Bagno: Dimensioni Minime e Normativa in Italia
Quando si costruisce una nuova abitazione o si ristruttura un bagno esistente, è fondamentale attenersi alle norme igienico-edilizie e di sicurezza che regolano le caratteristiche degli alloggi abitativi. Queste norme sono dettate principalmente dal Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975 e dal Regolamento Edilizio del Comune in cui si trova l’abitazione.
Il Regolamento Edilizio, redatto da ogni singolo ente di governo locale, disciplina le caratteristiche degli edifici, le loro pertinenze, le destinazioni d’uso e le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Misure Minime per un Bagno in Casa
La legge nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) non indica una superficie minima o massima per il bagno, ma elenca i componenti indispensabili: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. Per sapere quanto deve misurare un bagno bisogna controllare che cosa dice in merito il Regolamento edilizio del proprio Comune.
In alcuni casi non viene specificata una superficie minima, ma la lunghezza minima della parete più corta. Altrove in Italia, invece, sono specificate le metrature necessarie per il bagno. Per tutti questi motivi, quando si costruisce o si ristruttura il bagno ci si deve informare presso l’ufficio tecnico del Comune (lo può fare un progettista se il tipo di pratica ne richiede la presenza) per sapere che cosa dice la legge a livello locale.
Esempio: Il Regolamento edilizio del Comune di Milano, in vigore dal 2014, prescrive per ogni abitazione un locale bagno di dimensione adatta ad ospitare la dotazione minima di apparecchi sanitari (lavabo, doccia o vasca, water, bidet), con lato minimo non inferiore a 1,20 m.
In generale non si è tenuti ad adeguare alle prescrizioni della normativa un bagno non in regola se l’intervento di ristrutturazione è limitato al solo rinnovamento del suo interno e non ne altera forma e dimensioni.
Bagno a Norma: Deroghe e Caratteristiche
In molte località sono previste eccezioni sia per il bagno principale sia per il secondo bagno. Per esempio è ammesso l’apparecchio wc-bidet in sostituzione della coppia di sanitaria.
È possibile che le normative locali prescrivano caratteristiche e finiture che il bagno deve avere. Ne è un esempio il Regolamento edilizio di Milano che indica: “pavimenti e pareti devono essere rivestiti sino ad un’altezza di 180 cm in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente solamente in corrispondenza degli apparecchi sanitari; il soffitto deve essere rifinito con materiale traspirante.”
Finestre e Ventilazione
La legge nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) richiede che in tutti i locali di un’abitazione ci sia illuminazione naturale diretta, tranne che nei bagni e in altri locali. Ma per il bagno specifica che deve esserci un’apertura finestrata per il ricambio dell’aria oppure un impianto di aspirazione meccanica.
La normativa locale dà in genere indicazioni più restrittive, specificando nel dettaglio tutti i requisiti in tema di aeroilluminazione naturale. Ricorrendo sempre al Regolamento edilizio di Milano, risulta possibile avere bagni ciechi con ventilazione attivata quando l’abitazione è dotata di sistema VMC (ventilazione meccanica controllata) o ha superficie inferiore a 70 mq. In tutti gli altri casi i locali bagno con aerazione naturale devono essere forniti di finestra apribile all’esterno o verso cavedio, di misura non inferiore a 0,50 mq, per il ricambio dell’aria e comunque pari ad almeno 1/10 della superficie del locale nel caso in cui lo stesso sia superiore a 5 mq. Se il bagno principale della casa ha la finestra, gli altri possono esserne privi.
Per aerazione attivata si intende la ventilazione di ambienti che non godono di aerazione naturale e nei quali il ricambio d’aria è assicurato dall’immissione di una determinata portata d’aria esterna e, conseguentemente, l’estrazione di una equivalente portata d’aria viziata viziata mediante un apposito apparecchio.
Questo significa che si può trasformare un ripostiglio oppure utilizzare un altro vano privo di finestra per ricavare un bagno, purché si seguano le indicazioni del Regolamento edilizio in merito all’aerazione attivata.
Altezza del Soffitto
In base alla legge nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) l’altezza minima interna dei bagni può essere ridotta a 240 cm (invece dei 270 cm richiesti come limite minimo per tutte le altre stanze), in quanto si tratta di locali “accessori”. Questo significa che se l’abitazione ha soffitti molto alti, in bagno è possibile inserire ribassamenti per ricavare vani tecnici o rispostigli sospesi in quota.
Antibagno: Regole e Funzionalità
Il Regolamento edilizio di Milano, per esempio, impone che il bagno, o comunque l’ambiente contenente il vaso igienico, sia disimpegnato dalla cucina mediante un apposito vano delimitato da serramenti, che può essere l’antibagno, il corridoio o un atrio: “l’ambiente contenente il vaso igienico deve essere delimitato da pareti a tutt’altezza e serramenti; lo stesso dovrà essere disimpegnato dal locale cucina o da quello contenente l’angolo cottura mediante disimpegno dotato di serramenti (antibagno, corridoio/ingresso o altro locale principale-accessorio-servizio avente le medesime caratteristiche)”. Nell’antibagno si può mettere il lavabo.
Per agevolare i percorsi e ottimizzare i due ambienti, bagno e antibagno, sono state previste porte scorrevoli a scomparsa.
Impianto Elettrico e Sicurezza
È la variante V3 alla norma Cei 64/8 che stabilisce le prestazioni minime riguardo all’impianto elettrico domestico e prescrive l’installazione di un numero minimo di punti presa per l’energia separati e di punti luce in funzione del tipo del locale, della dimensione e del livello prestazionale dell’impianto.
Lo standard minimo (classificato al livello 1 della nuova ripartizione introdotta dalla variante), per il bagno richiede almeno 2 punti presa: solitamente una in corrispondenza dello specchio e una per la lavatrice, considerando di installare anche una presa schuko per tale apparecchio. E due punti luce.
Inoltre la variante V3 alla norma Cei 64/8 prescrive che il comando dei punti luce di ogni locale (compreso il bagno) deve essere posto almeno nei pressi dell’ingresso del locale stesso, non importa se interno o esterno; ovviamente vi possono essere anche punti di comando posizionati in altri posti, purché aggiuntivi a quello menzionato.
I locali contenenti bagni o docce devono essere classificati, con riferimento alla sicurezza contro i contatti elettrici (diretti e indiretti), come luoghi a rischio aumentato. L’impianto elettrico in bagno deve essere eseguito con maggiori prescrizioni tecniche rispetto agli altri ambienti. La progettazione e l’installazione degli impianti elettrici nei locali contenenti bagni e docce devono rispondere, oltre che alle prescrizioni generali di sicurezza della norma Cei 64-8, anche a particolari requisiti di sicurezza che riducono il rischio relativo ai contatti diretti o indiretti tipico dell’ambiente bagno.
In funzione della pericolosità, nei locali bagno e doccia la norma Cei 64-8 individua quattro zone:
- Zona 0: è individuata dal volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia.
- Zona 1: è individuata dal volume sovrastante la vasca da bagno o il piatto doccia fino a un’altezza di 225 cm.
- Zona 2: comprende il volume immediatamente circostante la vasca da bagno o il piatto doccia, estesa fino a 60 cm in orizzontale e fino a 225 cm in verticale.
- Zona 3: si ottiene dal volume esterno alla zona 2, o della zona 1 in caso di mancanza del piatto doccia, fino alla distanza orizzontale di 240 cm.
Bagno per Disabili
Il bagno accessibile ai disabili è obbligatorio solo negli edifici pubblici o esercizi commerciali. Tuttavia, chi abita con un parente anziano o invalido dovrebbe dotarsi di bagni accessibili per garantire sicurezza e facilità di cura.
Domande Frequenti
Quanto deve essere alto un bagno per essere a norma?
Solitamente per i bagni, essendo locali accessori, è ammessa un’altezza inferiore a quella stabilita per gli ambienti principali, ma superiore a quella dei locali di servizi (che sono i corridoi, gli spazi di passaggio, i disimpegni, i ripostigli). Così il bagno può essere alto 240 cm, mentre gli ambienti principali almeno 270 cm e gli ambienti di passaggio 210 cm.
Quanto può essere piccolo un bagno?
Un bagno può essere piccolo quanto si desidera, purché ci stia la dotazione minima di apparecchi previsti dalle norme locali o dal Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975, ovvero lavabo, doccia o vasca, water e bidet, questi ultimi realizzati anche in unico apparecchio.
Quali sono le distanze minime tra i sanitari?
La norma indica nei 20 centimetri lo spazio tra un sanitario e l’altro.
Tabella Riassuntiva delle Dimensioni Minime
| Elemento | Dimensione/Requisito |
|---|---|
| Altezza minima del soffitto | 240 cm |
| Superficie minima consigliata | 3,5 metri quadrati |
| Larghezza minima (es. Milano) | 1,20 metri |
| Distanza minima tra sanitari | 20 cm |
| Ventilazione | Finestra o sistema di aspirazione meccanica |
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