Patente a Crediti Idraulici: Requisiti e Modalità di Applicazione

L’implementazione della patente a crediti, introdotta con la modifica dell’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha generato diversi dubbi interpretativi tra imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Il percorso di applicazione della patente a crediti ha incontrato numerose difficoltà.

Quadro Normativo e Soggetti Obbligati

Con la pubblicazione della Legge 56 del 29 aprile 2024 n. 56, è stato riscritto l’art. 27 del D.Lgs 81/2008. Viene quindi introdotto, dal 1° ottobre 2024, un sistema di qualificazione che prevede il possesso obbligatorio di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano lavori all’interno dei cantieri edili.

Per lavori edili si intendono tutti i lavori che possono riguardare una “opera edile”, non solamente quindi i lavori di costruzione o di ristrutturazione, ma anche la semplice manutenzione o l’equipaggiamento di una “opera fissa” (rientrano in questa definizione gli edifici di qualunque tipologia, strade, ferrovie, ponti, argini, acquedotti, fognature, gli impianti elettrici, di condizionamento, idraulici ecc.). Pertanto, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano lavori riguardanti l’opera o gli impianti ad essa asserviti sono tenuti al possesso, dal 1° ottobre, della Patente a Crediti.

Sono esclusi solamente:

  • Coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • Chi è in possesso di un documento equivalente emanato da un altro Stato;
  • Chi è in possesso dell’attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III (>516.000 Euro).

Per i soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea o in paesi extra-UE, è prevista la presentazione di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti.

Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari, di cui all’art. 230-bis c.c., si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

Requisiti Necessari per l'Ottenimento della Patente

Il rilascio della patente è subordinato a sei requisiti fondamentali, da dimostrare al momento della domanda:

  1. Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  2. Adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  3. Possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.
  4. Adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi.
  5. Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
  6. Possesso della certificazione della regolarità fiscale (DURF) nei casi previsti dalla normativa vigente.

In caso di dichiarazioni mendaci, la patente può essere revocata e la nuova richiesta non può essere presentata prima di 12 mesi.

È quindi necessario che, in questo periodo e fino al 30 settembre, le aziende ed i lavoratori autonomi soggetti all’obbligo, effettuino un’accurata verifica sul possesso dei requisiti indispensabili all’ottenimento della patente. In questo modo potranno sottoscrivere in tempo utile l’autocertificazione necessaria al proseguimento delle attività senza rischio di revoca.

Modalità di Richiesta e Validità

Per l’ottenimento della Patente è necessario presentare domanda dal 1° ottobre attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La domanda può essere presentata dall’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti è attivo dal 1° ottobre 2024.

La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente.

La Patente viene rilasciata con una dotazione iniziale di 30 crediti ed è possibile operare in cantiere con una dotazione pari o superiore a 15. In assenza di tali requisiti è possibile solo completare le attività eventualmente in corso (di cui sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori).

Il D.M. 18 settembre 2024 , n. 132 (decreto attuativo della patente a crediti) sono disciplinati le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.

Autocertificazioni e Dichiarazioni Sostitutive

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 è stata data la possibilità di presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre 2024 non è possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Va tuttavia precisato che, se un’impresa non è attiva in cantiere durante questo periodo, non sarà obbligata a possedere la patente; sarà comunque necessario aver presentato la richiesta prima dell’inizio dei lavori.

Decurtazione e Recupero dei Crediti

In un apposito Allegato (Allegato I-bis del D. lgs 81/2008) sono state definite le violazioni che comportano la decurtazione dei crediti ed il loro valore.

Il recupero dei crediti decurtati è possibile mediante:Corsi di formazione specifici, adozione di misure correttive per migliorare la sicurezza.

Sanzioni per la Mancanza della Patente

Le imprese che operano senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti sono soggette a sanzioni amministrative particolarmente severe. Le principali conseguenze includono:

  • Sanzione fino al 10% del valore complessivo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, come stabilito dalla normativa.
  • Interruzione immediata delle attività nel caso in cui il punteggio della patente scenda sotto i 15 crediti. Le attività potranno essere riprese solo una volta che i crediti saranno reintegrati.

Tabella Riepilogativa dei Requisiti e Adempimenti

Requisito/Adempimento Descrizione Modalità Scadenza
Iscrizione CCIAA Iscrizione alla Camera di Commercio Autocertificazione All'atto della domanda
Formazione Sicurezza Adempimento degli obblighi formativi Dichiarazione sostitutiva All'atto della domanda
DURC Possesso del DURC in corso di validità Autocertificazione All'atto della domanda
DVR Adozione del Documento di Valutazione dei Rischi Dichiarazione sostitutiva All'atto della domanda
DURF Possesso della certificazione della regolarità fiscale (DURF) Autocertificazione All'atto della domanda
RSPP Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Dichiarazione sostitutiva All'atto della domanda
Richiesta Patente Presentazione della domanda tramite portale INL Portale INL Dal 1° ottobre 2024

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