Piano Operativo di Sicurezza (POS): Cos'è, Come si Redige e Contenuti Minimi
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento fondamentale che tutte le imprese esecutrici devono redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere temporaneo o mobile, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Il POS è redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, in riferimento al singolo cantiere interessato, e tratta argomenti cruciali per la sicurezza dei lavoratori.
Cos'è il POS?
Il POS è definito all’articolo 89, lettera h del D.Lgs. 81/08 come “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato”.
Argomenti Trattati nel POS:
- Valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell'impresa
- Misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o contenere al massimo il rischio
- Organizzazione della sicurezza dell'impresa (lavorazioni, macchine, attrezzature, ecc.)
Il POS è un documento obbligatorio, diversamente dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che in alcuni casi non è necessario redigere.
Chi Redige e Firma il POS?
In base alle disposizioni del D.Lgs 81/2008, il Piano Operativo Sicurezza dev’essere redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro, prima dell’avvio dei lavori.
Come per il DVR deve firmarlo il Datore di Lavoro.
Quando è Obbligatorio il Piano Operativo di Sicurezza?
Il POS deve essere obbligatoriamente redatto in presenza di lavori edili o di ingegneria civile come definiti nell’Allegato X del D.Lgs. 81/08.
La normativa stabilisce che il POS è sempre obbligatorio nelle le imprese che operano, anche in subappalto, all'interno di cantieri, compresi quelli temporanei o mobili.
Il Piano Operativo di Sicurezza è previsto per tutti i cantieri di competenza di una singola impresa.
Il datore di lavoro è tenuto a detenere tale documento quando si svolgono lavori al di fuori dell’azienda mediante l’utilizzo di cantieri “temporanei o mobili”.
Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) stabilisce che il Piano operativo di sicurezza è obbligatorio, invece, per le imprese che operano (anche in subappalto) all’interno di cantieri “temporanei o mobili” in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
L’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile è riportato nell’allegato X del D.Lgs. 81/08 e stabilisce che l’obbligo di redazione del Piano operativo di sicurezza riguarda le imprese che eseguono in cantiere i seguenti lavori:
- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo o in altri materiali (comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici);
- opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;
- opere di bonifica, di sistemazione forestale (solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile);
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
POS: Quando Non è Obbligatorio?
Il Piano operativo di sicurezza non è obbligatorio quando l’attività da svolgere non si configura come cantiere temporaneo o mobile.
Sono esenti dalla tenuta del POS, per esclusione, tutti i datori di lavoro che non articolano la loro attività tramite l’utilizzo di “cantieri temporanei o mobili ex art. 96 del D.Lgs.
Il Piano operativo di sicurezza non è obbligatorio per i datori di lavoro che non configurano la loro attività come “cantiere temporaneo o mobile”.
Nella fattispecie il Piano operativo di sicurezza non è obbligatorio per:
- il lavoratore autonomo in quanto non è subordinato ad alcun datore di lavoro, ma svolge un proprio lavoro autonomamente tramite la partita IVA; ad ogni modo, il lavoratore autonomo resta comunque obbligato a fornire tutte le informazioni relative ai rischi specifici della sua attività secondo l’art.26 D.Lgs. 81/2008;
- l’impresa che subappalta il lavoro, in questo caso l’obbligo di redigere il POS spetta all’azienda subentrata in subappalto; diverso è il caso in cui a sua volta l’impresa in subappalto coinvolga un lavoratore autonomo nella gestione dei lavori, in quanto quest’ultimo non avrà l’obbligo di redigere il POS perché rientra nella categoria di lavoratore autonomo (come espresso in precedenza).
Cosa Contiene il Piano Operativo di Sicurezza?
I contenuti del POS sono stati specificati nell’Allegato XV del D.Lgs.
I contenuti minimi di tale documento sono indicati nell’Allegato XV del D.Lgs.
I contenuti minimi del POS di cui il datore di lavoro dovrĂ tenere conto nella redazione sono stabiliti allegato XV al T.U.
Contenuti Minimi del POS:
Come stabilito dall'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, i contenuti minimi del POS sono i seguenti:
- I dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, addetti antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato
- il nominativo del medico competente ove previsto
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa
- Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice
- La descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro
- L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere
- L’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza
- L’esito del rapporto di valutazione del rumore
- L’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere
- Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto
- L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
- La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere
Piano Operativo di Sicurezza: Modello Semplificato
Il Piano Operativo di Sicurezza con modello semplificato è stato introdotto dal Decreto Interministeriale 9 settembre 2014; si tratta di un modello standardizzato nato con lo scopo di semplificare gli adempimenti formali senza ridurre la tutela del lavoro.
La scelta di redigere il Piano Operativo di Sicurezza con modello semplificato o con metodologia classica è una facoltà del datore di lavoro dell’impresa esecutrice non condizionata né dal tipo di attività svolta dall’impresa né dalla tipologia di cantiere in cui è chiamata ad operare.
Il Modello semplificato di POS nasce con la finalitĂ di essere il piĂą possibile chiaro, facile da seguire e di aiuto nella corretta interpretazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.
Con il Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014 è stata introdotta la possibilità di avvalersi di un modello standardizzato per adempire all'obbligo di redazione del piano operativo della sicurezza.
La possibilità di avvalersi di questo modello non dipende dalla tipologia di azienda o dal tipo di cantiere, ma è facoltà del datore di lavoro.
Caratteristiche del POS Semplificato:
- Indicazione delle figure e dei ruoli principali per la sicurezza
- Indicazione di misure di prevenzione e protezione
- Procedure per l'attuazione di tali misure
- Indicazione dei DPI
Come Redigere un POS?
Per la redazione del POS può essere preso a riferimento il Modulo contenuto nell’Allegato I al D.I.
Fasi di Presentazione del POS
Le fasi di presentazione sono 3 e si distinguono in base ai soggetti coinvolti:
- per il committente: che deve trasmettere il piano operativo di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. Prima dell'inizio lavoro deve trasmettere il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;
- per le ditte esecutrici: il datore di lavoro deve consegnare il piano operativo all’impresa affidataria e al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) almeno 15 giorni prima dell’inizio lavori. Il Coordinatore dei lavori deve verificare l’idoneità del documento e, se lo accetta, si occupa di mettere in atto quanto previsto dal documento;
- per le ditte subappaltatrici: il datore di lavoro dell’impresa affidataria consegna il documento al titolare dell’impresa che subappalta, almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere. A questo punto è compito del titolare dell'impresa che subappalta rivolgersi al Coordinatore per l’esecuzione.
Sanzioni per Inadempienze
La mancata o incompleta elaborazione del Piano operativo di sicurezza comporta severe sanzioni: il datore di lavoro può, infatti, subire l’arresto fino a 8 mesi e una sanzione da 3.000€ a 15.000€.
| Inadempienza | Sanzione | Destinatario | Riferimenti Normativi |
|---|---|---|---|
| Mancata elaborazione del POS | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792,06€ a 7.147,67€ | Datore di lavoro, impresa affidataria e impresa esecutrice | Art. ... |
| Mancata elaborazione POS in cantieri con rischi particolari (allegato XI del D.lgs n. 81) | Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.233,65€ a 8.934,59€ | Datore di lavoro, impresa affidataria e impresa esecutrice | Art. ... |
| Assenza di uno o più elementi dell'allegato XV | Ammenda da 2.233,65€ a 4.467,30€ | Datore di lavoro, impresa affidataria e impresa esecutrice (anche familiare) | Art. ... |
| Mancata attuazione delle misure del POS | Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.792,06€ a 7.147,67€ | Datori di lavoro delle imprese esecutrici | Art. 159, comma 2, lett. ... |
| Mancata attuazione delle misure del POS (lavoratori autonomi) | Ammenda da 446,73€ a 1.786,92€ | Lavoratori autonomi | Art. 160, comma 1, lett. ... |
| Mancata verifica dell'idoneità del POS prima della trasmissione al CSE | Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 558,41€ a 2.233,65€ | Datore di lavoro dell'impresa affidataria | Art. 159, comma 2, lett. ... |
| Non aver messo a disposizione del RLS copia del POS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori | Sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41€ a 2.010,28€ | Datori di lavoro delle imprese esecutrici | Art. 159, comma 2, lett. d) |
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