Cosa serve per la ristrutturazione del bagno: Guida completa
Il bagno è diventato un ambiente molto importante nelle nostre case, un luogo dedicato al relax e al benessere. Per questo motivo, l'esigenza di rinnovarlo e renderlo più funzionale è sempre più sentita.
La domanda che ci viene rivolta frequentemente dai nostri clienti è se occorre presentare un titolo edilizio per la ristrutturazione del bagno all’interno dell’appartamento.
La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) rappresenta un’importante innovazione introdotta nel panorama edilizio italiano con la Legge 73 del 2010. Essa modifica l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. e permette di semplificare l’iter amministrativo, consentendo di iniziare i lavori senza dover richiedere permessi complessi.
E’ necessario fare attenzione alla tipologia di lavori da eseguire, poiché per alcune opere si applicano normative edilizie specifiche, e una corretta classificazione degli interventi è fondamentale per evitare problematiche legali e fiscali. In questo articolo, analizzeremo quando la CILA è necessaria per la ristrutturazione del bagno e quali lavori ne richiedono l’utilizzo.
Cosa si intende per ristrutturazione del bagno?
Quando si parla di ristrutturazione del bagno, ci si riferisce a interventi che possono comprendere:
- Sostituzione dei sanitari, pavimenti e rivestimenti
- Realizzazione della doccia al posto della vasca (o viceversa)
- Rifacimento completo dell’impianto idrico sanitario ed elettrico
- Tinteggiatura delle pareti e del soffitto
Questi interventi possono essere distinti in lavori di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.
Manutenzione ordinaria
La manutenzione ordinaria comprende interventi che non comportano modifiche strutturali agli edifici o agli impianti. La manutenzione ordinaria non comporta modifiche strutturali agli edifici o agli impianti.
La manutenzione ordinaria comprende interventi che non modificano la struttura o gli impianti del bagno.
La manutenzione ordinaria comprende interventi che non modificano la struttura o gli impianti del bagno. Sono lavori di tipo ordinario quelli che servono a mantenere efficienti gli impianti, le finiture e le strutture. Ad esempio sostituire i sanitari vecchi, trasformare la vasca inutilizzata in una doccia più pratica, veloce e in grado di farci risparmiare spazio.
La tonalità delle pareti non ti convince più e vuoi ritinteggiare? Sono tutte cose che puoi fare nell’ambito della manutenzione ordinaria. Per lavori simili, solitamente non devi presentare alcun tipo di dichiarazione, ma tutto dipende dai regolamenti vigenti all’interno del Comune di residenza.
Manutenzione straordinaria
La manutenzione straordinaria coinvolge modifiche significative alla struttura o ai sistemi esistenti. In particolare una ridefinizione degli impianti, con modifica della disposizione dei sanitari e loro utilizzo (ad esempio sostituzione della vasca con la doccia).
Invece rientrano in un intervento di manutenzione straordinaria le modifiche per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari.
Quando serve la CILA per ristrutturare il bagno?
Premesso che se ci sono variazione degli spazi interni (ampliamento bagno, spostamento delle aperture di porte e finestre, costruzione di tramezzi) va sempre presentata una CILA o una SCIA edilizia, il dubbio si pone se l’intervento non modifica l’ampiezza degli spazi, ma si limita a una riqualificazione e adeguamento degli spazi esistenti.
Quando la ristrutturazione del bagno implica la sostituzione di tubazioni di adduzione o scarico, impianti elettrici e massetto, si tratta di una manutenzione straordinaria che richiede la presentazione della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata).
Come riportato nelle disposizioni del Decreto SCIA 2 (dlgs n. 222 del 25 novembre 2016), la realizzazione e integrazione di servizi igienico sanitari sono opere di manutenzione straordinaria soggette a CILA.
Se l’intervento è di dimensioni più limitate e coinvolge solo la sostituzione di sanitari e rivestimenti, allora si tratta di una manutenzione ordinaria che va in edilizia libera dove non occorre la presentazione di alcun titolo.
Per la manutenzione ordinaria, quindi quando si tratta di sostituire piastrelle o di tinteggiare le pareti, oppure di sostituire la vasca con la doccia, si intendono dei lavori classificabili come opere di edilizia libera. Per questo possono essere eseguiti senza comunicare un inizio di attività in Comune.
Non è neppure necessario depositare particolari documenti, né la CIL né la CILA né la SCIA. Però comunque devi stare attento, perché, a seconda dei regolamenti comunali, infatti qualche amministrazione potrebbe esigere anche la comunicazione di inizio lavori. A questo punto devi attendere di ricevere l’autorizzazione prima di provvedere all’esecuzione dei lavori.
Abbiamo detto che per lavori di manutenzione ordinaria questi documenti possono anche non servire, anche se qualche eccezione è rappresentata dalla CIL. Quando si tratta di lavori invece straordinari, che prevedono di ristrutturare totalmente il bagno, di rifare l’impianto idrico-sanitario o quello elettrico, si passa nella categoria della manutenzione straordinaria.
In questo caso è obbligatorio presentare al Comune una CILA. La CILA è richiesta per la ristrutturazione completa del bagno. Se hai intenzione di cambiare gli impianti, la pavimentazione o la struttura delle pareti ti servirà una documentazione adeguata, compilata da un professionista (un architetto, un geometra o un ingegnere) da presentare al Comune.
Esempi pratici
Alcuni interventi di ristrutturazione del bagno che non richiedono la presentazione della CILA includono:
- Sostituzione dei sanitari vecchi
- Trasformazione della vasca inutilizzata in una doccia
- Tinteggiatura delle pareti
D’altra parte, alcuni esempi pratici di lavori di ristrutturazione del bagno che richiedono la presentazione della CILA sono:
- Sostituzione totale degli impianti
- Realizzazione di nuove condutture
Come presentare la CILA per ristrutturare il bagno?
Il tecnico abilitato, che può essere un geometra, un architetto o un ingegnere, deve provvedere alla compilazione di questo documento. Infatti è proprio il tecnico che ha il compito di allegare anche delle dichiarazioni specifiche, in modo da dimostrare che le opere che vengono realizzate sono conformi alle normative vigenti.
Le normative che vengono tenute in considerazione sono rappresentate per esempio dai regolamenti edilizi comunali, dalle norme che riguardano la materia sismica e il rendimento energetico. Le dichiarazioni sono pure utili perché si deve specificare che i lavori che vengono realizzati non interessano le parti strutturali dell’edificio.
Il tecnico che viene incaricato ha anche il compito di portare avanti la direzione dei lavori e di elaborare grafici, planimetrie e prospetti sia prima che vengono realizzati i lavori che dopo la loro esecuzione. Basta depositare la CILA presso gli uffici comunali competenti, per poi iniziare i lavori, senza attendere una particolare autorizzazione.
Per richiedere la CILA è necessario presentare al Comune competente un progetto dettagliato degli interventi da realizzare, redatto da un tecnico abilitato, come un architetto, un geometra o un ingegnere.
A differenza di altri titoli abilitativi, per la CILA non è previsto un tempo di attesa per il rilascio dell’autorizzazione. è consigliabile affidarsi a un tecnico abilitato per la redazione del progetto e l’asseverazione dei lavori, in modo da essere certi che i lavori vengano eseguiti a regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti.
In alcuni Comuni è possibile presentare la CILA telematicamente.
Spetta infatti, a quest’ultimo redigere delle apposite dichiarazioni ed asseverazioni sulla conformità delle opere da effettuare alle normative vigenti (regolamenti edilizi comunali, normativa in materia sismica e sul rendimento energetico) e il non interessamento delle parti strutturali dell’edificio oltre a realizzare elaborati grafici quali planimetrie, prospetti, sezioni, ecc. ante e post opera.
Costi della CILA per la ristrutturazione del bagno
Il costo per la presentazione della CILA varia da Comune a Comune. In generale, si aggira intorno ai 150-200 euro.
Innanzitutto, i costi per la ristrutturazione del bagno dipendono da diversi fattori, non solo dalla necessità della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata). Tra gli elementi che incidono maggiormente sul prezzo complessivo rientrano la complessità dell’intervento, la località e il numero di professionisti coinvolti nella ristrutturazione.
In linea generale, il costo medio per la redazione della CILA da parte di un professionista abilitato, come un ingegnere, un architetto o un geometra, oscilla tra 200 e 500 euro. A questa spesa si aggiungono i diritti di segreteria comunali, che variano da 20 a 100 euro, a seconda del Comune.
Se l’intervento edilizio richiede anche la certificazione degli impianti, come quello idraulico o elettrico, i costi aumentano ulteriormente.
Ogni Comune applica diritti di segreteria differenti, generalmente compresi tra 50,00 e 150,00 euro. Ad esempio, nel Comune di Padova, richiedere la CILA costa 50 euro, mentre la CILA in sanatoria costa 100,00 euro.
Quest’ultima è necessaria per regolarizzare lavori già eseguiti senza aver precedentemente presentato la CILA. Oltre ai costi di segreteria, bisogna considerare i compensi del tecnico abilitato (architetto, ingegnere o geometra) incaricato di redigere e asseverare la pratica.
Tabella riassuntiva dei costi CILA
| Elemento | Dettaglio | Descrizione |
|---|---|---|
| Costo medio CILA | Tra 200 e 500 euro | Costo complessivo per la CILA |
| Costo della CILA per la ristrutturazione bagno | Tra 200 e 500 euro | Costo complessivo per la CILA specifica per il bagno |
| Diritti di segreteria | Tra 20 e 100 euro (variabile in base al Comune) | Costo aggiuntivo per i diritti di segreteria |
| Professionisti coinvolti | Ingegnere, architetto, geometra | Professionisti che redigono e presentano la CILA |
| Certificazione impianti | Costi aggiuntivi per la certificazione idraulica ed elettrica | Costi per la certificazione degli impianti idraulici ed elettrici |
Sanzioni per la mancata presentazione della CILA
La mancata presentazione della CILA per interventi edilizi che la richiedono comporta una sanzione pecuniaria di 1.000 euro, come stabilito dall’articolo 6-bis, comma 5, del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R.
Una volta completati gli interventi di rifacimento bagno, è possibile richiedere la CILA in sanatoria e presentarla in Comune. Se il privato agisce spontaneamente, prima di eventuali controlli, la sanzione prevista è di 333,00 euro. Se invece i lavori rimangono abusivi fino ai controlli, la sanzione sale a 1.000,00 euro.
È necessario richiedere la CILA in sanatoria per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono:
- Modifiche agli impianti idraulici o elettrici
- La demolizione o lo spostamento di tramezzi
- Il rifacimento completo del bagno con modifiche alle tubature
Per interventi di sola finitura, come il rifacimento delle superfici o la sostituzione del mobilio, senza modificare lo tubazioni o gli impianti, non è necessario richiedere permessi.
Agevolazioni fiscali per la ristrutturazione del bagno
In ultimo, importante tenere in considerazione che la presentazione della CILA diventa una ulteriore necessità se si vuole usufruire delle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie.
Ricordo inoltre, dopo aver parlato della ristrutturazione del bagno a Roma CIL o CILA, che i lavori di ristrutturazione di questa stanza della casa possono essere soggetti a detrazioni fiscali. In particolare l’agevolazione è prevista nella misura del 50% relativamente alle spese che sostenute per i lavori eseguiti tra il 01 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.
I lavori di ristrutturazione del bagno possono essere soggetti a detrazioni fiscali, in base alla tipologia di intervento che si deve effettuare. In merito, l’agevolazione prevista è del 50% delle spese sostenute per i lavori edili eseguiti dal 26 giugno 2012 fino il 31 dicembre 2019, entro il limite di 96.000 euro.
Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2020 probabilmente la detrazione sarà portata al 36% e il limite massimo di spesa sarà pari a 48.000 euro. Comunque, va precisato che se le opere sono di manutenzione ordinaria non sarà possibile usufruire della detrazione a meno che non facciano parte di un intervento edilizio più complesso.
Così ad esempio se si sostituiscono le piastrelle del bagno, tale intervento è di manutenzione ordinaria che come tale non è detraibile. Tuttavia, se viene realizzato a seguito di un lavoro più grande come il rifacimento degli impianti può rientrare nella detrazione al 50%. Allo stesso modo se si realizzano i servizi igienici (lavoro di manutenzione straordinaria) e poi si tinteggiano le pareti anche la tinteggiatura, che è un lavoro di ordinaria manutenzione, è una spesa che può essere detratta.
Anche rifare il bagno con interventi di ristrutturazione finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche e alla facilitazione della mobilità interna per persone portatrici di handicap, rientra nella detrazione fiscale.
Per potere beneficiare del bonus ristrutturazione occorre indicare i dati catastali dell’immobile nella dichiarazione dei redditi. Per l’acquisto dei mobili destinati all’arredo del bagno è possibile richiedere la detrazione fiscale del 50%, per un tetto massimo di spesa di 10.000 €.
Tuttavia per poter usufruire dell’agevolazione è necessario che l’acquisto dei mobili sia contestuale agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia dell’immobile.
Il bonus mobili e il bonus ristrutturazione sono strettamente collegati tra loro in quanto il primo non può essere fruito in assenza del secondo. Per cui se si effettuano nell’appartamento dei lavori di ristrutturazione detraibili allora si possono anche acquistare dei nuovi arredi e detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di questi ultimi.
In particolare, ciascuna quota va dichiarata ogni anno nella dichiarazione dei redditi a cominciare da quella successiva all’anno in cui si sono sostenute le spese. Va ricordato che si ha diritto alla detrazione solo se la ristrutturazione è iniziata nel 2018.
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