Fascia di Servitù Idraulica: Definizione e Normativa di Riferimento

Il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali (c.d. fascia di servitù idraulica), contenuto nell’art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 risponde all’evidente finalità di interrompere la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni.

Nonostante si siano costruite anche intere città a ridosso o perfino sulle sponde delle acque pubbliche censite in elenchi speciali (vedi R.D. n. 1775/1933 e successive modif), esiste da oltre un secolo il cosiddetto vincolo fluviale di inedificabilità assoluta dall’articolo 96 lettera f) del Regio Decreto n. 523/1904 (T.U. delle leggi sulle opere idrauliche).

L'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 opera con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l'inedificabilità assoluta della fascia di rispetto.

Normativa di Riferimento

La disciplina delle fasce di rispetto delle costruzioni dai corsi d'acqua trova la sua fonte normativa:

  • nell'art. 133, lett. a), R.D. 368/1904 che si applica ai corsi d'acqua/canali facenti parte del sistema di bonifica e prevede una distanza minima da 4 a 10 metri, secondo l'importanza del corso d'acqua;
  • nell'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904, che si applica ai restanti corsi d'acqua e prevede la distanza minima di dieci metri.

La giurisprudenza ritiene inoltre che “i vincoli previsti dal r. d. 523 del 1904 sussistono anche per i corsi d’acqua tombinati, atteso che, a parte il caso che possano o meno essere riportati in qualsiasi momento allo stato precedente, anche per tali corsi d’acqua occorre consentire uno spazio di manovra, nel caso di necessarie attività di manutenzione e ripulitura delle condutture (…) per l’inderogabilità delle norme poste a tutela della fascia di servitù idraulica (…) alla luce del carattere assoluto dei vincoli previsti dall’art. 96, r. d. n. 523 del 1904, e della natura prioritaria degli interessi pubblici ad essi sottesi (…)” (Tribunale Sup. Acque, 18.02.2014, n. 44; sull’inderogabilità del divieto di costruzione imposto dall’art. 96, lett. f), del R. D. 25 luglio 1904 n. 523, si veda anche Cons. di Stato n. 7695/2019, n. 8184/2019).

Inoltre, l'art. 96 R.D. 523/1904 contiene un'elencazione di lavori vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, tra i quali, alla lett. g), è compreso il divieto di estrarre ghiaia, arena e altri materiali dal letto o dalle sponde dei fiumi, torrenti, laghi, canali e scolatoi pubblici, senza la prescritta autorizzazione.

I divieti posti dall'art. 96 R.D. 523/1904 sono inderogabili e sono posti a tutela non solo della demanialità delle acque ma soprattutto del libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici ed dell’agevole svolgimento dei lavori di manutenzione di volta in volta necessari a tale scopo.

Deroghe e Discipline Locali

Alla luce del generale divieto di costruzione di opere in prossimità degli argini dei corsi d'acqua di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, il rinvio alla normativa locale assume carattere eccezionale. Tale normativa, espressa anche mediante l'utilizzo di uno strumento urbanistico, per prevalere sulla norma generale, deve avere carattere specifico, ossia essere una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l’eventuale deroga.

L’art. 96, lett. f), del r.d. n. 523 del 1904, in materia di distanze delle costruzioni dagli argini, ha carattere sussidiario, essendo destinato a prevalere solo in assenza di una specifica normativa locale; tuttavia, quest’ultima, che può anche essere contenuta nello strumento urbanistico, per derogare alla norma statale, deve essere espressamente destinata alla regolamentazione delle distanze dagli argini, esplicitando le condizioni locali e le esigenze di tutela delle acque e degli argini che giustifichino la determinazione di una distanza maggiore o minore di quella indicata dalla norma statale.

Tale normativa, per prevalere sulla norma generale, deve avere carattere specifico, ossia essere una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l’eventuale deroga. Nulla vieta che la norma locale sia espressa anche mediante l’utilizzo di uno strumento urbanistico, come può essere il piano regolatore generale, ma occorre che tale strumento contenga una norma esplicitamente dedicata alla regolamentazione delle distanze delle costruzioni dagli argini anche in eventuale deroga alla disposizione della lettera f) dell’art. 96, in relazione alla specifica condizione locale delle acque di cui trattasi (Cass. Civ. SS.UU. n. 19813/2008, vedi anche Consiglio di Stato n. 1484/2021, n. 8184/2019).

In mancanza di una difforme disciplina sul punto specifico nel P.R.G. dell’epoca, deve ritenersi non sussistere una normativa locale derogatoria di quella generale, alla quale dunque occorre fare riferimento.

Implicazioni e Sanzioni

Ciò significa che in mancanza di tale disciplina locale, non sono suscettibili di sanatoria edilizia e di condono le opere costruite in violazione di tale divieto, perchè ricadono nella previsione dell’art. 33 della legge n. 47 del 1985 quali vincoli preesistenti e con natura inedificabile assoluta (cfr. per tutte Cons. di Stato n. 8184/2019, n. 3781/2011, n. 772/2010, n. 1814/2009).

Si configura in questi caso l’ipotesi di costruzione realizzata in contrasto a tale divieto/vincolo assoluto, con conseguente insanabilità dell’opera.

Opere come il vano contatori e la recinzione metallica sono per loro natura insuscettibili di interferire con le risorse idriche e avifaunistiche tutelate dal vincolo di fascia di rispetto da sorgenti e pozzi e dalla classificazione come Zona di Protezione Speciale, disposta, nell’ambito della c.d. Rete Natura 2000, in attuazione della direttiva 2009/147/CE (c.d. "Direttiva Uccelli").

Servitù di Acquedotto

La servitù di acquedotto consiste nel diritto di condurre al proprio immobile l’ acqua necessaria ai bisogni della vita o per usi agrari o industriali, facendola passare attraverso il fondo servente, attraverso delle stabili condutture.

La servitù di acquedotto va distinta dalla servitù di attingere acqua, che consiste invece nella facoltà del proprietario del fondo dominante di attingere l’acqua da un pozzo (o una fonte o sorgente) esistente sul fondo servente.

La servitù di attingimento si esercita con il prelevamento presso il pozzo o la fonte, senza bisogno di canalizzazioni, e per questo differisce dalla servitù di presa d’acqua, che svolge invece la stessa funzione (estrarre acqua dalla sorgente situata nel fondo servente), ma attraverso delle opere stabili di derivazione dell’acqua (come canali o tubature).

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