Calcolo del Carico Idraulico e Inquinante da Stoccare: Un Esempio

Come già indicato nella sezione dedicata agli impianti di depurazione ad ossidazione totale, il termine abitante equivalente esprime il carico di una particolare utenza civile.

Calcolo del Carico Idraulico

Consideriamo un esempio pratico per il calcolo del carico idraulico:

  • (n.1 impiegato x 50 lt/giorno)
  • (n. 1 abitante/equiv. ossia n.4 impiegati corrispondono a n.

Calcolo del Carico Inquinante

Analogamente, possiamo calcolare il carico inquinante:

  • (n.1 impiegato x 18 gr BOD5/giorno)
  • (n.1 abitante/equiv.

Le valutazioni dell’equivalenza ”in termini di carico organico” sono certamente più difficoltose; ad esempio nel caso di una palestra dove le acque di scarico contengono soprattutto tensioattivi (ossia shampoo, saponi, ecc.).

Riferimenti Normativi

La presente direttiva detta norme in materia di tutela delle risorse idriche, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Sardegna (PTA) approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2006, n. 14/16, di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come sostituito dall’art. 121 del D.Lgs. 152/06 e all’art. 2 della legge regionale del 19 luglio 2000, n.

Ai fini della presente direttiva, a integrazione di quanto riportato nell’art. 74 del D.Lgs., si definiscono:

  • “attività tipicamente sporcanti”: quelle attività per le quali il fenomeno di dilavamento delle sostanze inquinanti continua al perdurare dell’evento meteorico (es.
  • “suolo”: corpo tridimensionale che costituisce la parte più esterna della crosta terrestre comprese le aree urbanizzate e infrastrutturate ed escluse le superfici occupate da corpi idrici superficiali. Può essere sede di attività biologica e di fenomeni biochimici utili all’auto depurazione e può essere in grado di sostenere la crescita della vegetazione.
  • “riutilizzo“: impiego di acqua reflua recuperata mediante adeguato trattamento depurativo di determinata qualità per specifica destinazione d’uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea.
  • insediamenti abitativi (anche con presenza non continuativa) con produzione di reflui fino a 50 a.e.
  • edifici od installazioni in cui si svolgono le attività di cui al successivo art.
  • insediamenti di produzione di beni e servizi che producono acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi del successivo art.
  • ”stabilimento industriale, stabilimento”: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del D.Lgs.
  • “impianto”: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
  • “valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze.
  • “inquinante”: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'Allegato 8 alla parte terza del D. Lgs.
  • "sostanze pericolose della tabella 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.
  • 33 sostanze prioritarie: sostanze che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico così come definite ai sensi dell’art. 16, comma 2, ed elencate nell’allegato 10 (Decisione 2455/2001), della direttiva 2000/60/CE.
  • “autorità d’ ambito territoriale ottimale” della Sardegna (AATO): consorzio obbligatorio tra Province e Comuni costituito ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 17 ottobre 1997, n.
  • “titolare dello scarico”: è il titolare dell’attività da cui origina lo scarico e a cui compete la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione delle opere e del conseguimento degli obiettivi di cui al Piano di Tutela delle acque.

Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell’ambiente idrico e per la predisposizione e pubblicazione della relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane, secondo l’art.101, comma 9, del D.Lgs. si definiscono:

  • CeDoc: Centro di Documentazione dei bacini idrografici di cui alla legge regionale 19 luglio 2000 n.
  • SIRiA: Sistema Informativo Risorsa Acqua applicazione disponibile nel sito web per l’aggiornamento dei dati e la trasmissione, all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici - APAT, delle schede previste dai decreti del Ministero dell’Ambiente: 18 settembre 2002 (Suppl. ord. G.U. n. 245 del 18/10/2002) e 19 agosto 2003 (Suppl. ord. G.U. n.

In attuazione dell’articolo 51, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 9 del 2006, sono attribuite alle Province le funzioni di tenuta e gestione del Catasto delle Pressioni Antropiche (CPA) inteso come insieme delle informazioni riguardanti le autorizzazioni allo scarico di acque reflue ed i relativi controlli.

L’acquisizione delle informazioni di cui ai commi 3 e 4 è finalizzata al continuo aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque e del quadro conoscitivo sulle caratteristiche dei bacini idrografici e sull’analisi dell’impatto esercitato dall’attività antropica (ex Allegato 3 parte terza D.Lgs. 152/06), alla classificazione della qualità dei corpi idrici e alla successiva definizione delle misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all’art. 77, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06, all'invio al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all’APAT e alla divulgazione delle informazioni sullo stato della qualità dell’acqua di cui all’art. 75, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane di cui all’art. 101, comma 9 del D.Lgs. 152/06.

Per quanto non disciplinato dalla presente direttiva si applicano le disposizioni del D.Lgs.

L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. Nell’ambito della gestione del servizio pubblico di fognatura e depurazione di cui al servizio idrico integrato, il soggetto titolato a presentare la domanda di autorizzazione allo scarico è il legale rappresentante del “gestore del servizio idrico integrato” come definito dall’articolo 74 comma 1, lettera r) del D.Lgs.

In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza del regolamento fissato dal gestore del servizio idrico integrato ed approvato dall’Autorità d’ambito.

Nei comuni non aderenti alla gestione unica del servizio idrico integrato di cui all’art. 148, comma 5 del D.Lgs.

La domanda di autorizzazione agli scarichi è presentata all’autorità competente, secondo quanto disposto dall’art. 124 del D.Lgs. 152/06, dall’art. 51 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 come modificato dalla legge regionale del 29 maggio 2007, n. 2 (Legge Finanziaria 2007).

Per i nuovi scarichi, prima dell’acquisizione della concessione edilizia di insediamenti che produrranno scarichi di acque reflue e, comunque, prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione di nuovi scarichi il titolare dello scarico deve presentare all’autorità competente una domanda di autorizzazione corredata della documentazione di cui all’Allegato 4 e, se del caso, di cui all’Allegato 6 della presente direttiva.

L’autorità competente, in riferimento agli obiettivi di qualità del PTA, attiverà la procedura per il rilascio dell’autorizzazione preliminare, di cui al successivo art. 7, propedeutica all’autorizzazione definitiva.

L’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza deve esserne chiesto il rinnovo.

Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all’art. 2, lettera s), il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro sei mesi dalla data di scadenza; trascorso tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Le autorizzazioni definitive degli scarichi di acque reflue domestiche, derivanti da insediamenti isolati fino a 50 a.e., fuori dalla pubblica fognatura, in essere alla data di entrata in vigore della presente direttiva o rilasciate successivamente, provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, come definiti all’articolo 2, lettera l), si intendono tacitamente rinnovate ogni quattro anni decorrenti dalla data del rilascio, ai sensi dell’art. 124 comma 8 del D. Lgs.

Nel caso di mutamenti nella situazione degli scarichi di acque reflue tali da determinarne variazione delle caratteristiche quali-quantitative, il titolare dello scarico deve darne immediata comunicazione all’autorità competente, ai sensi dell’art.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente direttiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, l’autorità competente provvede all’adozione del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, in conformità alle disposizioni normative vigenti e ne trasmette copia all’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente.

La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall’impianto e comunque non superare il limite di tre mesi, prorogabili, in via eccezionale e su motivata richiesta, di non oltre due mesi.

Per impianti di fitodepurazione e lagunaggio possono essere definite durate dell’autorizzazione provvisoria maggiori in relazione ai necessari tempi di avvio.

La procedura di cui al presente articolo può essere attivata solo per gli impianti la cui realizzazione sia stata completata relativamente a tutte le opere previste nel progetto e risulti attestata dal certificato di fine lavori del direttore dei lavori ovvero dalla dichiarazione del titolare dello scarico.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli impianti di trattamento di acque reflue urbane esistenti nelle more del completamento delle opere fognario depurative, per il rispetto dei valori limite di emissione di cui al D.Lgs. 152/06 e in attuazione del PTA, rientranti negli schemi fognario-depurativi del PTA compresi nella Misura 1.1 del POR Sardegna 2000-2006 e nell’Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche- Opere fognario-depurative sottoscritto il 24.02.2002, e successivi Atti integrativi e Piani Operativi Triennali dell’Autorità d’Ambito 2004-2006 e 2005-2007.

Nei casi di cui al comma precedente, l’autorità competente determina la durata della fase di autorizzazione provvisoria che dovrà comprendere la tempistica dei lavori dello schema programmato e le prescrizioni per le modalità di conduzione dell’impianto di trattamento esistente al meglio che le strutture e le tecnologie di gestione consentono.

L’autorizzazione provvisoria potrà superare i limiti temporali di cui al comma 3, in relazione alle caratteristiche tecniche dello schema fognario depurativo e ai tempi del suo completamento.

Per le richieste di assimilabilità al refluo domestico, secondo quanto previsto all’art. 12 comma 2, il titolare dovrà fornire all’autorità competente adeguata documentazione a supporto di quanto richiesto.

Nei casi di scarico in fognatura di reflui di cui all’art. 12 comma 1, dovrà essere inviata all’autorità competente, non oltre 30 giorni prima dall’attivazione dello scarico, una comunicazione volta a consentire l’ammissibilità dello scarico nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 124 comma 4 del D.Lgs. 152/06; tale comunicazione dovrà essere rinnovata ogni quattro anni.

obbligo, per gli impianti di trattamento di scarichi di acque reflue urbane con una potenzialità superiore ai 15.000 AE e per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose, di cui all’art. 2 lettera s) della presente direttiva, di installazione di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in uscita dall’impianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalità idonee al rispetto delle disposizioni del D.Lgs.

obbligo, ad esclusione degli scarichi di acque reflue domestiche di dimensione sino a 50 a.e., di verificare tramite autocontrolli la qualità delle acque scaricate inviando semestralmente all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico copia delle analisi in ingresso e in uscita dall’impianto.

La verifica del rispetto dei valori limite di emissione di cui alle tabelle allegate alla presente direttiva, viene effettuata attraverso un controllo periodico definito dall’autorità competente e integrato dai controlli sulla conformità degli scarichi eseguiti dai gestori degli impianti stessi.

Per gli scarichi di acque reflue di dimensione superiore o uguale a 2000 a.e. i controlli sono effettuati in conformità all’Art. 128 e all’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.

Le interruzioni temporanee del ciclo depurativo, parziali o totali, devono essere comunicate formalmente dal titolare dello scarico all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione e all’ARPAS, con opportuno anticipo, secondo modalità da stabilirsi in sede di autorizzazione allo scarico.

Qualora le interruzioni e le successive fasi di riavvio impianto comportino durata superiore ai 10 giorni, deve essere richiesta autorizzazione provvisoria.

Nei casi di interruzioni imprevedibili determinate da causa di forza maggiore (quali per esempio: guasti di parti elettromeccaniche, interruzioni di energia elettrica, eventi calamitosi), la comunicazione dovrà essere formalizzata entro 24 ore dall’evento, indicando cause, modalità e tempi di intervento.

conformità dei progetti al PTA secondo le modalità previste dall’art.

In deroga al comma 1, in casi eccezionali e per particolari esigenze sono consentiti nuovi scarichi a mare, purché siano compatibili con gli usi concomitanti del corpo ricettore.

In tal caso, prima del rilascio dell’autorizzazione allo scarico da parte dell’autorità competente, dovrà essere richiesta la deroga all’Assessorato Regionale della Difesa del...

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