Dichiarazione di Illegittimità Costituzionale di Norme della Regione Campania in Materia di Bilancio

La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di diversi articoli della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5, riguardante il bilancio di previsione della regione per l'anno 2011 e il bilancio di previsione per il triennio 2011-2013.

Illegittimità dei Commi 6, 7, 8 e 9 dell'Art. 1

Sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi i commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 1 della legge regionale n. 5 del 2011. La motivazione risiede nella violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione e dei principi generali sul sistema contabile dello Stato, ricavabili dall'art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost.

Questi commi dispongono che la copertura finanziaria di somme iscritte a specifiche Unità Previsionali di Base (UPB), ammontanti a 660.000.000,00 euro, e l'iscrizione della somma complessiva di 189.000.000,00 euro, siano realizzate attraverso l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, ancora in pendenza di accertamento a causa della mancata approvazione del rendiconto 2010.

Non è conforme all'art. 81, quarto comma, Cost. realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva contabilizzando un avanzo di amministrazione non accertato e verificato. Il parametro costituzionale esige che l'obbligo di copertura sia salvaguardato attraverso la previa verifica di disponibilità delle risorse impiegate, per assicurare il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite.

La copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale. Nessuna spesa può essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto se non quella finanziata da fondi vincolati e regolarmente stanziati nell'esercizio precedente.

L'art. 1, comma 6, autorizza l'iscrizione nella UPB 7.28.64 della somma di 300.000.000,00 euro per il pagamento degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti, ma caduti in perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente. Poiché dette operazioni compensative sono collegate - nel caso dei residui perenti - a rapporti obbligatori passivi già strutturati, è di tutta evidenza che una percentuale di copertura così bassa tra risorse destinate alle reiscrizioni e somme afferenti ad obbligazioni passive pregresse orienta la futura gestione del bilancio verso un inevitabile squilibrio.

Illegittimità del Comma 5 dell'Art. 1

È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 5, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5, sia nella sua formulazione originaria che in quella modificata dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania n. 21 del 2011.

Questo comma autorizza l'iscrizione di somme complessive nelle UPB 1.82.227 (ammortamento mutui) e 1.1.5 (acquedotti e disinquinamenti) con una copertura finanziaria realizzata con quota parte dell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata.

In particolare, la modifica introdotta con l'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 21 del 2011 riguarda l'iscrizione di 60.000.000,00 euro nelle UPB 1.1.5 (acquedotti e disinquinamenti), con copertura finanziaria proveniente dalle risorse liberate dal POR 2000/2006.

Nella norma impugnata e in quella modificativa non v'è alcun riferimento, né all'eventuale proroga afferente all'utilizzazione dei fondi 2000-2006, né al preteso rapporto di specie tra le partite di spesa inserite nella UPB 1.1.5 ed il contenuto del vincolo normativo alla utilizzazione dei fondi. Anzi, alcune tipologie di spesa di natura corrente ed obbligatoria, comprese nel dettaglio della predetta UPB, appaiono connotate da obiettivi elementi di incompatibilità con l'esecuzione di un progetto finalizzato.

Illegittimità dell'Art. 5

È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Campania n. 5 del 2011 in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost.

Questo articolo autorizza il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2011, entro il limite di 58.450.000,00 euro, per la realizzazione di investimenti, la partecipazione a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione, e il pagamento degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento già realizzate.

La mancanza del dettaglio dei capitoli e delle UPB finanziate dalle operazioni di indebitamento non garantisce che il nuovo ricorso all'indebitamento sia esente da vizi. Il sintetico richiamo dell'allegato C alla legge denunciata non fornisce il dettaglio delle tipologie di investimento programmate, impedendo di verificare se la Regione abbia osservato le regole ed i limiti previsti dall'art. 1, commi da 16 a 19, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).

Pertanto, la mancata dimostrazione del loro rispetto nell'impostazione del bilancio di previsione 2011 rende costituzionalmente illegittima in parte qua la legge n. 5 del 2011.

Illegittimità del Combinato Disposto degli Artt. 5 e 10, Comma 2

È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 5 e 10, comma 2, della legge della Regione Campania n. 5 del 2011, quest'ultimo come integrato dalla nota informativa allegata sub G.

La norma, nel disporre che «Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata», non si limita a richiedere un'indicazione sommaria e sintetica dei derivati stipulati dall'ente pubblico, ma pretende l'analitica definizione degli oneri già affrontati e la stima di quelli sopravvenienti sulla base delle clausole matematiche in concreto adottate con riferimento all'andamento dei mercati finanziari.

La salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 81, quarto comma, Cost. risulta inscindibilmente connessa al coordinamento della finanza pubblica. Gli elementi richiesti costituiscono informazioni indefettibili al fine della definizione dell'indebitamento pubblico in ambito nazionale e sono finalizzati a verificare che l'impostazione e la gestione del bilancio siano conformi alle regole di sana amministrazione.

La redazione della nota in termini sintetici ed incompleti e la mancata indicazione analitica delle unità previsionali di base e dei capitoli, sui quali ricade materialmente la gestione dei contratti, appaiono pregiudizievoli degli equilibri dell'esercizio in corso e di quelli futuri, nella misura in cui non determinano le modalità di copertura degli oneri nascenti dallo sviluppo attuativo dei contratti derivati stipulati e non forniscono appropriate informazioni per adottare coerenti opzioni contrattuali ed efficaci procedure di verifica.

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