CCNL Idraulico Forestale: Cosa è e le Novità del Rinnovo
Il 9 dicembre 2021, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in Roma, è stato siglato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria o, più semplicemente, il CCNL Forestali.
Aspetti Economici e Previdenziali
Per quanto riguarda la parte economica, in primo luogo vengono incrementati i minimi tabellari per i lavoratori del settore. Il rinnovo segnala inoltre l’investimento delle parti in materia di previdenza complementare, nell’ottica di favorire le adesioni a Previdenza Cooperativa, che a partire dal 1° luglio 2018 è diventato il fondo negoziale di riferimento, in seguito alla fusione di Filcoop con altri fondi.
Appalti e Terziarizzazioni
A tal proposito, il comma 2 dell’art. 5 bis, che disciplina gli appalti e le terziarizzazioni, fa riferimento al d.lgs. 17 luglio 2016, n. 136 e successive modifiche così da garantire l’applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza delle stesse aziende appaltatrici e di tutte le norme previdenziali ed informatiche. L’articolo dispone altresì che l’impresa committente verifichi la regolarità contributiva delle imprese appaltatrici.
Lavoro a Tempo Parziale e Tutele
Allo stesso modo, nel rispetto della normativa vigente, viene aggiornata la disciplina sul lavoro a tempo parziale. Con il rinnovo, è stato infatti previsto il diritto di precedenza per la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time nei casi di patologie oncologiche o gravi patologie croniche-degenerative che riguardino il coniuge, i figli, i genitori, ma anche qualora il lavoratore o la lavoratrice debba assistere una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3 L.
Disciplina dell'Apprendistato
Anche la disciplina dell’apprendistato è stata integrata e rivista alla luce del d.lgs.
Aspettative e Permessi
Ulteriori correzioni sono state introdotte relativamente alla disciplina riguardante aspettative e permessi. In questo ambito, viene innanzitutto riconosciuto un ulteriore periodo di massimo 6 mesi di aspettativa non retribuita per i lavoratori sottoposti a terapie riabilitative certificate e svolte presso strutture del SSN o strutture specializzate riconosciute dalle istituzioni per gravi patologie che ne facciano richiesta. Vengono inoltre estesi anche agli affini i permessi retribuiti di 3 giorni per decesso, eliminando il riferimento temporale annuale cosicché sia possibile usufruire di tali permessi per ogni singolo evento. Con riferimento ai lavoratori e le lavoratrici a tempo determinato, con il rinnovo viene estesa anche a questi ultimi la possibilità di godere dei permessi retribuiti suddivisi in base alle giornate lavorate annue per frequentare corsi di studio legalmente riconosciuti.
Ferie Solidali e Violenza di Genere
Oltre alle modifiche agli articoli già esistenti, sono state poi inserite nuove previsioni relative alle ferie solidali, alla violenza di genere e le attività stagionali. La nuova disciplina sulla violenza di genere ha invece l’obiettivo di sostenere le lavoratrici vittime di violenza nel loro reinserimento nella vita lavorativa e sociale, rispettando quanto sancito dalla Convenzione di Istanbul e dalla normativa nazionale. Per questo motivo, viene riconosciuto alla lavoratrice, che rispetta i requisiti stabiliti dalla legge, il diritto ad un prolungamento del congedo retribuito fino ad un massimo complessivo di 5 mesi, a carico dell’azienda per quanto non coperto dall’INPS.
Durata dei Contratti e Armonizzazione Territoriale
Rispetto a quanto concerne le novità della disciplina collettiva, l’articolo 2 sottolinea che, al pari del CCNL, anche i Contratti Integrativi di Lavoro Regionale (CIRL) avranno durata quadriennale. Inoltre, nelle regioni in cui non sia stato stipulato un accordo di armonizzazione tra la contrattazione territoriale esistente ed il CCNL, le parti territoriali dovranno incontrarsi per firmare il suddetto patto entro il 31/12/2023.
Comitato Bilaterale Nazionale e Relazioni Sindacali
Ulteriori novità sono poi previste dall’art. 3, in cui viene sancito che il Comitato Bilaterale Nazionale - per il quale è previsto un ampliamento dei compiti - deve riunirsi entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del CCNL. Nell’articolo, dedicato alle relazioni sindacali e al sistema di informazione, le parti si impegnano a costituire un Gruppo di lavoro paritetico a cui viene assegnato il compito di individuare eventuali modifiche nella classificazione del personale.
Comunicazioni e Informazioni in Caso di Appalto
I commi 5 e 6 dell’aggiornato art. 5 bis stabiliscono, rispettivamente, che entro il primo quadrimestre di ogni anno, gli Enti e le imprese forestali dovranno comunicare alle OO.SS. territoriali aderenti che hanno stipulato il CCNL il dato aggregato delle attività fornite in appalto nonché il numero dei lavoratori coinvolti. Inoltre, in caso di cambio di appalto, l’azienda cessante dovrà fornire tutte le informazioni inerenti alla cessazione della gestione dell’appalto alle RSA/RSU o alle OO.SS.
Conclusione
Il contratto, dopo una lunga e complessa trattativa, è riuscito finalmente a colmare un vuoto che perdurava da dieci anni e che riguardava i sessantamila lavoratori occupati nel settore, il quale si è ora adeguato alle modifiche e alle innovazioni legislative.
Tabelle Retributive
Di seguito, una panoramica delle retribuzioni previste dal CCNL:
Retribuzione Impiegati
| Livello | Minimo | Indennità di funzione | Totale | Scatto anzianità |
|---|---|---|---|---|
| 6 Q | 1.906,06 | 103,00 | 2.009,06 | 33,05 |
| 6 | 1.906,06 | 1.906,06 | 33,05 | |
| 5 | 1.660,95 | 1.660,95 | 29,44 | |
| 4 | 1.527,57 | 1.527,57 | 26,86 | |
| 3 | 1.435,80 | 1.435,80 | 24,79 | |
| 2 | 1.353,46 | 1.353,46 | 23,76 | |
| 1 | 1.251,66 | 1.251,66 | 22,21 |
Retribuzione Operai
| Livello | Minimo |
|---|---|
| 5 | 1.542,22 |
| 4 | 1.451,98 |
| 3 | 1.389,33 |
| 2 | 1.356,16 |
| 1 | 1.251,66 |
- Quota giornaliera della retribuzione: L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 26
- Quota oraria della retribuzione: L'importo della retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 169
- Aumenti periodici di anzianità : Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, gli impiegati hanno diritto a maturare 12 aumenti biennali
- Tredicesima e quattordicesima mensilità : I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 14 mensilità . Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso.
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