Legge 46/90: Requisiti per gli Impianti Idraulici

La Legge 46/90 ha introdotto importanti normative per la sicurezza degli impianti, inclusi quelli idraulici. Occorre fare un po’ di chiarezza su quali “carte” devono essere presenti sugli impianti, prendendo in considerazione le due “leggi” a riguardo: la Legge 46/90 e il DM 37/08.

Ambito di Applicazione della Legge 46/90

La Legge 46/90 del 5 marzo 1990 è una norma che regolamenta la sicurezza di tutti gli impianti elettrici, riscaldamento e climatizzazione, radiotelevisivi, idrosanitari e tutti gli impianti per il trasporto di gas, montacarichi, scale mobili e gli impianti antincendio.

Sono soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

  1. gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
  2. gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
  3. gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
  4. gli impianti idrosanitari nonche’ quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;
  5. gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornita dall’ente distributore;
  6. gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  7. gli impianti di protezione antincendio.

Sono altresi’ soggetti all’applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attivita’ produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

Novità introdotte dalla Legge 46/90

Questa legge, per la prima volta, specifica l’obbligo di possesso di requisiti professionali e tecnici per tutti coloro che utilizzano questi impianti per lavoro. Questo perché prima di questa norma, chiunque poteva svolgere l’attività di manutentore senza avere specifica esperienza. Questa legge determina quali siano i requisiti da avere, e quali i certificati obbligatori rilasciati da una commissione nominata dalla camera di commercio.

Progettazione degli impianti

La legge 46 90 per impianti termici dispone che ogni progetto per la trasformazione e ampliamento dell’impianto e per l’istallazione di impianti termici, deve essere esclusivamente di competenza di professionisti iscritti all’albo professionale.

Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell’articolo 1 e’ obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze.

La redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui al comma 1 e’ obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 15.

Il progetto di cui al comma 1 e’ depositato:

  • presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
  • presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.

Dichiarazione di conformità

Inoltre la nuova norma 46 90 stabilisce il diritto del committente e l’obbligo dell’installatore con una dichiarazione di conformità dove si dichiara che l’impianto è realizzato seguendo le norme.

Al termine dei lavori l’impresa installatrice e’ tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformita’ degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonche’, ove previsto, il progetto di cui all’articolo 6.

Questo è fondamentale per il rilascio del certificato di agibilità e conformità e nel caso di grandi strutture per ottenere il certificato antincendio.

Evoluzione Normativa: Legge 46/90 e DM 37/08

La Legge 46/90 introduce progetto e dichiarazione di conformità, il DM 37/08, pubblicato in Gazzetta Ufficiale circa 18 anni dopo abroga la Legge 46/90, introduce la dichiarazione di rispondenza e rende il progetto sempre obbligatorio.

Si delineano quindi tre casi:

  • impianti realizzati prima della Legge 46/90
  • impianti realizzati dopo la 46/90 ma prima del 37/08
  • impianti realizzati dopo il 37/08

Impianti realizzati prima della 46/90

Prima del 1990 non esisteva obbligo di progetto, la legge stabiliva il presunto requisito della “regola d’arte” di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 186. Ovvero “gli impianti devono essere realizzati “a regola d’arte”, gli impianti realizzati secondo le Norme CEI si intendono automaticamente realizzati “a regola d’arte”. Per questi impianti nulla è obbligatorio.

Ovviamente nessuno potrà pretendere una dichiarazione di conformità per impianti pre 46/90. Anche se non esiste alcun obbligo legislativo è opportuno avere a disposizione, anche per impianti antecedenti alla 46/90, schemi e planimetrie aggiornate, soprattutto per impianti complessi, ad esempio per gli interventi di manutenzione.

Impianti realizzati dopo la 46/90 ma prima del DM 37/08

La Legge 46/90 introduce l’obbligo di progetto (solo per alcune tipologie di impianti, solo oltre determinati limiti dimensionali che vedremo in seguito) e l’obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità.

La dichiarazione di conformità è sempre obbligatoria per impianti nel campo di applicazione della Legge 46/90. Sono soggetti all’applicazione della 46/90 i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

  • gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
  • le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche.

Si applica la 46/90 anche agli impianti in immobili adibiti ad attivita’ produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

Per quanto riguarda il progetto redatto da professionista iscritto negli albi professionali, l’obbligatorietà è per i seguenti impianti:

  • utenze condominiali con potenza maggiore di 6 kW;
  • unità immobiliari residenziali con superficie maggiore di 400 mq;
  • immobili ad uso produttivo o terziario con superficie maggiore di 200 mq;
  • impianti alimentati a tensione superiore a 1.000 V;
  • impianti soggetti a normativa specifica;
  • impianti di protezione scariche atmosferiche.

Per questi impianti, nei casi in cui la dichiarazione di conformità è smarrita, o non è stata rilasciata, il Decreto 37/08 ha previsto l’opportunità di redarre una dichiarazione di rispondenza. Con tale documento il professionista che firma ricostruisce la documentazione mancante e si assume la responsabilità della progettazione e/o realizzazione dell’impianto.

La dichiarazione di rispondenza, come più volte chiarito dalle Camere di Commercio, può essere rilasciata da responsabile tecnico di impresa installatrice (con 5 anni di esperienza) sotto i limiti dimensionali previsti. Sopra tali limiti va incaricato un professionista iscritto negli albi professionali.

Impianti realizzati dopo il 37/08

Con l’introduzione del 37/08 progetto e dichiarazione di conformità sono sempre obbligatori.

La dichiarazione di conformità deve essere sempre rilasciata dall’impresa installatrice negli ambiti di applicazione del 37/08 (si applica a tutti gli impianti in tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze).

Il progetto è sempre obbligatorio, ma la differenza è che per alcuni casi può essere firmato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad albo professionale nei seguenti casi:

  • Edifici ad uso civile: per tutte le utenze condominiali che abbiano Potenza impegnata superiore a 6 kW e per unità abitative aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: superficie maggiore di 400 m2; potenza impegnata superiore a 6 kW.
  • Edifici adibiti ad attività produttive,commercio, terziario ed altri usi: quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000V (in questo caso devono essere progettate anche le parti in bassa tensione), quando la superficie è maggiore di 200 mq o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 kW.
  • Unità immobiliari generiche: quando l’unità immobiliare è provvista, anche parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica, ovvero locali ad uso medico, luoghi con pericolo d’esplosione, ambienti a maggior rischio in caso d’incendio.
  • Immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed a altri usi se superano i 200 mq o i 6 kW di potenza impegnata.

Per questi impianti non è prevista la possibilità di redigere una dichiarazione di rispondenza.

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