Piano Operativo di Sicurezza (POS): Cos'è, Come si Redige e Quali Sono i Contenuti Minimi
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento che tutte le imprese esecutrici devono redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere temporaneo o mobile, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all’obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell’art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. Il POS è conforme a quanto disposto dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. È redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, in riferimento al singolo cantiere interessato, e tratta i seguenti argomenti:
- Valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell’impresa
- Misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o contenere al massimo il rischio
- Organizzazione della sicurezza dell’impresa (lavorazioni, macchine, attrezzature, ecc.)
Il POS è un documento obbligatorio, diversamente dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che in alcuni casi non è necessario redigere.
POS e PSC: Cosa Significa e Cosa Sono
Per la risposta possiamo far riferimento al TITOLO IV del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008). Vuoi sapere cosa significa POS e PSC e cosa sono?
POS è l’acronimo di Piano Operativo di Sicurezza e PSC è l’acronimo di Piano di Sicurezza e Coordinamento. Si tratta di due documenti per stimare i rischi delle lavorazioni di cantiere e stabilire le prevenzioni da adottare per la sicurezza dei lavoratori.
PSC e POS: Differenze
Il piano operativo di sicurezza e il piano di sicurezza e coordinamento sono entrambi documenti che contengono la valutazione dei rischi di un cantiere, tuttavia differiscono tra loro per alcuni aspetti.
La differenza tra POS e PSC riguarda il fatto che il POS è il piano per la gestione lavorativa dei cantieri, compilato dal titolare dell’impresa incaricata di svolgere i lavori, mentre il PSC è un documento tecnico compilato dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) che descrive le fasi operative dei lavori e individua le situazioni di rischio, specificando le azioni necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei pericoli e la messa in sicurezza del cantiere.
PSC e POS si differenziano per:
- Obbligatorietà: il POS è sempre obbligatorio mentre il PSC lo è solo in alcuni casi;
- Contenuti: il POS è dedicato alla valutazione e prevenzione dei rischi legati ai lavori in cantiere, mentre il PSC prende in considerazione anche rischi esterni come ad esempio il passaggio di condutture sotterranee, la presenza di una linea aerea sul cantiere o la circolazione di veicoli esterni nell’area considerata cantiere.
PSC e POS: Quando è Obbligatorio Redigerli?
Come anticipato precedentemente, la normativa stabilisce che il POS è sempre obbligatorio nelle imprese che operano, anche in subappalto, all’interno di cantieri, compresi quelli temporanei o mobili.
Il POS è previsto per tutti i cantieri di competenza di una singola impresa.
Il PSC, invece, è obbligatorio solo nei seguenti casi:
- Nei cantieri in cui sono presenti più imprese, anche non contemporaneamente (sia per lavori pubblici che privati);
- Se un’unica azienda affidataria si avvale di altre imprese per l’esecuzione.
PSC, Quando Non è Obbligatorio?
Di conseguenza, non è necessario redigere il piano di sicurezza e coordinamento nel caso in cui nel cantiere operi una sola impresa o in situazioni di emergenza.
Chi Redige il POS e il PSC
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) deve essere compilato e firmato dal titolare dell’impresa incaricata di svolgere i lavori.
Chi redige il PSC è il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), mentre la valutazione è affidata al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) che può richiedere eventuali integrazioni e verifica la corretta applicazione delle procedure di lavoro.
Il titolare dell’impresa ha la responsabilità di assicurare che le disposizioni indicate nel PSC vengano attuate e che il piano sia distribuito al RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e a tutte le figure coinvolte nella sicurezza del cantiere.
Piano Operativo di Sicurezza: Contenuti Minimi
Come stabilito dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, i contenuti minimi del POS sono i seguenti:
- I dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
- Il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere
- La specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari
- I nominativi degli addetti al pronto soccorso, addetti antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato
- Il nominativo del medico competente ove previsto
- Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- I nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere
- Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa
- Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice
- La descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro
- L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere
- L’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza
- L’esito del rapporto di valutazione del rumore
- L’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere
- Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto
- L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
- La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere
Piano Operativo di Sicurezza: Modello Semplificato
Il Piano Operativo di Sicurezza con modello semplificato è stato introdotto dal Decreto Interministeriale 9 settembre 2014; si tratta di un modello standardizzato nato con lo scopo di semplificare gli adempimenti formali senza ridurre la tutela del lavoro.
La scelta di redigere il Piano Operativo di Sicurezza con modello semplificato o con metodologia classica è una facoltà del datore di lavoro dell’impresa esecutrice non condizionata né dal tipo di attività svolta dall’impresa né dalla tipologia di cantiere in cui è chiamata ad operare.
Il Modello semplificato di POS nasce con la finalità di essere il più possibile chiaro, facile da seguire e di aiuto nella corretta interpretazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.
Sanzioni per la Mancata Elaborazione del POS
Per il POS valgano le stesse disposizioni che si applicano ai DVR in quanto ad obbligo di firma in calce al documento e apposizione di data certa. La normativa stabilisce che il POS è sempre obbligatorio nelle le imprese che operano, anche in subappalto, all'interno di cantieri, compresi quelli temporanei o mobili.
Restano tuttavia obbligati a rispettare l'art. I contenuti minimi del POS di cui il datore di lavoro dovrà tenere conto nella redazione sono stabiliti allegato XV al T.U.
Di seguito, una tabella riassuntiva delle sanzioni previste in caso di inadempienze relative al POS:
| Inadempienza | Sanzione | Destinatario | Riferimenti normativi del D.lgs n. 81/2008 |
|---|---|---|---|
| Mancata elaborazione del POS | Arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.792,06€ a 7.147,67€ | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrice | Art. |
| Mancata elaborazione POS in cantieri in presenza di rischi particolari (allegato XI del D.lgs n. 81) | Arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.233,65€ a 8.934,59€ | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrice | Art. |
| Assenza uno o più degli elementi di cui all'allegato XV | Ammenda da 2.233,65€ a 4.467,30€ | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrici (anche familiare) | Art. |
| Mancata attuazione delle misure del POS | Arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da 2.792,06€ a 7.147,67€ | Datori di lavoro delle imprese esecutrici | Art. 159, comma 2, lett. |
| Mancata attuazione delle misure del POS | Ammenda da 446,73€ a 1.786,92€ | Lavoratori autonomi | Art. 160, comma 1, lett. |
| Mancata verifica dell'idoneità del POS delle imprese esecutrici prima della trasmissione degli stessi al CSE | Arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da 558,41€ a 2.233,65€ | Datore di lavoro dell'impresa affidataria | Art. 159, comma 2, lett. |
| Non aver messo a disposizione del RLS copia del POS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori | Sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41€ a 2.010,28€ | Datori di lavoro delle imprese esecutrici | Art. 159, comma 2, lett. d) |
Esempio di Schede di Lavorazione Incluse nel POS
Di seguito sono riportati alcuni esempi di schede di lavorazione incluse nel POS:
- ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE
- CONSOLIDAMENTI STRUTTURE
- CONSOLIDAMENTI TERRENI
- DEMOLIZIONI TAGLI RIMOZIONI
- IMPERMEABILIZZAZIONI
- IMPIANTI
- IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI
- OPERE DI URBANIZZAZIONE
- OPERE IDRAULICHE DEPURAZIONE
- OPERE INTERNE
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