Lavoro Idraulico a Venezia: Requisiti e Normative
Il settore idraulico a Venezia offre diverse opportunità di lavoro, dalla manutenzione all'installazione di impianti. Tuttavia, per esercitare questa professione, è necessario possedere specifici requisiti e competenze, oltre a rispettare le normative vigenti.
Requisiti Generali
La Camera di Commercio valuta la presenza dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio di attività regolamentate esclusivamente nel corso dell'istruttoria delle pratiche presentate al Registro Imprese o all'Albo Artigiani, essendo gli stessi oggetto di autocertificazione ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Formazione e Titoli di Studio
Per diventare idraulico, sono possibili diverse strade formative:
- Diploma di laurea in materia tecnica specifica, conseguito presso una Università Statale o legalmente riconosciuta. Le lauree quinquennali in Ingegneria, Fisica ed Architettura abilitano l’esercizio dell’attività impiantistica con riferimento a tutte le tipologie di impianto.
- Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore.
- Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente, in materia di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze nell’impresa del settore.
Esperienza Professionale
L'esperienza è un fattore cruciale per poter operare nel settore idraulico. Tra i requisiti riconosciuti, troviamo:
- Prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto con operario qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di “specializzato” nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamenti e di manutenzione degli impianti di cui all’art.
- Collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare d’impresa o dal socio lavorante o da collaboratore familiare, per un periodo non inferiore a sei anni.
- Avere esercitato professionalmente l’attività di impiantista, in qualità di titolare o socio partecipante al lavoro di impresa del settore (ancorchè non più operante) regolarmente iscritta all’Albo Imprese Artigiane o al Registro delle Ditte per una durata non inferiore ad un anno, nel periodo precedente il 13 marzo 1990 (L. 5 gennaio 1996, n. 25 art.
Normativa di Riferimento: DM 37/2008
Il 27.03.2008 è entrato in vigore il nuovo regolamento sull’installazione degli impianti, D.M. 22.01.2008 n. 37. Dalla stessa data sono abrogati la L. 46/90 (con eccezione di tre articoli: 8, 14 e 16); il suo regolamento di attuazione (D.P.R. 06.12.1991, n. 447) e gli articoli dal 107 al 121 del D.P.R. 380/2001 (capo V del T.U. sull’edilizia, che prevedevano l’istituzione dell’Albo installatori). Il DM n. 37/2008, che regolamenta l’attività del settore impianti, prevede all’art.
Principali Novità introdotte dal D.M. 37/2008
- Il campo di applicazione della disciplina viene esteso a tutte le categorie di edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso (civile o industriale, commerciale, agricola…) e a tutti i tipi di impianti (art. 1, comma 1).
- Vengono apportati alcuni ritocchi alla classificazione degli impianti, rispetto alle definizioni precedenti, specie per le lettere a) e b) (art.
- I requisiti di formazione professionale vengono innalzati e resi maggiormente selettivi (art.
- È stato rafforzato il rapporto esclusivo di immedesimazione del responsabile tecnico, prevedendo che tale funzione possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art.
- E’ stato soppresso l’obbligo di inviare copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio, ma permane l’obbligo di depositarla presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune ove ubicati gli impianti.
Dichiarazione di Conformità
L’art. 11 del DM 37/2008 prevede poi il deposito presso lo sportello unico per l’edilizia della dichiarazione di conformità. Viene pertanto precisato al comma 1 di detto articolo che “Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell’art.
Opportunità di Lavoro a Venezia
Diverse aziende a Venezia ricercano idraulici qualificati. Un esempio è l'offerta di Orienta SpA, che ricerca un MANUTENTORE ELETTRICO e IDRAULICO per una rinomata struttura ricettiva di alto livello. La risorsa si occuperà di:
- Eseguire interventi di manutenzione ordinaria e preventiva all'interno della struttura (impianti elettrici, idraulici, climatizzazione, ecc.).
- Gestire le segnalazioni provenienti dal personale e dai clienti.
- Collaborare con il team tecnico per garantire il corretto funzionamento delle infrastrutture.
- Operare nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza della struttura.
I requisiti richiesti per questa posizione includono esperienza pregressa nel campo della Manutenzione, preferibilmente all'interno di strutture ricettive, formazione in ambito tecnico (elettrico, idraulico, meccanico o simili), buona autonomia operativa, flessibilità ed attitudine al lavoro in team, e disponibilità a lavorare su turni.
Inoltre, Orienta S.p.A. seleziona per azienda cliente del settore metalmeccanico, un/una IDRAULICO a Venezia (VE). L'azienda nasce nel 1981 come azienda artigianale e in breve tempo diventa una realtà leader nella progettazione ed installazione di impianti elettrici e speciali.
Installazione di Impianti a Fonti Rinnovabili (FER)
Gli installatori di impianti che hanno avviato l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili (FER) dopo il 04/08/2013 e hanno conseguito la qualifica ai sensi di quanto previsto dall’art.4, comma 1, lett. c) del D.M. 37/2008 (ovvero tramite un attestato in materia di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro presso imprese del settore), devono obbligatoriamente frequentare con esito positivo un apposito corso di formazione professionale di 80 ore, per svolgere l'attività.
Il corso di formazione di 80 ore è quindi obbligatorio per tutti i responsabili tecnici che, dopo l’entrata in vigore della normativa (04/08/2013), intendano far valere il requisito di cui alla lett. c, comma 1 dell’art. 4 del D.M.
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