immobiliari possono essere dotate unicamente di locali bagno ciechi con aerazione attivata: l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico; in tal caso esso deve essere adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

Il Regolamento del 2014 conferma che per i locali bagno con aerazione naturale deve esserci una finestra apribile all’esterno o verso cavedio, di misura non inferiore a 0,50 mq, per il ricambio dell’aria e comunque pari ad almeno 1/10 della superficie del locale nel caso in cui lo stesso sia superiore a 5 metri quadri, ad eccezione dei bagni di ciechi.

Nel caso manchi l’areazione naturale e vi sia quella attivata, tutte le unità immobiliari se sono attrezzate con V.M.C. possono essere dotate in via esclusiva di servizio igienico cieco.

Anche gli alloggi con superficie non superiore ai 70 metri quadri e privi di V.M.C. possono essere dotati di locali bagni ciechi con aerazione attivata (in espulsione continua 6 vol./h per i soli interventi edilizi maggiori; o in alternativa in aspirazione forzata intermittente a comando automatico 12 volumi/ora solo negli altri interventi).

Per i locali bagno ciechi inoltre l’aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico; in tal caso esso deve essere adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente.

Requisiti Aggiuntivi

Inoltre i locali bagno devono avere pavimenti e pareti (sino ad un’altezza di 180 cm) rivestiti in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente solamente in corrispondenza degli apparecchi sanitari.

parete ove sono ubicati il lavello ed il punto di cottura rivestiti in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente realizzato anche mediante elementi di arredo.

Finestre alternative

Se non ci sono altre possibilità, anche la semplice scelta di una finestra fa la differenza. Queste finestre possono aprirsi come qualsiasi finestra, ma sono dotate di un meccanismo che permette di aprirle per inclinazione verso l’interno (movimento a battente). Diciamo che è l’ultima spiaggia a disposizione.

Ventilazione Meccanica Controllata (V.M.C.)

Il riscontro d’aria è garantito anche se è presente un sistema di ventilazione meccanica controllata (V.M.C.). In sostituzione dell’areazione naturale è ammessa la cosiddetta areazione attivata anche nei locali bagno.

Per areazione attivata si intende la ventilazione di ambienti della casa che non possono godere dell’areazione naturale e nei quali il ricambio dell’aria viene assicurato immettendo una determinata portata d’aria esterna ed estraendo conseguentemente un’equivalente portata d’aria viziata.

Estrattori

L’aeratore è alla fine un estrattore: tuttavia, occorre creare il condotto di evacuazione dell’aria umida verso l’esterno.

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