Obbligo POS e Sanzioni: Cosa Sapere in Italia
Il pagamento elettronico è ormai la norma, sia per i consumatori che per le aziende, e serve a garantire maggiore sicurezza e trasparenza nelle transazioni. In Italia di obbligo POS si è parlato per la prima volta nel 2012 con il Decreto Crescita 2.0, ma le sanzioni sono state introdotte solo nel 2019, con l’articolo 23 del Decreto-Legge n.124.
Obbligo POS: Chi è Coinvolto?
Dal 30 giugno, ovunque i clienti potranno chiedere di utilizzare la moneta elettronica, l’importante è che l’importo finale non sia inferiore ai 30 euro, dalla fattura dell’idraulico o del falegname, alla ricevuta del parrucchiere o del dentista. Dal 30.06.2022 sono obbligati ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di credito, bancomat e carte di debito:
- i soggetti che effettuano l’attività di commercio di beni;
- i soggetti che effettuano prestazione di servizi (anche artigiani, idraulici, elettricisti, etc);
- i professionisti (medici, avvocati, architetti, geometri, etc.).
Qualsiasi tipo di società, ditta individuale e lavoratore autonomo è tenuto a rispettare la regola. Neanche il regime forfettario dispensa dall’obbligo POS.
Sanzioni per Mancata Accettazione di Pagamenti Elettronici
Dal 30 giugno 2022, entreranno in vigore con 6 mesi di anticipo le disposizioni che prevedono una sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento, in caso di mancata accettazione da parte di esercizi commerciali, imprese e professionisti dei pagamenti con bancomat e carte di credito. Vuol dire che, dal 1° luglio 2022 chi effettua l’attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, dovrà dotarsi di un POS e se rifiuta di accettare pagamenti elettronici rischia una sanzione amministrativa pari a 30 euro, cui va aggiunta una percentuale pari al 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Per la mancata accettazione di pagamenti tramite carte elettroniche, DI QUALSIASI IMPORTO, è prevista una doppia sanzione:
- una sanzione fissa di €. 30,00;
- una sanzione variabile pari al 4% del valore della transazione.
Possibili "Scappatoie" e Limitazioni
Tuttavia - lancia oggi l'allarme il Codacons - la norma che prevede la sanzione a partire dal prossimo 30 giugno potrebbe essere aggirata ricorrendo ad alcuni «escamotage». Le disposizioni, infatti, escludono l'obbligo di pagamento con il Pos in caso di oggettiva impossibilità tecnica: il commerciante che dichiara di avere il Pos fuoriuso (per un guasto tecnico o quando il terminale non ha linea) non è passibile di sanzione. Non hai ancora un POS? L’unica motivazione valida per non accettare pagamenti elettronici è l’oggettiva impossibilità tecnica, vale a dire quelle situazioni in cui il mancato adeguamento alla normativa non dipende dall’esercente o dal professionista, ma da questioni di natura tecnica che ne impediscono l’osservanza, come guasti alla rete elettrica, malfunzionamento del POS o problemi di connettività che rendono impossibile la trasmissione del pagamento. In caso di guasto o disservizi non si rischiano sanzioni.
Per essere in regola con la nuova norma, esercenti e professionisti potrebbero limitarsi ad accettare anche un unico circuito e una sola tipologia di carta di debito (per esempio il bancomat) e una sola di credito, restringendo così il diritto degli utenti a pagare con Pos. Non viene chiesto alle attività di mettere a disposizione del cliente tutte le modalità di pagamento elettronico. Sarebbe del resto impossibile e inammissibile imporre metodi alternativi, ad esempio il pagamento con codice QR o altre modalità con un sistema “chiuso”. Pur avendo acquistato molta popolarità negli ultimi anni, non è obbligatorio accettare American Express.
Il Bonus POS
Il decreto Fisco, Lavoro e Imprese, prevede l’erogazione di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate sul transato del terminale POS. Il cosiddetto Bonus POS è un incentivo economico che copre parte delle spese sostenute da commercianti e professionisti per accettare pagamenti elettronici mediante POS. Per tutto il 2022, in base a quanto previsto dal Decreto-Legge 30 giugno 2021, n.99, è inoltre possibile ottenere un credito di imposta fino a 320 euro per coloro che acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Vuoi iniziare ad accettare pagamenti elettronici?
POS Obbligatorio nei Cantieri
La normativa stabilisce che il POS è sempre obbligatorio nelle le imprese che operano, anche in subappalto, all'interno di cantieri, compresi quelli temporanei o mobili. Per il POS valgano le stesse disposizioni che si applicano ai DVR in quanto ad obbligo di firma in calce al documento e apposizione di data certa. IL POS è obbligatorio solo per certi tipi di aziende, nello specifico non serve redigere tale documento ai datori di lavoro che non configurano la loro attività come cantiere temporaneo o mobile (ex art. Restano tuttavia obbligati a rispettare l'art. I contenuti minimi del POS di cui il datore di lavoro dovrà tenere conto nella redazione sono stabiliti allegato XV al T.U.
Sanzioni per Inadempienze Relative al POS nei Cantieri
Le sanzioni per inadempienze relative al POS nei cantieri sono dettagliate nella seguente tabella:
| Inadempienza | Sanzione | Destinatario | Riferimenti normativi del D.lgs n. 81/2008 |
|---|---|---|---|
| Mancata elaborazione del POS | arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.792,06€ a 7.147,67€ | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrice | Art. |
| Mancata elaborazione POS in cantieri in presenza di rischi particolari (allegato XI del D.lgs n. 81) | arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.233,65€ a 8.934,59€ | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrice | Art. |
| Assenza uno o più degli elementi di cui all'allegato XV | ammenda da 2.233,65€ a 4.467,30€ | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrici (anche familiare) | Art. |
| Mancata attuazione delle misure del POS | arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da 2.792,06€ a 7.147,67€ | Datori di lavoro delle imprese esecutrici | Art. 159, comma 2, lett. |
| Mancata attuazione delle misure del POS | ammenda da 446,73€ a 1.786,92€ | Lavoratori autonomi | Art. 160, comma 1, lett. |
| Mancata verifica dell'idoneità del POS delle imprese esecutrici prima della trasmissione degli stessi al CSE | arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da 558,41€ a 2.233,65€ | Datore di lavoro dell'impresa affidataria | Art. 159, comma 2, lett. |
| Non aver messo a disposizione del RLS copia del POS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori | sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41€ a 2.010,28€ | Datori di lavoro delle imprese esecutrici | Art. 159, comma 2, lett. d) |
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