Invarianza Idraulica in Lombardia: Casi di Esclusione e Modifiche al Regolamento

Facendo seguito alla precedente News di ANCE Lombardia n. 379/PB/av del 18 aprile 2019, si informa che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 50, Serie Ordinaria, Supplemento n. 17 del 24 aprile 2019 il Regolamento Regionale n. 8 del 19 aprile 2019 recante “Disposizioni sull’applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n.

Si assiste ad una rilevante rimodulazione dell’ambito applicativo della normativa, ed in particolare l’art. 1.

Modifiche e precisazioni normative

In primo luogo, si evidenzia che il nuovo comma 3 bis dell’art. 1 prevede delle eccezioni all'applicazione del regolamento. Per le ristrutturazioni edilizie il Regolamento si applica solo se consistono in demolizione totale (nelle precedenti bozze si prendeva in considerazione anche la demolizione parziale) almeno fino alla quota più bassa del piano campagna posta in aderenza all’edificio e ricostruzione con aumento della superficie coperta dell’edificio (non si considerano come aumento di superficie coperta gli aumenti di superficie derivanti da interventi di efficientamento energetico che rientrano nei requisiti dimensionali previsti al primo periodo dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.

Inoltre, non sono soggetti al regolamento gli interventi:

  • di demolizione, ricostruzione e ripristino di edifici crollati o demoliti sottoposti a vincoli ai sensi del D.

Procedura semplificata per interventi di aree limitate

È prevista poi una procedura semplificata delineata dal comma 3 dell’art. 10 e dal comma 1 dell’art. 12 (nuova formulazione) in caso di interventi, ovunque ubicati sul territorio regionale, che interessano un’area non superiore a 300 mq. In questo caso non è richiesto il rispetto della portata massima di cui all’articolo 8 e non è necessario redigere il progetto di invarianza idraulica di cui agli artt.

Nuovi commi introdotti all'art.

Giova poi evidenziare che vengono introdotti i nuovi commi 4 bis, 4 ter e 4 quater all’art.

Monetizzazione

Interessanti modifiche hanno, altresì, riguardato l’istituto della monetizzazione previsto dall’art. In primis va segnalato che sarà possibile l’applicazione dell’istituto per tutti gli interventi rientranti nell’alveo applicativo del comma 2 dell’art.

Principi di invarianza idraulica e sostenibilità urbana

«1-bis. L’attuazione del principio dell’invarianza idraulica e idrologica mediante il ricorso a soluzioni basate sulla natura o a sistemi di drenaggio urbano sostenibile, ove ritenute, caso per caso, fattibili e adeguate, concorre, altresì, all’incremento della sostenibilità dei sistemi urbani, alla mitigazione del fenomeno ‘isola di calore urbano’ e alla tutela della biodiversità, secondo quanto previsto all’articolo 55, comma 2, della l.r. n

Definizioni rilevanti

n-ter) superficie interessata dall’intervento: somma delle superfici, di una porzione di territorio, che vengono trasformate attraverso uno o più interventi che richiedono, singolarmente o complessivamente, l’applicazione delle misure di invarianza idraulica e idrologica di cui all’articolo 3.

«2. Nell’ambito degli interventi edilizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

  • a) di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r.
  • b) di nuova costruzione, così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r.
  • c) di ristrutturazione urbanistica, così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r.
  • d) relativi alla realizzazione di opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-ter), del d.p.r.

1. 2. 1. 2. 1. 2.

«b-bis) installazione dei pannelli di impianti agri-voltaici o fotovoltaici con caratteristiche costruttive o anche di posa tali da comportare una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione, purché con superficie maggiore di 150 mq, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.

«2-ter.

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