Normativa sui Bagni per Disabili Pubblici in Italia

Oggi si dà sempre più attenzione a quelle che sono le norme che rispettino la dignità delle persone, soprattutto per chi è nella condizione di disabilità motoria, facendo quindi attenzione alla realizzazione di un bagno disabili a norma, con ausili adatti a determinati stati di difficoltà fisica. Partendo da questo ragionamento molto lineare, noi vogliamo fare un passo avanti; un bagno non dovrebbe essere progettato per essere specificamente accessibile a persone disabili, bensì per essere accessibile a tutti, superando quindi la consueta distinzione tra persona disabile, o diversamente abile e persona normodotata.

Capiamo dunque che ormai praticamente in quasi tutti gli edifici è previsto almeno un bagno accessibile. Esistono tuttavia delle deleghe strutturali rarissime che consentirebbero di rendere il bagno per disabili non obbligatorio in alcuni locali.

Contesti in cui i Bagni per Disabili sono Obbligatori

In Italia, i bagni per disabili sono obbligatori in determinati contesti e tipologie di edifici pubblici o privati aperti al pubblico. Le disposizioni normative che regolano l’accessibilità degli edifici e che richiedono la presenza di bagni per disabili sono principalmente stabilite dalla legge italiana n. 13/1989.

Centri commerciali e grandi magazzini devono mettere a disposizione bagni per disabili. È importante notare che l’obbligo di avere bagni per disabili può variare in base alle dimensioni, alla destinazione d’uso e alla data di costruzione dell’edificio.

Gli esercizi commerciali che provvedono alla somministrazione di alimenti e bevande con superficie pari o superiore a 250 metri quadrati devono poter offrire alla clientela anche un bagno per portatori di handicap. A definirlo è la Legge 104, conosciuta anche come legge quadro in materia di disabilità.

Oltre a prevedere l'obbligatorietà di toilette per disabili in quei locali pubblici che, per dimensioni, permettono alla clientela di consumare cibi e bevande all'interno, la stessa legge definisce anche le modalità di realizzazione di questi spazi. Non vi è quindi necessità di un bagno disabili in una pizzeria da asporto, per il negozio di alimentari o per la gelateria che vende coni e coppette da consumare fuori dal locale.

La stessa legge prevede una deroga, che riguarda esclusivamente i locali situati nel centro storico nei quali vi siano impedimenti strutturali per la realizzazione della toilette.

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni, l'obbligo del bagno per i disabili è vincolato al fatto che l'azienda sia o meno interessata dal collocamento obbligatorio.

Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione.

Come Progettare un Bagno Accessibile

I bagni per disabili devono essere progettati in modo da garantire l’accesso e l’uso autonomo a tutte le persone, indipendentemente dalle loro abilità fisiche. I requisiti specifici possono variare da paese a paese, ma fornirò alcune linee guida generali che spesso sono comuni nelle normative sulla progettazione di bagni accessibili.

  • Dimensioni: Il bagno deve essere sufficientemente spazioso per consentire il movimento di una sedia a rotelle. Le nuove normative richiedono uno spazio minimo di 200x200 cm per i bagni destinati alle persone con disabilità.
  • Accesso: Il bagno deve avere un ingresso senza barriere architettoniche, preferibilmente con una porta larga che consenta il passaggio di una sedia a rotelle. Lo spazio di ingresso deve essere minimo 85 cm. La porta deve essere scorrevole o con apertura verso l’esterno.
  • Lavabo: Il lavabo deve essere posizionato a un’altezza accessibile, in modo che una persona seduta su una sedia a rotelle o con altre limitazioni fisiche possa facilmente raggiungerlo. Deve essere garantito lo spazio necessario per l'accostamento frontale al lavabo che deve essere del tipo a mensola. Gli aggiornamenti del 2024 prevedono un range più specifico per l'altezza di lavabi, specchi e accessori, compreso tra 85 e 95 cm dal pavimento.
  • WC: Il WC deve essere accessibile, preferibilmente con una sponda di supporto laterale. L’altezza consigliata è di solito di circa 45-50 cm, ma possono esserci variazioni normative. Ad esempio, per quanto riguarda il wc, è ovviamente strutturato in modo che sia facilitato alla persona il passaggio dalla carrozzina al sanitario, senza soffrire la difficoltà di alzarsi e risedersi. I sanitari bagno per disabili devono essere preferibilmente del tipo sospeso. Il bordo anteriore deve essere posto a cm 75/180 dalla parete posteriore.
  • Piani di appoggio: Se possibile, prevedere un piano di appoggio o un ripiano all’interno del bagno, che possa essere utilizzato per appoggiare oggetti o effettuare trasferimenti.

Normative e Fonti di Legge

In Italia, le normative che regolano la materia dei bagni per disabili includono diverse leggi, decreti ministeriali e norme tecniche. Ecco alcune delle principali disposizioni normative applicabili:

  • Legge n. 13/1989: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” - Questa legge stabilisce i principi generali di tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità, compresa l’accessibilità degli edifici.
  • Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236: “Approvazione delle norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico” - Questo decreto ministeriale definisce le norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, inclusi i requisiti per i bagni per disabili.
  • Decreto Ministeriale 1º marzo 1991, n. 384: “Approvazione delle norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” - Questo decreto ministeriale disciplina le norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, inclusi i requisiti per i bagni accessibili.
  • Norma Tecnica UNI 9177: “Accessibilità e usabilità dell’ambiente costruito - Servizi igienici accessibili” - Questa norma fornisce le linee guida e i requisiti tecnici specifici per i bagni accessibili, inclusi quelli per le persone con disabilità.
  • Decreto Ministeriale 14 giugno 2017, n. 92: “Regolamento recante norme tecniche per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’articolo 32 della legge 5 febbraio 1992, n. 104” - Questo decreto ministeriale contiene le norme tecniche aggiornate per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati.

Aggiornamenti Normativi del 2024

Nel 2024, le normative includono requisiti per migliorare l'accessibilità sensoriale. Le nuove normative rafforzano l'obbligo di utilizzare materiali antiscivolo per pavimenti e superfici, con specifiche più stringenti riguardo alla loro resistenza e durata nel tempo. Un altro cambiamento significativo riguarda la formazione del personale e la manutenzione dei bagni disabili. Le normative del 2024 stabiliscono che il personale addetto alla pulizia e alla manutenzione dei bagni deve ricevere una formazione specifica sull'uso e la manutenzione delle attrezzature per disabili.

Tecnologia Assistita

Una delle innovazioni più rilevanti è l'integrazione della tecnologia assistita. Le nuove normative richiedono l'installazione di sistemi di chiamata di emergenza facilmente raggiungibili da qualsiasi punto del bagno, migliorando significativamente la sicurezza degli utenti.

Elementi Essenziali di un Bagno per Disabili

Gli elementi necessari per progettare correttamente un ‘bagno tipo‘ per disabili sono:

  • WC
  • Corrimani orizzontale
  • Porta con anta scorrevole o con apertura a libro
  • Segnaletica situata sulla porta (lato esterno)
  • Appoggio ribaltabile
  • Lavabo con installazione ad altezza max 80 cm dal pavimento, sifone da incasso, tubo di scarico flessibile e rubinetteria con leva
  • Specchio con installazione ad altezza compresa tra 90 e 180 cm da terra

Dimensioni Minime e Spazi di Manovra

Nel dimensionamento dei locali e nella collocazione degli arredi è indispensabile tenere conto degli ingombri minimi relativi alle diverse disabilità.

Va ricordato che alcune persone disabili, per indossare o togliere indumenti e/o apparecchi per gli arti inferiori, hanno bisogno di uno spazio minimo, dall’estremità del sedile al più vicino ostacolo frontale, di 65-75 cm.

Nel progettare un bagno per disabili è opportuno prevedere cerchi di rotazione (cioè spazi funzionali a un giro di 360°) di 150-170 cm di diametro; tali dimensioni infatti soddisfano un’ampia casistica.

Dettagli Specifici

  • Porta bagno disabili: La misura minima della porta di un bagno per disabili è fissata in 85 cm con apertura verso l’esterno. È consigliata porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato.
  • Corridoi e passaggi bagno disabili: I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti che consentano l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote. Ad esempio, la larghezza per la manovra a 360° della carrozzina deve essere pari ad almeno 150 cm.
  • WC bagno disabili: Più alti dei comuni sanitari (seduta a 42/45 cm da terra) per agevolare l’alzata e la seduta, il wc del tipo sospeso deve sporgere dal muro 75/80 cm per l’accostamento della carrozzina e deve essere posizionato sulla parete opposta alla porta.
  • Corrimani: Il bagno destinato a persone con disabilità deve essere provvisto di una serie di corrimani, realizzati in tubo di acciaio da un pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico, preferibilmente di colore bianco, tutti fissati ad un’altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti.
  • Lavabo: Di tipo sospeso (o a mensola) per favorire l’inserimento di gambe o carrozzina, il lavabo deve essere più basso di quello comunemente usato, con il piano superiore ad 80 cm dal pavimento. Per la rubinetteria, è da preferirsi quella a leva clinica, elettronica o temporizzata.
  • Specchio: Lo specchio deve essere posizionato tra i 90 e i 170 cm da terra, sopra il lavabo e deve essere reclinabile.
  • Campanello: Deve essere garantita la dotazione di un campanello di emergenza posto in prossimità del wc o della vasca.
  • Doccia o vasca con sportello: Ove presente quest’ultima, deve avere un’apertura esterna a 180°, sportello da 70 ad 85 cm, altezza sedile 53 cm, flessibile con doccino estraibile. In linea di massima è sicuramente da preferire una doccia, rispetto ad una vasca da bagno, soprattutto per ragioni funzionali.
  • Pavimento: Per ridurre il rischio di cadute è opportuno utilizzare delle pavimentazioni che abbiano caratteristiche antisdrucciolo.
  • Serratura: La serratura del bagno (del tipo “a nottolino”, ossia con una manopola da girare e non con la chiave) deve essere ampia in modo da poter essere azionata con facilità (anche da chi ha difficoltà alle mani) e, inoltre, in caso di emergenza deve poter essere aperta dall’esterno da parte di chi fornisce i soccorsi.

Tabella Riassuntiva delle Dimensioni Minime

Elemento Dimensione Minima
Spazio Minimo Totale 200x200 cm
Larghezza Porta 85 cm
Larghezza Corridoi 100 cm
Altezza Lavabo 85-95 cm
Altezza WC 42-45 cm
Spazio di Manovra Carrozzina 150 cm (diametro)

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