Idraulico: Fattura o Ricevuta Fiscale? Cosa è Obbligatorio

La normativa fiscale italiana prevede specifici obblighi per gli idraulici in merito all'emissione di fatture e ricevute fiscali. Con l’introduzione di nuove disposizioni, è fondamentale comprendere quali sono gli adempimenti necessari per operare nel rispetto delle leggi vigenti.

Ricevuta Fiscale: Quando Era Utilizzabile

La ricevuta fiscale è il documento utilizzabile dai soggetti passivi IVA, in alternativa allo scontrino fiscale, al fine di adempiere l’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 12 della Legge n. 413/91. La ricevuta fiscale è un documento IVA che certifica l’avvenuto pagamento da parte di un soggetto debitore nei confronti di un altro soggetto, ovvero il creditore. Prima di proseguire nell’analisi dettagliata relativa all’emissione di una ricevuta fiscale appare opportuno premettere che la ricevuta fiscale è quella emessa da soggetti dotati di partita IVA. I soggetti privati che emettono ricevute devono seguire le regole relative alle ricevute “non fiscali“. E’ il caso ad esempio degli hobbisti.

Dal 2020 Addio a Scontrino e Ricevuta Fiscale Cartacei

Tuttavia, per effetto dell’introduzione del regime obbligatorio di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 127/2015), le tradizionali modalità di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta sono state gradualmente sostituite dai nuovi adempimenti telematici. Di conseguenza, a partire dal 2020, la generalità delle operazioni di cui all’art 22 del DPR n. 633/72 non può più essere certificata mediante scontrino o ricevuta.

Come anticipato, a partire dall’1.1.2020, i soggetti che effettuano operazioni ex art. 22 del DPR n. 633/72 (e dall’1.7.2019 i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro) sono tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, fatte salve alcune esclusioni. Infatti, la memorizzazione e la connessa trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate sostituiscono le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale (nonché la registrazione dei corrispettivi ex art. 24 co. 1 del DPR n. 633/72).

Di conseguenza, a partire dal 2020, la generalità delle operazioni di cui all’art 22 del DPR n. 633/72 non potrà più essere certificata mediante scontrino o ricevuta.

Quando la Fattura Sostituisce la Ricevuta Fiscale

Non è obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale (così come dello scontrino fiscale) nel caso in cui, per la stessa operazione soggetta all’obbligo di certificazione, sia emessa fattura immediata ai sensi dell’art. 21 co. 1 del DPR 633/72 (art. 3 co. 2 del DPR n. 696/96). Con C.M. 4.4.97 n. 97 era stato chiarito che la fattura ha funzione sostitutiva dei citati documenti soltanto se emessa contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione. Ciò in considerazione del fatto che, in caso di emissione del documento in un momento successivo, verrebbe meno la possibilità di controllo immediato sulle operazioni.

Tuttavia, il termine di emissione della fattura immediata è stato ampliato a 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione.

Caratteristiche della Ricevuta Fiscale (Prima del 2020)

La ricevuta fiscale doveva essere emessa in duplice esemplare utilizzando modelli sostanzialmente conformi a quello approvato con D.M. 30.03.1992. La ricevuta fiscale può essere acquistata in blocchi da rivenditori autorizzati (tabacchi, edicole, ecc). Al momento dell’acquisto è necessario presentare al rivenditore il proprio numero di partita IVA e la propria visura camerale (nel caso in cui siate soggetti tenuti all’iscrizione in Camera di Commercio, come artigiani e commercianti).

La ricevuta fiscale deve essere emessa in duplice copia: al cliente deve essere consegnato l’originale della ricevuta. Mentre, al soggetto emittente resterà la copia, che dovrà poi consegnare al proprio Commercialista che si occupa della tenuta della sua contabilità. La numerazione progressiva effettuata per anno solare (n. 1, n. 2, n. 3, ecc);La data di emissione. Ovvero, la data in cui si riceve il pagamento del corrispettivo;I dati della propria attività: nome, cognome, eventuale ragione sociale, codice fiscale, partita Iva e indirizzo. I dati del soggetto che effettua il pagamento non devono essere inseriti;Descrizione dei beni ceduti o dei servizi prestati, quantità degli stessi;Importo totale della prestazione o della cessione, al lordo dell’Iva. Nelle ricevute fiscali l’Iva è incorporata al costo del bene o del servizio reso;Se si tratta di prestazioni esenti da Iva, come quelle rese da parte di medici, sulla ricevuta fiscale dovrà essere apposta una marca da bollo da €. 2,00.

Sanzioni per Mancata Emissione della Ricevuta Fiscale

Il mancato rilascio della ricevuta fiscale nei termini di legge, al termine della prestazione di un servizio o della cessione di un bene comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e penali, per il soggetto cedente (commerciante).

  • Sanzione amministrativa: Violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell’Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di €. 516;
  • Registrazione con indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non documentata, con un minimo di €. 516;
  • Omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell’importo non versato.
  • Sanzione penale: Emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l’importo è inferiore a €. 154.937,07 per periodo d’imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Obblighi Attuali per gli Idraulici

Un idraulico dal 1° gennaio 2020 ha l’obbligo dell’invio dei corrispettivi telematici e del rilascio del “documento commerciale”. Posto che l’emissione di quest’ultimo documento nel caso di prestazioni nel domicilio del cliente è problematico, può adottare la seguente soluzione operativa:

  1. Rilascio di apposito documento “verbale di intervento” con l’indicazione dei lavori e “corrispettivo da determinare” in quanto, di fatto, il dipendente incaricato non è in grado di determinarlo;
  2. Emissione fattura elettronica alla fine del mese con riferimento al/ai verbali di intervento del mese stesso.

In questo modo si eviterebbe l’invio dei corrispettivi. È corretto il comportamento previsto, posto che i corrispettivi sono sempre sostituibili dalla fattura? La risposta è affermativa: la procedura descritta nel quesito è corretta, perché l’emissione della fattura sostituisce l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, così come confermato dall’agenzia delle Entrate nella risposta all’istanza di interpello 149 del 21 maggio 2019. Nel caso descritto, la fattura può essere trasmessa al sistema di interscambio entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, con riferimento al mese di pagamento (effettuazione dell’operazione), secondo le tempistiche previste in caso di fatturazione differita, a norma dell’articolo 21, comma 4, lettera a) del decreto Iva, Dpr 633/1972.

Regime Forfettario e Fatturazione Elettronica

Anche gli artigiani che hanno optato per il regime forfettario saranno tenuti, a decorrere dal 1° luglio 2022, all’emissione della fattura elettronica se nell’anno precedente hanno conseguito compensi, ragguagliati all’anno, superiori a euro 25.000. Nel caso in cui effettui la propria prestazione presso l’abitazione del cliente, l’artigiano deve obbligatoriamente rilasciare sul momento copia di cortesia della fattura.

Per quanto concerne gli artigiani forfettari (art 1 Legge190/2014), esonerati dall’emissione della fattura elettronica, rilasceranno eventualmente al cliente fattura “cartacea” e NON la ricevuta fiscale, poiché soppressa dal 1°gennaio 2020.

Reverse Charge

Gli artigiani che hanno optato per il regime forfetario dal 1° luglio 2022 - per effetto delle novità introdotte dal D.L. n.

  • se il cliente è un soggetto passivo IVA stabilito in Italia (B2B) e la prestazione di servizi viene resa nell’ambito di un subappalto, la fattura deve essere emessa applicando il meccanismo del reverse charge (art. 17, comma 6, lettera a, D.P.R. n.
  • se il cliente è un soggetto passivo IVA stabilito in Italia (B2B), ma non si opera nell’ambito di rapporto di subappalto, la fattura deve essere emessa applicando il reverse charge edilizia (questa volta in applicazione dell’art.

Fattura su Richiesta del Cliente

L'artigiano od il commerciante al dettaglio è obbligato ad emettere la fattura solo quando gli viene richiesta dal cliente stesso. Articolo 22 del DPR n.

Esempio Pratico

Un artigiano svolge l'attività di installazione e manutenzione di impianti idrici e idraulici. La maggior parte del fatturato viene documentato mediante l'emissione di fattura (in quanto svolge attività presso altre imprese o perchè svolge attività verso privati che possono beneficiare delle detrazioni fiscali). Il volume d'affari supera l'ammontare di € 400.000. Tra le attività svolte verso i privati c'è anche quella della manutenzione delle caldaie, attività per le quali rilascia ricevuta fiscale e attività il cui valore supera l'1% del volume d'affari.

Domanda: per quanto riguarda il nuovo obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, a quali adempimenti è chiamato questo artigiano?

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