Larghezza Minima Porta Bagno: Cosa Stabilisce la Normativa Italiana

Quando si costruisce una nuova abitazione o si ristruttura un bagno esistente, è obbligatorio attenersi alle norme igienico-edilizie e di sicurezza che regolano le caratteristiche degli alloggi abitativi e delle singole stanze, compreso il bagno. Queste norme sono il Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975 che disciplina la materia a livello nazionale, ma soprattutto il Regolamento edilizio di cui ciascun Comune è dotato.

Questo importante strumento viene redatto ed emanato da ogni singolo ente di governo locale, in forza della propria autonomia normativa e sulla base della legislazione nazionale e regionale.

La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. E' possibile scendere a 70 cm. E' il DM 236/1989!

Con il Regolamento edilizio il Comune disciplina le caratteristiche degli edifici e delle loro pertinenze, le destinazioni d’uso degli stessi, le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, sul suolo e nel sottosuolo, le procedure e le responsabilità amministrative di verifica e di controllo. In sostanza, è la legge a cui chi costruisce o ristruttura anche solo il bagno della propria abitazione deve fare riferimento per ogni singolo aspetto che riguarda la parte “architettonica” del locale.

Misure e Normative per un Bagno a Norma

La legge nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) non indica una superficie minima o massima per il bagno, ma si limita a elencare i componenti indispensabili: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. Per sapere quanto deve misurare un bagno bisogna controllare che cosa dice in merito il Regolamento edilizio del proprio Comune.

In alcuni casi non viene specificata una superficie minima, ma la lunghezza minima della parete più corta. Per fare un esempio, si prenda in considerazione il Regolamento edilizio del Comune di Milano in vigore dal 2014 che prescrive per ogni abitazione un locale bagno (o più di uno) di dimensione adatta ad ospitare complessivamente la dotazione minima di apparecchi sanitari (lavabo, doccia o vasca, water, bidet), con lato minimo non inferiore a 1,20 m.

Ci sono poi località in cui non è previsto l’obbligo di una superficie minima per il bagno, come appunto a Milano, ma questo può essere dimensionato a piacere. E ci sono anche territori urbani dove è importante solo la presenza degli accessori indispensabili.

Per tutti questi motivi, quando si costruisce o si ristruttura il bagno ci si deve informare presso l’ufficio tecnico del Comune (lo può fare un progettista se il tipo di pratica ne richiede la presenza) per sapere che cosa dice la legge a livello locale.

La norma indica nei 20 centimetri lo spazio tra un sanitario e l’altro. Le distanze minime tra i sanitari sono misure, dati precisi che permettono di inserire tutti gli elementi nello spazio a disposizione ma, soprattutto, ti consentono di muoverti agevolmente nello spazio.

Un bagno, per essere considerato a norma, deve essere grande almeno 3,5 mq. Un valore del tutto indicativo. Se vuoi conoscere esattamente le misure, conviene regolarsi in base alle normative vigenti nella tua zona o affidarti a un professionista che conosce a menadito la legge. La larghezza minima per un bagno è di 170 centimetri. Misure che fanno da riferimento alle norme che, come hai visto, possono cambiare anche se ci sono dettami invariabili. Quello che non può variare è lo spazio tra WC e bidet che deve essere di minimo 20 centimetri.

Deroghe e Caratteristiche Specifiche

In molte località sono previste eccezioni sia per il bagno principale sia per il secondo bagno. Per esempio è ammesso l’apparecchio wc-bidet in sostituzione della coppia di sanitaria.

È possibile che le normative locali prescrivano caratteristiche e finiture che il bagno deve avere. Ne è un esempio il Regolamento edilizio di Milano che indica: “pavimenti e pareti devono essere rivestiti sino ad un’altezza di 180 cm in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente solamente in corrispondenza degli apparecchi sanitari; il soffitto deve essere rifinito con materiale traspirante.”

Illuminazione e Aerazione: Requisiti Essenziali

La legge nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) richiede che in tutti i locali di un’abitazione ci sia illuminazione naturale diretta, tranne che nei bagni e in altri locali. Ma per il bagno specifica che deve esserci un’apertura finestrata per il ricambio dell’aria oppure un impianto di aspirazione meccanica.

La normativa locale dà in genere indicazioni più restrittive, specificando nel dettaglio tutti i requisiti in tema di aeroilluminazione naturale. Ricorrendo sempre al Regolamento edilizio di Milano, risulta possibile avere bagni ciechi con ventilazione attivata quando l’abitazione è dotata di sistema VMC (ventilazione meccanica controllata) o ha superficie inferiore a 70 mq.

Se il bagno principale della casa ha la finestra, gli altri possono esserne privi. Se il bagno principale della casa ha la finestra, gli altri possono esserne privi. Anche impianto elettrico e dimensioni minime del bagno vanno, giocoforza, di pari passo.

Altezza del Soffitto

In base alla legge nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) l’altezza minima interna dei bagni può essere ridotta a 240 cm (invece dei 270 cm richiesti come limite minimo per tutte le altre stanze), in quanto si tratta di locali “accessori”. Questo significa che se l’abitazione ha soffitti molto alti, in bagno è possibile inserire ribassamenti per ricavare vani tecnici o rispostigli sospesi in quota.

Antibagno: Funzioni e Regole

Il Regolamento edilizio di Milano, per esempio, impone che il bagno, o comunque l’ambiente contenente il vaso igienico, sia disimpegnato dalla cucina mediante un apposito vano delimitato da serramenti, che può essere l’antibagno, il corridoio o un atrio: “l’ambiente contenente il vaso igienico deve essere delimitato da pareti a tutt’altezza e serramenti; lo stesso dovrà essere disimpegnato dal locale cucina o da quello contenente l’angolo cottura mediante disimpegno dotato di serramenti (antibagno, corridoio/ingresso o altro locale principale-accessorio-servizio avente le medesime caratteristiche)”. Nell’antibagno si può mettere il lavabo.

Impianto Elettrico e Sicurezza

È la variante V3 alla norma Cei 64/8 ”impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua” che stabilisce le prestazioni minime riguardo all’impianto elettrico domestico e prescrive l’installazione di un numero minimo di punti presa per l’energia separati e di punti luce in funzione del tipo del locale, della dimensione e del livello prestazionale dell’impianto. Lo standard minimo (classificato al livello 1 della nuova ripartizione introdotta dalla variante), per il bagno richiede almeno 2 punti presa.

Inoltre la variante V3 alla norma Cei 64/8 prescrive che il comando dei punti luce di ogni locale (compreso il bagno) deve essere posto almeno nei pressi dell’ingresso del locale stesso, non importa se interno o esterno; ovviamente vi possono essere anche punti di comando posizionati in altri posti, purché aggiuntivi a quello menzionato.

Sicurezza: Acqua ed Elettricità

I locali contenenti bagni o docce devono essere classificati, con riferimento alla sicurezza contro i contatti elettrici (diretti e indiretti), come luoghi a rischio aumentato. Nei locali contenenti bagni o docce è opportuno prevedere l’adozione di precauzioni particolari, con lo scopo di evitare condizioni pericolose per le persone.

La progettazione e l’installazione degli impianti elettrici nei locali contenenti bagni e docce devono rispondere, oltre che alle prescrizioni generali di sicurezza della norma Cei 64-8, anche a particolari requisiti di sicurezza che riducono il rischio relativo ai contatti diretti o indiretti tipico dell’ambiente bagno.

Le zone a rischio sono classificate come segue:

  • Zona 0: volume interno alla vasca o al piatto doccia.
  • Zona 1: volume sovrastante la vasca o il piatto doccia fino a un’altezza di 225 cm.
  • Zona 2: volume immediatamente circostante la vasca o il piatto doccia, estesa fino a 60 cm in orizzontale e fino a 225 cm in verticale.
  • Zona 3: volume esterno alla zona 2, fino alla distanza orizzontale di 240 cm.

Bagno per Disabili: Requisiti Specifici

Oltre alle dimensioni minime di un bagno standard, in alcuni casi occorre essere consapevoli di quali sono invece quelle più indicate per un bagno per disabili. Considerando che le persone con ridotta mobilità possano avere impedimenti in bagno, si fa necessaria una normativa sui bagni per persone disabili per definirne le dimensioni minime e una serie di altri requisiti.

Oltre alle indicazioni tecniche dettate dalla normativa, è poi indispensabile prestare attenzione all’installazione di tutti quegli strumenti che in bagno favoriscono l’accessibilità alle persone con capacità motorie o ridotte.

Come Sfruttare al Meglio lo Spazio Disponibile

Per risparmiare spazio, la prima cosa da fare è scegliere sanitari per il bagno di misure minime. Su Desivero trovi una vasta selezione di elementi: lavandini, WC e bidet in versione compatta. Oltre ad essere più piccoli i sanitari possono essere sospesi, in modo da creare meno ingombro e da facilitare l’uso e la pulizia.

Se hai, ad esempio, un bagno che si sviluppa in lunghezza sfrutta la parte finale della stanza anche per inserire una vasca, se le dimensioni te lo permettono. Scegli tinte neutre o, ancora meglio, chiare per i rivestimenti, in modo tale che l’ambiente risulti più grande, almeno otticamente.

Scegli mobili bagno di design sospesi e sfrutta le pareti inserendo pensili che ti possano offrire spazio ulteriore per riporre tutti i prodotti di bellezza o quelli per prendersi cura del tuo benessere.

Riferimenti Normativi

Per i bagni destinati all'uso generale, non specificamente progettati per l'accessibilità delle persone con disabilità, le normative italiane non stabiliscono dimensioni minime precise come nel caso del Decreto Ministeriale n. 236/89 per i disabili. Tuttavia, vi sono indicazioni generali che vengono seguite durante la progettazione e costruzione degli spazi abitativi.

Queste indicazioni sono spesso dettate da norme UNI, che forniscono linee guida per il comfort, la funzionalità e la sicurezza degli ambienti abitativi. Ad esempio, la norma UNI 9182 offre indicazioni sulla progettazione degli spazi per l’abitazione e include suggerimenti sulle dimensioni utili per garantire una buona vivibilità degli ambienti, incluso il bagno.

Si ricorda che le specifiche locali possono anche dipendere da regolamenti comunali o regionali, che possono variare leggermente in base alle diverse normative edilizie locali.

Tabella Riassuntiva delle Dimensioni Minime

Elemento Dimensione Minima Note
Larghezza Porta Bagno 80 cm (70 cm in alcuni casi) Secondo DM 236/1989
Superficie Bagno 3.5 mq (indicativo) Varia in base al Regolamento Edilizio Comunale
Altezza Soffitto 240 cm Nei locali accessori
Spazio tra Sanitari 20 cm Minimo richiesto

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