Idraulico: Mansioni e Requisiti

L’idraulico è un professionista indispensabile per l’installazione, la riparazione e la manutenzione di tubi, sanitari e impianti idrici in edifici residenziali, commerciali e industriali. Esamina progetti di costruzione e specifiche per determinare il layout migliore per l’impianto idraulico da installare e i materiali correlati.

Sulla base di questo rapporto, identificherà quali strumenti e attrezzature speciali sono richiesti e quale tipo, modello e dimensione del tubo deve essere selezionato. Userà la sua discrezione e la conoscenza, individuerà e marcherà le posizioni per le connessioni e gli impianti. Installerà supporti per tubi, assemblerà e posizionerà valvole e raccordi nel miglior modo possibile.

Inoltre, gli idraulici, sono gli unici professionisti a cui rivolgersi per l’installazione, riparazione e manutenzione di sistemi per il trattamento delle acque, tubazioni idriche sotterranee o di lavabi, vasche e servizi igienici, scaldabagni e condizionatori, elettrodomestici. Sono dotati di tecnologie recenti come la telecamera per la videoispezione che permette loro di vedere cosa c’è dentro le tubature o scoprire le perdite. Sono in grado di fare delle indagini termografiche con apparecchiature innovative per scoprire infiltrazioni di acqua. A parte questo, eseguono servizi di manutenzione programmata per impianti idraulici e autoclave.

Un idraulico legge progetti, disegni e specifiche per determinare il layout di sistemi idraulici, reti di approvvigionamento idrico e sistemi di scarico e drenaggio. Un idraulico seleziona e inserisce pezzi pretagliati di tubi e raccordi li dove è necessario. Gli idraulici collegano tubi e raccordi usando pasta saldante, o saldatura, per dare vita a fognature, canali di drenaggio acqua. Gli idraulici lavorano in collaborazione con altri professionisti per garantire che tutte le specifiche e le norme di legge siano rispettate, al fine di garantire l’efficiente completamento di qualsiasi progetto.

Le province con più idraulici sono: Roma (3.636), Milano (3.454) e Torino (3.077).

Requisiti per Diventare Idraulico

Per diventare idraulico, è necessario possedere determinati requisiti tecnico-professionali. Analizziamo prima chi ha una formazione scolastica tecnica:

  • Essere in possesso di un diploma di istruzione tecnica (es. fisica industriale, meccanica, termometrica), al termine del quale la norma richiede un anno di esperienza lavorativa in un’impresa del settore, oppure in uffici tecnici di imprese non del settore in cui si svolgono mansioni inerenti l’attività di installazione di impianti.
  • Essere in possesso di una qualifica professionale (es. tecnico delle industrie meccaniche, operatore alle macchine utensili, installatore di impianti idro-termo sanitari).

📌 E se non hai titoli di studio?

La norma richiede di aver esercitato l’attività per almeno tre anni, escluso il periodo di apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore.

Le imprese di installazione di impianti devono nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali indicati nell’art.4 D.M.

È possibile visionare la tabella "Valutazione idoneità dei titoli di studio" relativa ai diplomi di laurea in materia tecnica specifica previsti dal D.M. N. Ai fini della valutazione dell'idoneità dei titoli di studio rilasciati al termine di un ciclo di studio quinquennale o triennale di scuola secondaria, è possibile visionare la tabella "Valutazione diplomi".

Normative e Abilitazioni

È necessaria un’abilitazione per gli interventi sugli impianti anche se sporadici o effettuati a gratuitamente altrimenti è esercizio abusivo. Questo è quanto confermato dalla sentenza n. Nel contesto di una palazzina coinvolta in un’esplosione, è stato rilevato che l’impianto del gas di uno degli appartamenti, da cui è originato l’incidente, era stato modificato da un individuo non in possesso dei requisiti prescritti dal D.M.

Secondo la sentenza n. 3538/2023 della Sezione I del Tribunale di Torino, è evidente che, a causa dell’intrinseca pericolosità degli impianti del gas, sia nell’interesse collettivo che gli interventi su di essi siano effettuati esclusivamente da soggetti qualificati. Pertanto, il D.M. 37/2008 prevede che solo soggetti abilitati possano svolgere interventi sugli impianti del gas diversi dalla manutenzione ordinaria.

L’articolo 3 del decreto stabilisce che le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane sono abilitate a svolgere tali attività se l’imprenditore individuale, il legale rappresentante o il responsabile tecnico designato possiedono i requisiti professionali previsti dall’articolo 4. Dall’insieme degli articoli 5, 8 e 10 del decreto si evince che tutti gli interventi di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria (ossia, quelli diversi dalla manutenzione ordinaria) devono essere effettuati almeno con la partecipazione di un soggetto che possiede le competenze professionali previste dall’articolo 4, all’interno di un’impresa abilitata ai sensi dell’articolo 3 menzionato.

Di conseguenza, l’attività di intervento sugli impianti del gas diversa dalla manutenzione ordinaria costituisce un’attività professionale per la quale è richiesta una specifica abilitazione statale. Le norme dell’art. Inoltre, non si può mettere in discussione che l’attività di intervento sugli impianti del gas possa rientrare nella definizione di “professione” secondo l’articolo 348 del codice penale, poiché non vi sono elementi, né di natura letterale né teleologica, che limitino l’applicazione di tale norma alle sole professioni intellettuali.

Nel contesto dell’attività di intervento sugli impianti diversa dalla manutenzione ordinaria (per la quale l’articolo 10 del decreto prevede un’esenzione), tali interventi sono chiaramente riservati ai soggetti abilitati ai sensi del D.M. 37/2008.

Gli interventi sugli impianti di gas ed elettrici erano inizialmente regolati dalla legge 46 del 1990. Attualmente, la materia è disciplinata dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 a seguito di quanto disposto dagli articoli 11 quaterdecies, comma 13, del decreto legge 203/2005 convertito in legge 248/2005 e dall’articolo 3, comma 1, della legge 17/2007. Questo decreto si applica agli impianti che servono gli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, situati all’interno degli stessi o nelle relative pertinenze.

Secondo l’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 37/2008, gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica comprendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, escludendo gli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili e degli apparecchi in generale. Gli impianti elettrici includono anche quelli per l’autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, se collegati funzionalmente agli edifici.

Per quanto riguarda gli impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas, secondo l’articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 37/2008, si intendono le tubazioni, i serbatoi e i relativi accessori dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, compresi gli impianti di installazione e i collegamenti ad essi.

La “dichiarazione di conformità” degli impianti, come richiesto dall’articolo 7 del D.M. 37/2008, attesta che gli impianti sono stati realizzati in conformità alla normativa vigente e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo.

In caso di violazione reiterata delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte di imprese abilitate, come stabilito dall’articolo 15 del D.M. 37/2008, è prevista la sospensione temporanea dell’iscrizione delle imprese stesse dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane.

Norme UNI 7129

L’esecuzione dei lavori sugli impianti “secondo le regole specifiche della buona tecnica”, come indicato dall’articolo 3 della legge 1083/71, implica il rispetto delle norme UNI di riferimento. Le norme UNI 7129 parte prima raccomandano che gli impianti domestici a gas siano dotati di dispositivi di intercettazione e tappi filettati nei punti terminali dell’impianto, in caso sia previsto un successivo allacciamento degli apparecchi di utilizzazione.

Le norme UNI 7129 parte quarta, invece, riguardano la messa in servizio di un impianto domestico esistente dopo un intervento di modifica. In particolare, il punto 5.1 richiede che vengano effettuate verifiche per accertare la conformità dell’impianto.

Nel caso di modifica di un impianto a gas domestico, è necessario seguire le indicazioni del punto 5.2, che prevede le seguenti verifiche relative all’impianto interno: controllo visivo (V), controllo dimensionale (D) e prove di tenuta (T). Se l’intervento di modifica prevede una prova di tenuta, questa deve essere effettuata insieme alle altre verifiche indicate nel punto 5.2.

La messa in funzione degli apparecchi utilizzatori, come ad esempio un piano cottura, deve seguire le stesse verifiche, inclusa la prova di tenuta, e deve essere effettuata in conformità al punto 4.3.4.1.

In caso di trasformazione dell’impianto a gas, che può essere assimilata a una nuova realizzazione o a un rifacimento totale, le prove di tenuta devono essere eseguite secondo quanto stabilito nella norma UNI 7129 parte prima, punto 5.3.

Pertanto, se una persona assume la posizione di installatore e si occupa della trasformazione di un impianto a gas domestico, come nel caso di transizione da un sistema centralizzato a uno con bombole a gas, è fondamentale rispettare le regole di buona tecnica e le specifiche norme UNI applicabili. Deve assicurarsi di applicare gli appositi tappi di chiusura sugli estremi dell’impianto, come richiesto nel punto 4.6.3.6.6 delle norme UNI 7129 parte prima, e chiudere il rubinetto d’utenza se è aperto. Inoltre, deve svolgere una prova di tenuta sull’impianto interno “escluso” come indicato nei punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle norme UNI 7129 parte quarta.

Rispettare le norme UNI 7129 è fondamentale per garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti a gas domestici. Queste norme definiscono i requisiti tecnici e le procedure da seguire durante la modifica e la messa in servizio di tali impianti.

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