Installazione di Impianti Idraulici e Reverse Charge: La Normativa Italiana
Il reverse charge (o inversione contabile) è un meccanismo fiscale introdotto per contrastare l’evasione dell’IVA, trasferendo l’obbligo del versamento dell’imposta dal fornitore al cliente.
In Italia, questo meccanismo è stato applicato al settore edile con la Legge Finanziaria del 2007 e successivamente ampliato con varie modifiche legislative. Analizziamo in dettaglio le condizioni di applicabilità, le prestazioni coinvolte e le implicazioni operative per le imprese del settore.
Cos'è e Come si Applica il Reverse Charge in Edilizia?
La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) ha introdotto il meccanismo del “Reverse Charge” nel settore edile.
Il reverse charge (inversione contabile) è un’eccezione rispetto al principio di cui all’art. 17, comma 1, del D.P.R. 633/1972, secondo il quale il debitore dell’IVA è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, ossia:
Con l’inversione contabile è il cessionario/committente ad essere tenuto all’assolvimento dell’imposta, diventando in questo modo il debitore dell’IVA relativa alla prestazione ricevuta dal cedente/prestatore e allo stesso tempo il soggetto obbligato al versamento del tributo.
In particolare, il Reverse Charge è applicato alle “prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.
Il Reverse Charge è stato introdotto al fine di evitare in alcuni settori, tra cui quello dell’edilizia, possibili frodi fiscali. Infatti, in casi di subappalto, accadeva spesso che il subappaltatore emettesse fattura nei confronti dell’appaltatore con normale applicazione dell’IVA, ma senza versarla, e che l’appaltatore richiedesse anche il rimborso dell’IVA!
Esemplificazione di una possibile frode:
- Impresa A subappaltava lavori all’impresa B
- Impresa B (subappaltatore) emetteva fattura a Impresa A (appaltatore)
- Impresa B incassava l’IVA da Impresa A, spariva e non versava l’imposta (danno per l’erario)
- Impresa A chiedeva il rimborso dell’IVA versata a Impresa B (ma mai versata da Impresa B all’erario) e il più delle volte ci riusciva (secondo danno per l’erario)
Si veniva quindi a creare un doppio danno per l’erario:
- l’IVA non versata da Impresa B (subappaltatore)
- rimborso dell’IVA richiesta da Impresa A (appaltatore)
Dopo aver scoperto numerose frodi di questo tipo, l’erario ha deciso di cambiare le regole, spostando l’onere di versare l’IVA in capo a Impresa A (appaltatore) perché più affidabile e non più a Impresa B (subappaltatore) che offre meno garanzie.
Modalità di Fatturazione con il Reverse Charge
Con l’inversione contabile si modifica anche la modalità di fatturazione in riferimento all’operazione effettuata dal cedente/prestatore nei confronti del committente/cessionario.
Secondo l’articolo 17 comma 5 del D.P.R. 633/1972, il meccanismo è il seguente.
Adempimenti del cedente
Il cedente/prestatore deve:
- emettere fattura senza applicazione dell’IVA, indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (per il settore edile, art. 17,comma 6, lett. a, a-bis, a-ter, del D.P.R. 633/1972);
- annotare la fattura nel registro delle fatture emesse;
- chi fattura in reverse charge non subisce limitazioni per quanto riguarda la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. Può regolarmente esercitare il diritto al rimborso dell’IVA secondo le modalità previste dall’art. 38-bis.
Adempimenti del cessionario
L’acquirente diventa soggetto passivo-debitore dell’imposta. Pertanto deve:
- integrare la fattura ricevuta, emessa dal cedente senza IVA, indicando sul documento l’aliquota ordinaria e la relativa imposta;
- annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento della fattura o comunque entro 15 giorni dal suo ricevimento, con riferimento al relativo mese nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica, o alla dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione;
- contabilizzare la fattura integrata nelle liquidazioni periodiche.
Aliquota IVA reverse charge edilizia
Generalmente la responsabilità per l’applicazione corretta dell’aliquota IVA (4%, 10%, e 22% nel settore edilizio) ricade su chi effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio, ed è quindi obbligato a versare l’imposta all’Erario.
Nel caso specifico dell’applicazione del reverse charge in edilizia, l’obbligo di versamento dell’IVA viene trasferito dal fornitore (ad esempio, il subappaltatore) al destinatario della prestazione (ad esempio, l’appaltatore). Questo implica che il destinatario, essendo responsabile del versamento dell’imposta, deve anche determinare correttamente l’aliquota IVA applicabile.
Quando si Applica il Reverse Charge in Edilizia?
Secondo la normativa vigente, il reverse charge in edilizia si applica quando coesistono due condizioni principali:
- Contratto di subappalto (requisito oggettivo): deve esistere un contratto di subappalto che preveda la prestazione di servizi non intellettuali;
- Appartenenza al settore edile (requisito soggettivo): entrambe le parti coinvolte, l’appaltatore e il subappaltatore, devono operare nel settore edile, come definito nella sezione F della Tabella Atecofin 2004 (dal 2008 sostituita dalla Tabella Ateco 2007).
Il meccanismo del reverse charge non si applica ai rapporti tra appaltatore e committente principale, ma solo ai rapporti tra subappaltatore e appaltatore o tra subappaltatori.
La circolare 37/2006 chiarisce una serie di aspetti in merito all’applicazione del “Reverse Charge”. La circolare individua i settori rientranti nell’ambito applicativo della norma, considerato che il settore edile ingloba realtà diverse e complesse.
Viene, infatti, chiarito che i settori interessati sono solo quelli espressamente indicati nella voce “Costruzioni” della sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin:
- lavori generali di costruzione (costruzione di alloggi, uffici, negozi, edifici pubblici e agricoli, autostrade e infrastrutture in genere);
- lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile;
- lavori di completamento di un fabbricato;
- lavori di installazione in esso dei servizi.
E’ inoltre precisato che, dal punto di vista contrattuale, la norma si applica in tutti i rapporti in cui vi sia la presenza di un appaltatore (anche subappaltatore) e di un subappaltatore, escludendosi i casi in cui le prestazioni siano “rese direttamente, in forza di contratti d’appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione”.
La norma si estende anche alle prestazioni di manodopera, applicandosi, pertanto, anche ai contratti d’opera (con prevalenza dell’attività lavorativa del prestatore), oltre che ai contratti d’appalto (con struttura organizzativa articolata). Peraltro, da ciò discende l’espressa esclusione dal campo di applicazione della medesima delle prestazioni intellettuali rese dai professionisti (ingegneri, geometri, eccetera), in quanto tali prestazioni hanno carattere professionale e non di manodopera.
Inoltre, devono escludersi dall’inversione contabile le forniture di beni con posa in opera, poiché quest’ultima è considerata, ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 633/72, un’operazione accessoria alla cessione principale.
Modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015
A partire dal 1° gennaio 2015, la legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha apportato significative modifiche al meccanismo del reverse charge ai fini IVA.
Con l’introduzione della nuova lett. a-ter, all’art. 17, co. 6, del D.P.R. 633/1972, l’inversione contabile, già applicata nel subappalto edile, è stata estesa anche ai contratti d’appalto relativi a specifiche attività individuate dalla normativa.
Le prestazioni aggiunte dalla Legge 190/2014 sono assoggettate al reverse charge indipendentemente dai soggetti convolti, purché il contratto (sia esso d’appalto o d’opera) abbia ad oggetto le suddette attività.
Le nuove prestazioni soggette a “reverse charge” riguardano:
- Pulizia
- pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.
- Demolizione
- demolizione;
- Impianti
- installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
- installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);
- installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
- lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
- altri lavori di costruzione e installazione (limitatamente alle prestazioni relative ad edifici);
- Completamento
- intonacatura e stuccatura;
- posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
- posa in opera di infissi, arredi, pareti mobili e simili;
- rivestimento di pavimenti e di muri;
- tinteggiatura e posa in opera di vetri;
- attività non specializzate di lavori edili (muratori);
- altri lavori di completamento e di finitura degli edifici.
Quando non si Applica il Reverse Charge in Edilizia
Alla luce di quanto detto, non tutte le operazioni edili sono soggette al reverse charge. Le principali esclusioni comprendono:
- Fornitura con posa in opera: la fornitura di beni con posa in opera è considerata cessione di beni se la posa non altera la natura del bene e se il costo del bene rappresenta la parte preponderante del costo totale;
- Contratti di appalto diretti: prestazioni rese direttamente nei confronti delle imprese di costruzione o ristrutturazione non rientrano nel reverse charge;
- Prestazioni intellettuali.
Regime Forfettario e Reverse Charge Edilizia
Se un contribuente in contabilità semplificata o ordinaria riceve fattura da un forfetario per lavori edili, di pulizia, demolizione, installazione di impianti o completamento di edifici, normalmente soggetti a reverse charge, non dovrà applicare il meccanismo dell’inversione contabile.
Infatti, come chiarito dalla circolare n. 14/E/2015, il regime forfettario prevale sul reverse charge.
Dall’impianto normativo appena richiamato deriva che non si applica il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfettario.
Qualora, invece, tali soggetti acquistino beni o servizi in regime di reverse charge, gli stessi saranno tenuti ad assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito.
Questo versamento non implica l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale per il forfetario.
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