Bagno Disabili: Normative, Misure e Progettazione
Garantire l’accessibilità ai servizi igienici è un elemento essenziale per la piena inclusione delle persone con disabilità o mobilità ridotta. Il bagno per disabili rappresenta uno degli spazi più critici da rendere fruibile, poiché coinvolge aspetti legati alla sicurezza, all’autonomia personale e al rispetto della dignità dell’individuo.
La progettazione di bagni accessibili per persone con disabilità deve rispondere a precise normative che garantiscano sicurezza, autonomia e comodità. Favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e nelle zone a essi connesse è uno dei temi più sentiti da parte di tutta la società.
I servizi igienici pubblici o privati, spesso rivelano notevoli impedimenti per le persone con ridotta mobilità. Per assicurare che questi spazi ambienti indispensabili siano fruibili per tutti in completa autonomia e sicurezza, la normativa sui bagni per persone disabili ne definisce le dimensioni minime e una serie di altri requisiti.
Normativa di riferimento
La normativa sui bagni per disabili, in Italia, è costituita da un D.P.R. e soprattutto, dal Decreto Ministeriale che la attua, nonché dalla circolare emanata subito dopo dal medesimo ministero. Nello specifico, ci riferiamo a:
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (che abroga il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384) - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
- Decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
- Circolare ministeriale n. 1669 del 22/06/1989 - Ministero Lavori Pubblici - Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13.
I concetti chiave di questo decreto sono il rispetto dei requisiti di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici e delle zone a essi pertinenti.
Differenze tra Spazi Pubblici e Privati
Tuttavia, le specifiche tecniche e i requisiti variano significativamente a seconda che si tratti di spazi pubblici o abitazioni private.
Mentre negli edifici pubblici l’accessibilità deve rispondere a standard rigorosi e obbligatori per garantire l’inclusività a una vasta gamma di utenti, nelle abitazioni private c’è una maggiore flessibilità, pur mantenendo l’obiettivo di favorire la fruibilità e l’autonomia nel lungo periodo.
Abitazioni private
Nelle abitazioni private, la normativa consente una maggiore flessibilità progettuale, pur nel rispetto dei principi di accessibilità. Il DM 236/89 resta comunque il riferimento normativo anche in ambito domestico, con l’obiettivo di favorire ambienti che possano essere facilmente adattati nel tempo alle esigenze della persona.
Le dimensioni minime del bagno possono risultare meno vincolanti rispetto a quelle richieste negli spazi pubblici, ma è fondamentale prevedere già in fase di progetto o ristrutturazione alcune predisposizioni strategiche. Tra queste rientrano il posizionamento corretto dei sanitari, l’eventuale rinforzo delle pareti per l’installazione futura di maniglioni di sostegno, l’altezza adeguata del lavabo e lo spazio di manovra per una carrozzina.
Luoghi pubblici
Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, come uffici, scuole, locali commerciali o strutture sanitarie, le norme sull’accessibilità sono più restrittive rispetto a quelle previste per gli ambienti privati. Oltre al DM 236/89, si applicano il D.P.R.
In questi contesti è obbligatorio garantire spazi di manovra sufficienti per le persone in carrozzina, così da consentire movimenti agevoli e sicuri all’interno del bagno. Fondamentale anche l’adozione di porte scorrevoli o con apertura verso l’esterno, una misura pensata per facilitare l’ingresso e permettere un rapido intervento in caso di emergenza.
Dimensioni e Spazi Minimi
Le dimensioni minime del bagno per disabili devono garantire sufficiente spazio di manovra per chi utilizza una sedia a rotelle.Sebbene non ci sia una vera e propria normativa che definisca con precisione le dimensioni minime di un bagno per disabili, i vincoli progettuali impongono una misura minima di 180cm x 180cm.
Tutte le specifiche funzionali e dimensionali dettate dalla normativa dei bagni per persone disabili sono approfondite nell’Art. 8.1.6. uno spazio minimo di 100 cm da destinare all’accostamento della sedia a rotelle e allo spostamento verso il WC.
- Spazio di manovra in corridoi e passaggi: almeno 150 cm di diametro per consentire una rotazione completa della carrozzina.
- Larghezza porta disabili: un accesso facilitato è essenziale per garantire la fruibilità del bagno. È fondamentale, infine, prestare attenzione alla larghezza, che in base al decreto 236/89 deve essere di almeno 75 cm. Le porte del bagno devono preferibilmente aprirsi verso l'esterno o essere a scorrimento (art. 4.1.6 DM 236 del 1989), per evitare che in caso di malore non sia possibile aprire la porta all'interno, perché ostacolata dalla persona caduta o dalla carrozzina. Di conseguenza, l’anta deve essere leggera e facile da aprire e chiudere (meglio se con apertura verso l’esterno). Nella maggior parte dei casi è bene optare per una porta scorrevole che finisce dentro la parete: si tratta senza dubbio della soluzione più pratica. L’importante è che la porta abbia una maniglia posta a un’altezza accessibile (circa 90 cm), preferibilmente verticale e facile da impugnare.
Sanitari e Accessori
WC e Bidet
- Misure WC per disabili: il wc va posto nella parte opposta all’accesso. L’asse della tazza deve essere posto ad una distanza minima di 140 cm dalla parete laterale sinistra e ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale destra.
- WC e bidet: Devono essere preferibilmente del tipo sospeso. E' consigliato l'uso di modelli sospesi per quanto riguarda il bidet e il wc (art. 8.1.6 DM 236 del 1989). L’asse della tazza WC o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale. Il bordo anteriore deve essere posto a cm 75/180 dalla parete posteriore. L'altezza da terra del bordo anteriore del sanitario deve essere compresa tra i 45 e i 55 cm e il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore (art. 8.1.6 DM 236 del 1989).
- Per permettere l'accostamento e il trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, se previsto, deve essere garantito uno spazio minimo di 100 cm, misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario (art. 8.1.6). Inoltre, ti consiglio di posizionare la cassetta di scarico dietro la schiena con funzione di appoggio: meglio se il pulsante di scarico è di grandi dimensioni e di facile azionamento. A mio parere, il sistema di scarico dell'acqua deve essere facilmente azionabile e semplice da usare, tipo a pressione su leva o a tiraggio verso il basso.
- Qualora l'asse della tazza wc o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a 40 cm dall'asse dell'apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento (art.
- Vicino al wc occorre installare il campanello di emergenza (art.
- Nei casi di adeguamento è consentita l'eliminazione del bidet (art.
Lavabo
- Lavabo: Deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza WC lateralmente all’accesso. Il piano lavabo deve essere posto ad un’altezza di 80 cm dal pavimento. Il lavabo deve essere del tipo a mensola. Il piano superiore deve essere posto a cm 80 dal piano di calpestio. Il lavabo deve essere del tipo a mensola. Le tubazioni di carico e scarico dell’acqua devono essere sotto traccia per evitare ingombri sotto il lavabo.
- Lavabo: per l'accostamento fontale bisogna installare un lavabo a mensola (art. 4.1.6 DM 236 del 1989), senza colonna con sifone, accostato o incassato a parete, con il bordo superiore a un'altezza di circa 80 cm dal pavimento, per consentire il passaggio delle gambe (art. 4.1.6 DM 236 del 1989). Deve essere garantito lo spazio necessario per l'accostamento frontale al lavabo che deve essere del tipo a mensola.
Doccia e Vasca
- Doccia: Deve essere a pavimento. Bisogna garantire lo spazio necessario per accostarsi lateralmente alla doccia. La doccia deve essere del tipo a pavimento (DM 236 del 1989 art. 8.1.6): sono esclusi, perciò, i piatti doccia con i bordi rialzati. La doccia deve essere dotata di sedile ribaltabile, facilmente raggiungibile per il trasferimento carrozzina-seggiolino e doccia a telefono (DM 236 del 1989 art. 8.1.6). Occorre installare i maniglioni di sostegno. A mio parere, la dimensione minima ideale del piatto doccia dovrebbe essere di 90 x 90cm, con un'inclinazione del 3% per far defluire l'acqua.
- Vasca da bagno: Per far sì che si possa accostare la carrozzina lateralmente alla vasca, ci deve essere uno spazio libero di 140 x 80cm (art. In prossimità della vasca, ci devono essere almeno un corrimano a parete ed un campanello di emergenza (art. 4.1.6 DM 236 del 1989), meglio se del tipo con cordicella. Le vasche devono essere dotate, al loro interno, di uno zoccolo o di un sedile, fisso o mobile. Nei casi di adeguamento, la vasca può anche essere sostituita con una doccia a pavimento (art.
Corrimano
- Corrimano: Il locale deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo fissato lungo l’intero perimetro del locale (escluso lo spazio interessato dal lavabo e dalla porta). Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza wc, posto ad altezza di 80 cm dal calpestio, e di diametro 3-4 cm; se fissato a parete deve essere posto a 5 cm dalla stessa (art. Il corrimano deve essere fissato all’altezza di 80 cm dal pavimento e ad una distanza di 5 cm dalla parete.
- Per assicurare una solida presa nei trasferimenti (carrozzina-wc, carrozzina-doccia) è necessario installare opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.
- Corrimano: Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata deve essere prevista l’attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi: il tipo e le caratteristiche devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all’atto dell’assegnazione dell’alloggio e posti in opera in tale occasione.
Altro
- Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici (art. 4.1.6).
- Sarebbe meglio usare utilizzare una pavimentazione antisdrucciolo (obbligatoria nei bagni per disabili ad uso pubblico, art.
- Sarebbe bene che fosse presente uno specchio, posizionato tra i 90 e i 170 cm da terra, meglio se reclinabile.
Agevolazioni fiscali
L'agenzia delle entrate, tramite le detrazioni fiscali, permette di recuperare in parte o totalmente le spese sostenute per l'abbattimento delle barriere architettoniche, tra le quali la realizzazione di un servizio igienico per disabili.
Tabella riassuntiva delle Misure
| Elemento | Misura |
|---|---|
| Dimensioni minime bagno | 180cm x 180cm |
| Larghezza minima porta | 75 cm |
| Altezza WC | 45-50 cm |
| Distanza asse WC dalla parete laterale | Minimo 40 cm |
| Altezza lavabo | 80 cm |
| Altezza corrimano | 80 cm |
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