Fontaniere o Idraulico: Differenze e Origini di Due Termini Professionali

Capita spesso di ricevere domande riguardanti i nomi delle professioni, che si presentano ancora oggi diversi da regione a regione. Questo accade nonostante le spinte "omologanti", a volte favorite da designazioni burocratiche e sindacali entrate in circolazione in anni recenti e ritenute "politicamente corrette".

L'evoluzione dei termini professionali

Si pensi alla qualifica di operatori ecologici, che ha almeno in parte sostituito i termini regionali di spazzini, scopini, netturbini, ma anche mondezza(r)i, ecc. Anche nel caso di fontaniere e idraulico, si segnala la presenza di guardaporta, diffuso al Sud e in particolare a Napoli, dove la sua diffusione sarà stata favorita dalla corrispondenza col francese garde-porte.

Questo termine è registrato nel GRADIT, che lo etichetta come meridionale e lo data al 1880. Google Libri ci consente tuttavia di appurare che figura già in una lista, accanto a usciere, custode del palazzo, servente, nella Collezione delle Leggi e de’ Decreti Reali del Regno delle Due Sicilie, del 1824. Anteriore è guardaportone, datato 1725 in entrambi i dizionari citati, che indica però il ‘portiere in livrea di palazzi signorili, di grandi teatri e di pubblici edifici in genere’.

Portinaio/Portiere: un confronto

Ma torniamo alla coppia portinaio/portiere, di cui sono frequentissimi pure i femminili portinaia e portiera, documentati anche in passato visto che le mansioni proprie di questo mestiere non sono tradizionalmente riservate solo a maschi. Nei termini (attestati entrambi già nell’italiano antico, come documenta il corpus dell’OVI), è facile individuare due tra i nostri suffissi più produttivi per formare nomi di mestiere, entrambi derivati dal lat.

In realtà, però, portinaio non è formato da porta + -ino + -aio (cioè con una doppia suffissazione, come è avvenuto per coltellinaio ‘venditore di coltelli’) né tantomeno dal diminutivo portina + -aio, ma ha alla base il lat. medievale portinarium: così per DISC, GRADIT, ZINGARELLI 2018, L’Etimologico, ecc., che datano la parola italiana agli inizi del Trecento. Il DELI invece considera le forme latino-medievali portonarius (Bologna, 1175) e portenarius (Vicenza, 1264) come prime attestazioni del termine italiano (latinizzato). La presenza, nella Firenze del sec. XIII, della famiglia Portinari (a cui apparteneva la Beatrice dantesca) documenta che la parola è certamente assai antica.

Sul piano areale, portinaio - che indica anche, con valore aggettivale, il religioso che ha l’incarico di sorvegliare la porta di un convento - è oggi particolarmente diffuso in area settentrionale, grazie al supporto del dialetto (cfr. Al termine portinaio si collega portineria, che indica ‘il locale posto all’ingresso di edifici, in cui abita o svolge le sue funzioni il portiere’.

Il rapporto di derivazione tra portinaio e portineria non è chiarissimo: c’è chi ha ipotizzato la “sottrazione” del suffisso agentivo (portin(aio)eria), ma forse è più probabile ipotizzare una formazione dialettale adattata all’italiano: il GRADIT cita infatti il lombardo portinaria da portinar. L’origine lombarda è confermata dalle prime attestazioni della voce, datata nel GRADIT e nello ZINGARELLI 2018 al 1866 (in Carlo Dossi, proprio nella forma locale portinaria), ma che Google Libri ci documenta già nel 1859 (in Un episodio del carnevale di Milano. Scene della vita contemporanea di Emilia Cucchiani, dove figura già la forma con -er-, che poi si ritrova nell’atto unico di Giovanni Verga In portineria, del 1885, non a caso ambientato a Milano).

Anche portiere, datato nel GRADIT all’inizio del Trecento, anziché un derivato da porta, potrebbe essere un prestito, dal francese portier, documentato già nel sec. XII. Ma anche la data della parola italiana può essere anticipata (come fa lo ZINGARELLI 2018) al 1268 grazie al corpus dell’OVI, che fornisce un esempio del plurale portieri, in senso figurato, in Andrea da Grosseto.

Come a portinaio corrisponde portineria, così da portiere deriva portieria (per il GRADIT da porti(ere) + -eria, dunque con aplografia di -er-), che però, secondo lo stesso dizionario (che la data 1899), è parola di “basso uso”; non bisogna confondere portieria con il termine più antico (av. Molto più diffuso è il derivato portierato, termine datato 1950 nel GRADIT e 1943 nello ZINGARELLI 2018, che in realtà è documentato, stando a Google Libri, già ai primi del Novecento (“la Commissione centrale ritenne che l’avere omesso di detrarre le spese di portierato, acqua ed illuminazione nel determinare l’ammontare del reddito di un fabbricato, non costituisce motivo per ottenere la rettificazione del reddito stesso”, in “Il Foro italiano. Raccolta generale di giurisprudenza civile, commerciale, penale, amministrativa”, 1906) e ha poi numerose attestazioni negli anni Venti e soprattutto Trenta.

Secondo il GRADIT per portierato si intende la ‘mansione di portiere di uno stabile’ (contratto di portierato) oppure lo ‘stipendio corrisposto a un portiere’ (la marca di “basso uso” è assegnata all’accezione di ‘portineria’).

In definitiva, sulla base di quanto esposto, si può dire che le forme portiere e portiera sono quelle che si possono usare con maggiore tranquillità, in tutte le occasioni e in tutti in contesti, laddove portinaio e portinaia hanno àmbiti d’uso un po’ più ristretti e potrebbero dare a qualcuno un sentore di regionalità o comunque riferirsi al mestiere in senso connotativo e non denotativo.

Fontaniere a Palermo: un esempio pratico

L’idraulico a Palermo è anche detto “fontaniere”, sai perché? Anticamente i fontanieri erano chiamati così perché nessuno aveva l’acqua corrente a casa, perciò c’erano solo fontane dove le persone potevano andare a prendere l’acqua: per questo l’appellativo è rimasto nel tempo.

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Detrazioni IRPEF per ristrutturazioni edilizie

I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni. Dal 1° ottobre 2006, l’importo massimo di spesa (48.000 euro), per cui è possibile fruire dell’agevolazione Irpef, va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese.

Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro).

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi.

Per esempio, per le spese sostenute nel corso del 2009 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo di 48.000 euro.

I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo. Possono optare per questa diversa ripartizione della detrazione anche per le spese sostenute in anni precedenti.

Esempi:

  • Il contribuente che alla data del 31 dicembre 2010 abbia compiuto 80 anni di età ed abbia effettuato nello stesso anno lavori di ristrutturazione, invece che in dieci anni, potrà ripartire la detrazione spettante in tre quote di pari importo da far valere nei periodi d’imposta 2010, 2011 e 2012, o anche in cinque quote di pari importo da far valere nei periodi d’imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
  • Il contribuente che alla data del 31 dicembre 2010 abbia compiuto 75 anni di età ed abbia effettuato lavori di ristrutturazione nello stesso anno, invece che in dieci anni, potrà ripartire la detrazione spettante in cinque quote di pari importo da far valere nei periodi d’imposta 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

La citata ripartizione della detrazione in tre o cinque anni si applica solo ai contribuenti che siano proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento. Non possono beneficiare di tale disposizione per esempio l’inquilino o il comodatario.

Esempio di calcolo della detrazione:

La casa ha bisogno di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, come il rifacimento dell’impianto elettrico, idraulico e del bagno. La spesa sostenuta nel 2010 è di 30.000 euro, Iva compresa. A fronte di questa cifra si possono detrarre 10.800 euro (36% di 30.000) in dieci anni, con un risparmio d’imposta di 1.080 euro per ogni anno. Per le persone anziane di settantacinque e ottanta anni invece il risparmio di imposta conseguibile sarà rispettivamente di 2.160 euro (10.800: 5) e 3.600 euro (10.800: 3) per ogni anno.

Va precisato, inoltre, che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso. Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione.

Esempio:

Se la quota annua detraibile è di 1.080 euro in dieci anni, come nell’esempio sopra formulato, e l’Irpef (trattenuta o comunque da pagare) nell’anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile, pari a 80 euro, non può essere recuperata in alcun modo. L’importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo. Lo stesso ragionamento deve essere applicato ai contribuenti che, per raggiunti limiti di età, portano in detrazione in cinque e tre anni la quota annuale relativa agli interventi di ristrutturazione effettuati.

Attenzione:

La detrazione compete per le spese sostenute nell’anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempre a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Chi può fruire della detrazione

Trattandosi di una detrazione dall’Irpef sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.

Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:

  • Il proprietario o il nudo proprietario.
  • Il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).
  • Chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato.
  • I soci di cooperative divise e indivise.
  • I soci delle società semplici.
  • Gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.

Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.

In questo caso (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico.

In questo caso è però necessario che:

  • Il compromesso sia stato registrato presso l’Ufficio competente.
  • L’acquirente indichi gli estremi della registrazione nell’apposito spazio del modulo di inizio lavori.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Per quali lavori spettano le agevolazioni

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall’art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457).

In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali.

Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese:

  • Le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse.
  • Le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento.
  • Le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71).
  • Le spese per l’acquisto dei materiali.
  • Il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti.
  • Le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi.
  • L’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori.
  • Gli oneri di urbanizzazione.
  • Gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreton. 41 del 18 febbraio 1998).

Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

La manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione, come già chiarito, solo quando riguardano le parti comuni.

Come precisato nella risoluzione 7/E del 12 febbraio 2020, le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, n. 1 del Codice civile (il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, ecc.)

Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.

Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria:

  • Le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.
  • Quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
  • La sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti.
  • La tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni.
  • Il rifacimento di intonaci interni.
  • L’impermeabilizzazione di tetti e terrazze.
  • La verniciatura delle porte dei garage.

Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.

Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d’imposta soltanto se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale.

La manutenzione straordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.

Esempio:

L’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e il miglioramento di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la recinzione dell’area privata, il ripristino e la sostituzione del tetto, la costruzione di scale interne.

Restauro e risanamento conservativo

Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l’immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.

Esempio:

Gli interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

Ristrutturazione edilizia

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.

Esempio:

La demolizione e la fedele ricostruzione dell’immobile, la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, l’apertura di nuove porte e finestre, la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

Con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della detrazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • In caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta solo per la fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente.
  • Per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”.
  • Se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.

Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 4 gennaio 2011).

Altre categorie di interventi ammessi alla detrazione

Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati:

  • Alla realizzazione di autorimesse o posti auto; possono avvalersi della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, però, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempre che le stesse risultino comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
  • All’eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti.
  • Al conseguimento di risparmi energetici.
  • Alla cablatura degli edifici.
  • Al contenimento dell’inquinamento acustico.
  • All’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.
  • All’esecuzione di opere interne.

Questi interventi sono comunque ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all’articolo 3 del Testo Unico prima citato.

Sono inoltre detraibili i seguenti interventi: eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione). È utile precisare che gli interventi, che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore, non possono essere qua...

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