Bagno Disabili con Doccia: Normativa e Progettazione
La progettazione di un bagno per disabili richiede una conoscenza approfondita delle normative vigenti e delle linee guida per garantire l'accessibilità e l'usabilità da parte di persone con diverse abilità fisiche. Il bagno accessibile non deve essere un bagno ‘speciale’ utilizzato dai disabili, ma un bagno utilizzabile “anche” da chi ha maggiori difficoltà o particolari esigenze. Quando possibile, dove è prevista la divisione per sessi, è bene che ce ne sia uno accessibile sia per gli uomini che per le donne.
Normative di Riferimento
Le principali norme di riferimento per progettare un bagno per disabili sono:
- Legge 13/89 - disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
- Circolare ministeriale n. 1669 del 22/06/1989 - Ministero Lavori Pubblici - Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13.
- D.M. n. 236/89 - prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
- D.P.R. 503/96 - regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
In Italia, le normative che regolano la materia dei bagni per disabili includono diverse leggi, decreti ministeriali e norme tecniche.
- Legge n. 13/1989: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” - Questa legge stabilisce i principi generali di tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità, compresa l’accessibilità degli edifici.
- Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236: “Approvazione delle norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico” - Questo decreto ministeriale definisce le norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, inclusi i requisiti per i bagni per disabili.
- Decreto Ministeriale 1º marzo 1991, n. 384: “Approvazione delle norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” - Questo decreto ministeriale disciplina le norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, inclusi i requisiti per i bagni accessibili.
- Norma Tecnica UNI 9177: “Accessibilità e usabilità dell’ambiente costruito - Servizi igienici accessibili” - Questa norma fornisce le linee guida e i requisiti tecnici specifici per i bagni accessibili, inclusi quelli per le persone con disabilità.
- Decreto Ministeriale 14 giugno 2017, n. 92: “Regolamento recante norme tecniche per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’articolo 32 della legge 5 febbraio 1992, n. 104” - Questo decreto ministeriale contiene le norme tecniche aggiornate per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati.
Elementi Essenziali di un Bagno per Disabili
Gli elementi necessari per progettare correttamente un bagno per disabili sono:
- WC
- Corrimani orizzontali
- Porta con anta scorrevole o con apertura a libro
- Segnaletica situata sulla porta (lato esterno)
- Appoggio ribaltabile
- Lavabo con installazione ad altezza max 80 cm dal pavimento, sifone da incasso, tubo di scarico flessibile e rubinetteria con leva
- Specchio con installazione ad altezza compresa tra 90 e 180 cm da terra
- Campanello di emergenza posto in prossimità del wc o della vasca
Ingombri e Spazi di Manovra
Nel dimensionamento dei locali e nella collocazione degli arredi è indispensabile tenere conto degli ingombri minimi relativi alle diverse disabilità. Gli spazi minimi d’ingombro possono variare in funzione del tipo di ausili necessari agli spostamenti:
- Una persona che per camminare utilizza il bastone, necessita di uno spazio d’ingombro di larghezza non inferiore a 70-75 cm.
- Una persona che utilizza le stampelle, o altri sostegni, richiede una dimensione variabile da 80 ai 95 cm.
A seconda del modello e delle modalità d’uso, la carrozzina necessita di spazi diversi:
- Se spinta da un assistente richiede, per un movimento in linea retta, una larghezza netta minima dello spazio d’ingombro di 80 cm (85 cm per carrozzine più larghe).
- Se spostata autonomamente dal disabile, in considerazione dell’ingombro dei gomiti o della difficoltà di procedere in maniera perfettamente rettilinea, lo spazio di ingombro minimo diventa di 90 cm.
Va ricordato che alcune persone disabili, per indossare o togliere indumenti e/o apparecchi per gli arti inferiori, hanno bisogno di uno spazio minimo, dall’estremità del sedile al più vicino ostacolo frontale, di 65-75 cm.
Nel progettare un bagno per disabili è opportuno prevedere cerchi di rotazione (cioè spazi funzionali a un giro di 360°) di 150-170 cm di diametro.
Dimensioni del Bagno Disabili
La conformazione del bagno può assumere diversi aspetti, ma il più funzionale e rispondente alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche nei locali pubblici è quello a pianta quadrata o comunque non molto allungata. Per un bagno con sviluppo a pianta regolare è indispensabile che i servizi siano distanziati tra loro in maniera opportuna, di circa 80 cm quando posti l’uno dinanzi all’altro.
Il semplice ingombro di una carrozzina si aggira intorno ai 70-75 cm, che arrivano a 150 cm se si vuole permettere una rotazione a 360° della stessa. Generalmente la pianta è a forma quadrata: 200 cm x 200 cm sarebbe la misura ideale, ma possono essere previste dimensioni minori purché sia garantita la manovrabilità di una carrozzina.
Le nuove normative richiedono uno spazio minimo di 200x200 cm per i bagni destinati alle persone con disabilità.
Porta del Bagno Disabili
La misura minima della porta di un bagno per disabili è fissata in 85 cm con apertura verso l’esterno. È consigliata porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato.
Corridoi e Passaggi
I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti che consentano l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote. Questi allargamenti devono essere posti ogni 10 m di sviluppo lineare del percorso e preferibilmente nelle parti terminali dei corridoi e devono essere calibrati in base al tipo di manovra della carrozzina. Ad esempio, la larghezza per la manovra a 360° della carrozzina deve essere pari ad almeno 150 cm.
WC per Disabili
Più alti dei comuni sanitari (seduta a 42/45 cm da terra) per agevolare l’alzata e la seduta, il wc del tipo sospeso deve sporgere dal muro 75/80 cm per l’accostamento della carrozzina e deve essere posizionato sulla parete opposta alla porta.
L’asse del vaso deve essere distante 140 cm dalla parete sinistra e 40 cm dalla parete destra. Un altro parametro importante è la distanza dalla parete: il wc destinato ai disabili deve sporgere dal muro 75-80 centimetri e deve prevedere dall’asse di seduta uno spazio di manovra per la sedia a rotelle di almeno 100 cm.
Corrimani
Il bagno destinato a persone con disabilità deve essere provvisto di una serie di corrimani, realizzati in tubo di acciaio da un pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico, preferibilmente di colore bianco, tutti fissati ad un’altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti:
- Il primo corrimano deve essere installato sulla porta, ad un’altezza di 80 cm, per consentire l’apertura verso l’esterno.
- Il secondo corrimano deve essere presente per l’intero perimetro (escluso lo spazio interessato dal lavabo e dalla porta) e deve essere fissato ad un’altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti.
- Un terzo corrimano, definito appoggio a ribalta, facilita la seduta e l’alzata dal vaso wc del disabile.
- L’ultimo corrimano deve essere installato all’interno della porta per facilitare l’apertura a spinta verso l’esterno.
Lavabo
Di tipo sospeso (o a mensola) per favorire l’inserimento di gambe o carrozzina, il lavabo deve essere più basso di quello comunemente usato, con il piano superiore ad 80 cm dal pavimento. Possono essere reclinabili, per agevolare diverse funzioni.
Va posizionato preferibilmente nella parete opposta a quella del WC, anche se non necessariamente deve essere nel locale dove c’è il wc: può essere utile, ma in caso di spazio ristretto può anche essere nell’antibagno. Deve essere garantito lo spazio necessario per l'accostamento frontale al lavabo che deve essere del tipo a mensola.
Per ovvie ragioni di comfort nell’avvicinarsi e nella fase di lavaggio, sono da preferirsi i lavabi con il fronte concavo, che permettono un accostamento ottimale a chi è in carrozzella. In molti casi è possibile anche scegliere dei modelli con spazio sufficiente in larghezza per appoggiare accessori da toeletta.
Per la rubinetteria, è da preferirsi quella a leva clinica, elettronica o temporizzata. Il lavabo deve essere equipaggiato con la rubinetteria specifica: si tratta di rubinetti e miscelatori concepiti per consentire anche ai soggetti con difficoltà motorie di manovrarli senza difficoltà. Il modello che va per la maggiore è il rubinetto con leva clinica: è caratterizzato dalla presenza di una maniglia molto lunga che evita all’utente di dover raggiungere il miscelatore con le mani e gli consente di regolare perfettamente il flusso e la temperatura dell’acqua desiderati per lavarsi le mani.
Gli aggiornamenti del 2024 prevedono un range più specifico per l'altezza di lavabi, specchi e accessori, compreso tra 85 e 95 cm dal pavimento.
Specchio
Lo specchio deve essere posizionato tra i 90 e i 170 cm da terra, sopra il lavabo e deve essere reclinabile.
Doccia o Vasca
Nell’edilizia residenziale è normale prevedere anche la doccia o la vasca. In linea di massima è sicuramente da preferire una doccia, rispetto ad una vasca da bagno, soprattutto per ragioni funzionali. Una soluzione senza piatto doccia, realizzata a filo pavimento, elimina il rischio di inciampare e consente l’accesso anche in carrozzella.
Ove presente quest’ultima, deve avere un’apertura esterna a 180°, sportello da 70 ad 85 cm, altezza sedile 53 cm, flessibile con doccino estraibile. Può essere dotata di sistemi meccanizzati di ausilio all’ingresso e all’uscita. La doccia, per essere adatta a chi ha una disabilità motoria, deve avere un’apertura esterna a 180°, un anta da 70 ad 85 cm, altezza sedile 53 cm, flessibile con doccino estraibile.
Pavimento
Per ridurre il rischio di cadute è opportuno utilizzare delle pavimentazioni che abbiano caratteristiche antisdrucciolo. Le nuove normative rafforzano l'obbligo di utilizzare materiali antiscivolo per pavimenti e superfici, con specifiche più stringenti riguardo alla loro resistenza e durata nel tempo.
Serratura
La serratura del bagno (del tipo “a nottolino”, ossia con una manopola da girare e non con la chiave) deve essere ampia in modo da poter essere azionata con facilità (anche da chi ha difficoltà alle mani) e, inoltre, in caso di emergenza deve poter essere aperta dall’esterno da parte di chi fornisce i soccorsi. In caso di necessità, si potrà aprire facilmente la porta dall’esterno con l’ausilio di una moneta.
Tecnologia Assistita
Una delle innovazioni più rilevanti è l'integrazione della tecnologia assistita. Le nuove normative richiedono l'installazione di sistemi di chiamata di emergenza facilmente raggiungibili da qualsiasi punto del bagno, migliorando significativamente la sicurezza degli utenti.
Formazione e Manutenzione
Le normative del 2024 stabiliscono che il personale addetto alla pulizia e alla manutenzione dei bagni deve ricevere una formazione specifica sull'uso e la manutenzione delle attrezzature per disabili.
Obblighi di Legge
Gli esercizi commerciali che provvedono alla somministrazione di alimenti e bevande con superficie pari o superiore a 250 metri quadrati devono poter offrire alla clientela anche un bagno per portatori di handicap. A definirlo è la Legge 104, conosciuta anche come legge quadro in materia di disabilità.
Oltre a prevedere l'obbligatorietà di toilette per disabili in quei locali pubblici che, per dimensioni, permettono alla clientela di consumare cibi e bevande all'interno, la stessa legge definisce anche le modalità di realizzazione di questi spazi. Non vi è quindi necessità di un bagno disabili in una pizzeria da asporto, per il negozio di alimentari o per la gelateria che vende coni e coppette da consumare fuori dal locale.
La stessa legge prevede una deroga, che riguarda esclusivamente i locali situati nel centro storico nei quali vi siano impedimenti strutturali per la realizzazione della toilette. Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni, l'obbligo del bagno per i disabili è vincolato al fatto che l'azienda sia o meno interessata dal collocamento obbligatorio.
Aggiornamenti Normativi 2024-2025
Attualmente non risultano modifiche sostanziali alla normativa sui bagni per disabili tra il 2024 e il 2025. Le linee guida principali, che riguardano dimensioni minime, tipologia di sanitari, posizionamento di maniglioni e altri elementi, rimangono sostanzialmente le stesse.
Oggi si dà sempre più attenzione a quelle che sono le norme che rispettino la dignità delle persone, soprattutto per chi è nella condizione di disabilità motoria, facendo quindi attenzione alla realizzazione di un bagno disabili a norma, con ausili adatti a determinati stati di difficoltà fisica. Ad esempio, per quanto riguarda il wc, è ovviamente strutturato in modo che sia facilitato alla persona il passaggio dalla carrozzina al sanitario, senza soffrire la difficoltà di alzarsi e risedersi.
Tabella riassuntiva delle dimensioni minime
| Elemento | Dimensione Minima |
|---|---|
| Larghezza porta | 85 cm |
| Larghezza corridoi | 100 cm |
| Spazio di rotazione carrozzina | 150 cm |
| Altezza seduta WC | 42-45 cm |
| Sporgenza WC dal muro | 75-80 cm |
| Altezza lavabo | 80 cm |
| Altezza specchio | 90-170 cm |
