Requisiti e Competenze dell'Installatore di Impianti Termoidraulici
L'impiantista idraulico è un operaio specializzato addetto all'installazione e alla manutenzione delle tubazioni dell'acqua e degli impianti igienici e sanitari, nell'edilizia e nelle costruzioni stradali.
Competenze Tecniche e Professionali
Il lavoro idraulico richiede sicuramente a monte una conoscenza di come funziona un sistema idrico, di riscaldamento e condizionamento. Da questo punto di vista, l'idraulico deve essere in grado di stimare le dimensioni, di definire il corretto capitolato tecnico e di definire la capacità che l'impianto deve avere.
Essere un idraulico richiede poi capacità manuali, visto che parliamo di realizzare e posare in opera concretamente un impianto. Oltre ai requisiti tecnici e alla conoscenza dei sistemi tradizionali, l'idraulico di oggi deve sviluppare nozioni di risparmio energetico. Oggi non è più un'opzione!
Le competenze dell'idraulico comprendono la conoscenza della tecnologia, delle nuove tecniche di progettazione e soprattutto dei nuovi componenti esistenti, da includere negli acquisti di materiale per la commessa.
Requisiti Tecnico Professionali per le Imprese di Installazione
Le imprese di installazione di impianti devono nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali indicati nell'art.4 D.M.
Tra i requisiti rientrano:
- Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
- Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
- Il titolare, i soci e i collaboratori familiari che hanno svolta l'attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.
È possibile visionare la tabella "Valutazione idoneità dei titoli di studio" relativa ai diplomi di laurea in materia tecnica specifica previsti dal D.M. N. Ai fini della valutazione dell'idoneità dei titoli di studio rilasciati al termine di un ciclo di studio quinquennale o triennale di scuola secondaria, è possibile visionare la tabella "Valutazione diplomi".
Installatore di Impianti Idraulici e di Condizionamento Nautici
L’installatore e manutentore di impianti idraulici e di condizionamento nautici è in grado di installare, mantenere in efficienza e riparare impianti termici, idraulici, di condizionamento ed igienico sanitari a bordo delle imbarcazioni.
Questa figura professionale deve possedere conoscenze di fluodinamica, di termologia, di tecnologia meccanica, di impiantistica navale e di tecniche d’installazione. Tale figura deve essere altresì in grado di ricomporre le sue conoscenze in un processo di sintesi che consiste nell’organizzazione delle proprie fasi lavorative, nella predisposizione delle parti componenti un impianto idraulico e/o di condizionamento e nella loro installazione.
Legge ed interpreta i disegni tecnici e gli schemi progettuali, sceglie e prepara i materiali occorrenti alla lavorazione, esegue la realizzazione di sottoassiemi, nonché effettua il montaggio, con le relative prove di funzionalità. Provvede, infine, alla riparazione di impianti idraulici, termici, di climatizzazione e ventilazione.
Nell’ambito dell’impostazione dei piani di installazione, la figura professionale in oggetto si dimostra in grado di leggere cataloghi di componentistica specialistica ed interpretare il disegno tecnico e/o schema costruttivo di un impianto elettrico ed elettronico di bordo, individuare e scegliere i materiali, le componenti, le attrezzature necessarie e funzionali alle lavorazioni da eseguire. E’ in grado, dunque, di identificare tempi e costi di realizzazione in rapporto alle tipologie di intervento da effettuare.
Per quanto riguarda l’installazione vera e propria di impianti idraulici o di condizionamento, il soggetto esegue il montaggio, semplice o complesso, e traduce schemi e disegni tecnici in sistemi di distribuzione dei fluidi (acqua, vapore, aria). Applica tecniche di montaggio di apparecchiature termiche e idro-sanitarie, e combina tecniche per la saldatura e per la realizzazione di giunti smontabili e per il montaggio di collettori.
Esegue, inoltre, le lavorazioni meccaniche accessorie che possono essere richieste per la realizzazione degli impianti (ad es.: alloggiamento delle apparecchiature e delle condutture). Procede al controllo ed alla manutenzione degli impianti, effettuando i test di controllo sulla loro funzionalità, individuando ed adottando le principali tecniche di collaudo degli impianti installati, nonché effettuando interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su eventuali anomalie.
Situazione Tipo Lavoro
L’installatore di impianti idraulici e di condizionamento di bordo svolge la sua attività sia come lavoratore dipendente o assimilato sia come lavoratore autonomo. Trova occupazione in imprese specializzate nel comparto dell’impiantistica idraulica e di condizionamento legata al settore della produzione o riparazione nautica o navale.
E’ richiesta disponibilità ad operare con orari flessibili, in quanto il lavoro può svolgersi sia in azienda, all’interno di cantieri navali ma, più frequentemente, in porto e sulle imbarcazioni, in risposta alle esigenze dei clienti, soprattutto nel periodo estivo. Può svolgere la propria attività singolarmente o coordinato in un lavoro di squadra.
Prerequisiti e Certificazioni Obbligatorie
Aggiornamento marzo 2021. Il Decreto Ministeriale 37/2008 classifica gli impianti in diverse categorie, ciascuna identificata da una lettera. Per operare nella fase di installazione e manutenzione degli impianti il responsabile tecnico deve essere in possesso del requisito F.E.R. ai sensi della Legge 28/2011, nota anche come Decreto Rinnovabili, che prevede requisiti specifici per chi vuole ottenere la qualifica professionale per l’installazione e la manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.
Per essere certificato come installatore e manutentore di impianti di climatizzazione ai sensi del DPR 146/2019, che attua il Regolamento (UE) n. Ai sensi dell’art. 287 del Codice ambientale (DLgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i), il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 200.000 Kcal/h (232 kW) deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell’esame finale. Impianti di 1^ categoria per il cui mantenimento in funzione occorre anche il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12/05/1927 n.
L’attività deve essere iscritta al Registro delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio. È obbligatoria per operare in modo legale. Dovrai presentare la SCIA presso il Comune di riferimento, per dichiarare che l’attività è conforme ai requisiti di legge.
Gli enti previdenziali e assicurativi garantiscono copertura ai fini pensionistici e protezione in caso di infortuni sul lavoro. Grazie al Servizio Avvio d’impresa, puoi affidarti a Confartigianato Bergamo per avere un’assistenza completa e personalizzata in ogni fase del processo di apertura della tua attività di installatore di impianti.
Principali Novità introdotte dal D.M. 29/09/2022
In data 28/12/2022 è entrato in vigore il DM 29/09/2022. Con il nuovo Decreto Ministeriale è stata modificata la descrizione della lettera b). La precedente classificazione: impianti radiotelevisivi, antenne ed impianti elettronici in genere, è stata ampliata inserendo fra gli impianti posti al servizio degli edifici, gli impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti.
- L'art. 2 comma 1 lettera a) con il nuovo Decreto Ministeriale la descrizione è stata integrata: a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente ovvero il punto terminale di rete come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207».
- L'art. 2 comma 1 lettera a) con il nuovo Decreto Ministeriale la descrizione è stata sostituita con: f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti.
Nuovo art. 5 BIS
Art. 5-bis (Adempimenti del tecnico abilitato). Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Ambito di Applicazione
Come già precisato la nuova normativa si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Classificazione degli Impianti
Gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione delle norme sulla sicurezza degli impianti sono i seguenti:
- Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- Impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;
- Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- Impianti di protezione antincendio.
Tabella Comparativa Classificazione Impianti
La sottostante tabella evidenzia le differenze fra la passata e la nuova classificazione:
| L. 46/1990 | D.M. 37/2008 (così come modificato dal D.M 192/2022) |
|---|---|
| A. impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; | A. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; |
| B. impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; | B. impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti; |
| C. impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; | C. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; |
| D. impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore; | D. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; |
| E. impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore. | E. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; |
| F. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; | F. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; |
| G. impianti di protezione antincendio. | G. impianti di protezione antincendio. |
Al comma 3, sempre dell’art. 1 del D.M. n. 37/2008, viene precisato che gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
Definizioni Relative agli Impianti
L’articolo 2 del D.M. n. 37/2008 riporta le definizioni relative agli impianti ai sensi della nuova disciplina.
Punto di Consegna
Alla lettera a) del comma 1 viene precisato che la disciplina in materia di installazione, laddove l’impianto sia connesso a reti di distribuzione, si applica a partire dal “punto di consegna” delle forniture medesime, vale a dire dal punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso e l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente. Viene dunque ampliato il concetto di “punto di consegna” delle forniture per gli impianti posti al servizio degli edifici, prevedendo anche il caso in cui gli impianti suddetti sono alimentati da combustibile stoccato in appositi depositi.
Potenza Impegnata
Alla lettera b) la potenza impegnata è definita il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati.
Uffici Tecnici Interni
Alla lettera c) vengono definiti “uffici tecnici interni” le strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione, i cui responsabili siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4. All’articolo 3, comma 5, viene stabilito che le imprese non installatrici, che dispongono all’interno di uffici tecnici, sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile tecnico possiede i requisiti previsti all’articolo 4. Nulla viene detto in merito all’obbligo di denuncia al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane dell’attività svolta dall’ufficio tecnico interno e della conseguente dichiarazione dei requisiti professionali del responsabile tecnico preposto.
Ordinaria Manutenzione
Alla lettera d) si definisce “ordinaria manutenzione” l’insieme degli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonchè a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.
Impianti di Energia Elettrica
Alla lettera e) vengono definiti “impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica” i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione de...
Riferimenti Normativi
- Legge 5 marzo 1990, n. 46: norme sulla sicurezza degli impianti.
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.
- D.P.R. 18 aprile 1994, n 392 e D.P.R. 9 maggio 1994, n 608, modifiche alla legge n. 46 ed al regolamento di applicazione.
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 22, comma 3, lett. a) 1.
- Lettera-Circolare del MICA del 13 gennaio 1999, Prot. 595101. Riconoscimento dei requisiti di cui all’art. 1, lett. d), della legge n. 46/1990 (impianti idrosanitari).
- Lettera-Circolare del MICA del 21 ottobre 1999, Prot. 598148. Attività di impiantistica, di autoriparazione e di pulizia. Assoggettabilità alla tassa di concessione governativa.
- D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558: Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n.59); Art. 9.
- D.M. 6 aprile 2000 (G.U. n. 102 del 4 maggio 2000): Modifica al D.M. 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46).
- Circolare del M.I.C.A. n. 3439/C del 27 marzo 1998: Legge 5 marzo 1990, n. 46. Chiarimenti e interpretazioni evolutive sugli aspetti problematici più importanti.
- Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3562/C del 7 luglio 2003 - Leggi 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), e 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione) - Problematiche connesse all’applicazione dell’art. 6 della legge n. 25/1996.
- D.M. 24 novembre 2004: Disposizioni di attuazione dell’art. 109, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.(Pubblicato nella G.U. n. 288 del 9 dicembre 2004)
- Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3580/C del 24 novembre 2004, Prot. 558932 - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Problematiche connesse all’applicazione dell’art. 109, comma 2.
- Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3584/C del 14 giugno 2005, Prot. 0005525 - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Problematiche connesse all’applicazione dell’art. 109, comma 2.
- Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3600/C del 6 aprile 2006 - Prot. 0003469: Attività regolamentate (installazione di impianti, autoriparazioni, pulizie, facchinaggio). Utilizzo di alcune figure contrattuali previste dalla riforma del diritto del lavoro.
- D.L. 28 dicembre 2006, n. 300: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3610/C del 8 giugno 2007, Prot. 5922: Riconoscimento dei titoli professionali acquisiti in paese straniero, per l’esercizio in Italia delle attività regolamentate di installazione di impianti, autoriparazioni, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
- Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 giugno 2007, Prot. 6456: Richiesta chiarimenti differenza punti 2 e 5 Circolare n. 3610/C del 8 giugno 2007, Prot. 5922 - Casi di competenza CPA.
- Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 luglio 2007, Prot. 7583: Responsabile tecnico di impresa individuale di installazione di impianti (legge n. 46/1990).
- Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 settembre 2007, Prot. 0008514: Riconoscimento requisito professionale legge n. 46/90 ("Norme per la sicurezza degli impianti") - Parere.
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
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