Barriera Idraulica: Funzionamento e Tipologie
Uno dei sistemi utilizzati per la messa in sicurezza dei siti oggetto di bonifica è la barriera idraulica. Le condizioni per il suo utilizzo sono definite dall’allegato 3 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06, che stabilisce i criteri generali per gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza e le attività pregiudiziali da svolgere.
AttivitĂ Pregiudiziali alla Messa in Sicurezza
La principale attività pregiudiziale da eseguire è rappresentata dalla formulazione di un modello concettuale che chiarisca quali siano le connessioni esistenti tra i diversi fattori che intervengono in un sito oggetto di contaminazione, quali: sorgenti di contaminazione, percorsi di migrazione, vie di esposizione e bersagli finali. Questi fattori permettono di rilevare e valutare le condizioni di rischio presenti nel sito per la salute umana e per l’ambiente.
Solo la formulazione di un tale modello permette di stabilire gli interventi necessari per l'eliminazione delle sorgenti primarie e secondarie di contaminazione e per l’interruzione dei possibili percorsi di migrazione individuati al fine di procedere alla bonifica ed al ripristino ambientale del sito stesso.
Come primo approccio è prevista la redazione del modello concettuale preliminare che consenta di indirizzare le indagini successive, utili per l’impostazione dell’analisi di rischio e la definizione del modello concettuale definitivo che permetta di individuare gli effettivi interventi da realizzare.
Le Sorgenti della Contaminazione
Le sorgenti della contaminazione possono essere distinte in:
- Sorgenti primarie: dalle quali trae origine la contaminazione del sottosuolo, quali ad esempio serbatoi, tubazioni, sottoservizi e rifiuti interrati. Queste andranno rimosse o isolate o comunque dovranno essere poste in condizione di non peggiorare la situazione e saranno di fatto oggetto degli interventi di messa in sicurezza di emergenza.
- Sorgenti secondarie: costituite dalle porzioni di matrici ambientali contaminate dalle sorgenti primarie, rappresentate da:
- Suolo superficiale (<1 m da p.c.)
- Suolo profondo (>1 m da p.c.)
- Acque sotterranee
Interventi di Messa in Sicurezza
I possibili tipi di intervento di messa in sicurezza sono definiti dalle lettere m), n) ed o) del primo comma dell’art.240 del D.Lgs. 152/06 e sono esplicitati nell’allegato 3 al titolo V della parte IV del medesimo decreto e sono distinti in: interventi di messa in sicurezza di emergenza, interventi di messa in sicurezza operativa ed interventi di messa in sicurezza permanente.
La normativa prevede per tutti i tipi di messa in sicurezza di un sito inquinato che essi siano anche comprensivi delle azioni di monitoraggio e controllo finalizzate alla verifica nel tempo delle soluzioni adottate e che i valori di concentrazione degli inquinanti nelle matrici ambientali interessate si mantengano al di sotto dei valori soglia di rischio (CSR).
Interventi di Messa in Sicurezza di Emergenza
Essi hanno carattere di urgenza in caso di rilasci accidentali o di improvviso accertamento di una situazione di contaminazione o di pericolo di contaminazione (Art. 240 lett. m). Questi interventi sono mirati a rimuovere le fonti inquinanti primarie e secondarie, ad evitare la diffusione dei contaminanti dal sito verso zone non inquinate e matrici ambientali adiacenti, ad impedire il contatto diretto della popolazione con la contaminazione presente.
Le principali tipologie di interventi di messa in sicurezza d’urgenza sono:
- Rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta sostanze pericolose sversate.
- Pompaggio liquidi inquinanti galleggianti, disciolti o depositati in acquiferi superficiali o sotterranei.
- Installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza.
- Installazione di trincee drenanti di recupero e controllo.
- Costruzione o stabilizzazione di argini.
- Copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati.
- Rimozione o svuotamento di bidoni o container abbandonati, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi.
In relazione agli interventi di messa in sicurezza di emergenza si deve anche tenere conto che la giurisprudenza amministrativa considera che la locuzione “eventi di contaminazione repentini”, presente nella definizione di messa in sicurezza d’emergenza contenuta nell’art. 240, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 152/2006, non implica l’istantaneità degli effetti, potendo questi, una volta manifestatisi inaspettatamente, protrarsi nel tempo e divenire addirittura permanenti.
Interventi di Messa in Sicurezza Operativa
Essi hanno carattere di continuità e compatibilità con le lavorazioni svolte nei siti produttivi in esercizio (Art. 242 comma 9). La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un’ulteriore propagazione dei contaminanti.
Art. 240 lett. n): La messa in sicurezza operativa è l’insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività .
Le misure di messa in sicurezza operativa si distinguono in:
- Mitigative: interventi finalizzati ad isolare, immobilizzare, rimuovere gli inquinanti dispersi nel suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee.
- Di contenimento: esse hanno il compito di impedire la migrazione dei contaminanti verso ricettori ambientali sensibili, quali acque superficiali e sotterranee.
Interventi di Messa in Sicurezza Permanente
Questi interventi hanno carattere di definitivitĂ nei casi in cui, nei siti non interessati da attivitĂ produttive in esercizio, non sia possibile procedere alla rimozione degli inquinanti pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili.
Art. 240 lett. o): La messa in sicurezza permanente è l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente.
L’Impiego delle Barriere Idrauliche
L’art. 243 del D.Lgs.152/06, al fine di impedire e arrestare l’inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre a prevedere in generale l’adozione delle migliori tecniche disponibili per eliminare, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette, prevede di procedere anche alla conterminazione idraulica e emungimento e trattamento delle stesse, valutando la possibilità tecnica di utilizzare le acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito.
tag: #Idraulica
