Requisiti per Idraulici con Esperienza in Italia

L'attività di impiantistica in Italia, riguardante la realizzazione di impianti per edifici civili ed industriali, è soggetta all'applicazione del D.M. 37/2008. Questo decreto regolamenta le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, in conformità con l'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007.

Abilitazione e Requisiti per l'Esecuzione di Lavori Impiantistici

Il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Tuttavia, l’aggiudicatario dovrà dimostrare in fase esecutiva dell’appalto di essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08, proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi requisiti.

Infatti, l’abilitazione contemplata dall’art. 3 del D.M. 37/2008 costituisce un requisito di esecuzione e non di qualificazione SOA, né di partecipazione a gare d’appalto. Il possesso della medesima abilitazione può altresì essere comprovato dall’impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti.

Responsabile Tecnico: Requisiti e Incompatibilità

Le imprese che esercitano attività di impiantistica e di installazione degli impianti di cui all’art. 1 commi 1 e 2 del D.M. 37/2008, devono presentare alla Camera di Commercio della provincia presso la quale hanno sede legale la comunicazione di inizio dell’attività e la dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008 del c.d. Responsabile Tecnico per la certificazione degli impianti.

Il comma 2 dell’art. 3 del D.M. 37/2008, dispone che il responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa. Il Ministero dell’Industria aveva già precisato a suo tempo che il termine “immedesimazione” va interpretato in senso stretto e cioè “riferito alla necessità dell’esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa”.

NON VA BENE che Mario Rossi sia legale rappresentate e responsabile tecnico della società ALFA, ed è anche legale rappresentante di una società BETA. E' invece accettabile che Mario Rossi sia legale rappresentate e responsabile tecnico della società ALFA, e nella società BETA sia socio, ma non legale rappresentante.

Requisiti Tecnico Professionali (Art. 4 D.M. 37/2008)

I requisiti professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008 includono:

  • Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’art. 1 del D.M.
  • Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni -escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato- in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.

Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett a-bis) del decreto interministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37, come interpolato dall’art. 1, comma 50 l. 13 luglio 2015, n. 107, prevede, quale requisito per l’espletamento dell’attività di cui si tratta, il diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

Novità in Materia di Installazione Impianti

È stata riformulata la Lettera B del D.M. 37/2008 e rivisti i requisiti cosiddetti professionali puri. Il MISE, con parere 21/02/2022, fornisce una rivisitata interpretazione dell’art. Dal 2 gennaio 2023, non sarà pertanto più ammissibile l’esperienza professionale di 3 anni vantata da Titolare, Amministratore Lavorante, Socio Lavorante, Collaboratore Familiare, figure per le quali l’esperienza minima dovrà avere durata non inferiore ai 6 anni (4 anni per gli impianti idrici e sanitari). Fa eccezione l'esperienza triennale di coloro che hanno già iniziato a maturarla prima del 2 gennaio 2023.

Per coloro che rientrassero in quest'ultimo caso di eccezione è possibile comunicare il requisito professionale puro compilando il riq. Alla pratica telematica, il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante allegano, in formato pdf/A, i nuovi modelli (aggiornati con le novità in materia di lettera B e di requisiti professionali puri) tutti disponibili su "Modulistica Integrativa" di Supporto Specialistico, ovvero il Modulo - Requisiti/37L (Scia), per dichiarare i requisiti e l’assenza dei provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice antimafia e per elencare gli eventuali nominativi di tutti i restanti soggetti con incarichi all’interno dell’impresa.

Dichiarazione di Conformità

E´ fatto obbligo al titolare o al legale rappresentante dell'impresa di rilasciare al committente, al termine dei lavori, una dichiarazione di conformità degli impianti resa sulla base del modello di cui all'allegato I dell'art. 7 del D.M.

Impianti Energetici Alimentati da Fonti Rinnovabili (FER)

Per l’installazione e la manutenzione straordinaria degli impianti energetici alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER) è previsto che il responsabile tecnico sia in possesso, oltre che dei requisiti fissati dal D.M.

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