Regolamento Regionale sull'Invarianza Idraulica in Lombardia: Normative e Modifiche

La Regione Lombardia ha introdotto normative fondamentali per la tutela del territorio, con particolare attenzione all'invarianza idraulica e idrologica.

Quadro Normativo

Le leggi in vigore comprendono:

  • Regolamento regionale 28 marzo 2025, n. 3
  • Regolamento regionale 19 aprile 2019, n. 8

Questi regolamenti rappresentano modifiche successive al Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, che disciplina l’invarianza idraulica e idrologica in Lombardia.

Sul BURL del 1 aprile 2025 sono state pubblicate le modifiche al Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12/2005). Questa è la seconda modifica.

Si informa che sul BURL di lunedì 27 novembre 2017 n. 48 (Supplemento) è stato pubblicato il Regolamento regionale 23 novembre 2017 n. 7, recante “Criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12/2005)”.

Legge Regionale n. 4/2016

Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia del 18 marzo 2016, è entrata in vigore la nuova Legge regionale 15 marzo 2016 - n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua". Scopo principale della legge è la tutela dei cittadini e delle attività economiche, attraverso iniziative capaci di mettere in sicurezza il territorio e di intervenire sull'attenuazione del livello di rischio idrogeologico.

La legge specifica e disciplina le attività di competenza di Regione Lombardia riguardanti la difesa del suolo e la gestione dei corsi d'acqua e del demanio idrico nel territorio regionale (art. 3), fra cui, in particolare:

  • Predisposizione e approvazione dei programmi di intervento in materia di difesa del suolo.
  • Attuazione della pianificazione di bacino, per quanto riguarda il recepimento degli indirizzi nel settore territoriale ed urbanistico.
  • Progettazione e realizzazione delle opere di difesa del suolo.
  • Predisposizione della pianificazione regionale in materia di tutela delle acque.
  • Progettazione e realizzazione di interventi per la riqualificazione fluviale e per il recupero e la valorizzazione delle fasce fluviali in relazione alla loro funzione di laminazione delle piene.

La legge stabilisce, inoltre, gli strumenti utili per assicurare la piena operatività alle attività regionali e il conseguimento degli obiettivi generali di difesa del suolo, gestione del demanio idrico fluviale e riassetto idraulico e idrogeologico del territorio lombardo.

I principali temi che la legge affronta sono:

  • Gestione coordinata del reticolo idrico minore, di competenza comunale, e dei reticoli principali e consortili (art. 5). Viene introdotto il principio della funzione di polizia idraulica esercitata in forma associata fra Comuni. Si sottolinea come le autorità idrauliche che gestiscono i reticoli idrici principali, minore e consortile, debbano garantire la gestione coordinata dei reticoli di interesse comune nei rispettivi territori, secondo gli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
  • Realizzazione di un sistema integrato di banche dati, archivi informatizzati e procedure telematiche, al fine di realizzare un quadro regionale delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idrico fluviale, che costituirà parte integrante del sistema informativo territoriale regionale (art. 6). Nell'ambito del quadro regionale delle conoscenze, si inserisce anche una specifica banca dati delle infrastrutture tecnologiche e delle reti infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico regionale e con le relative aree demaniali.
  • Norme in materia di polizia idraulica, fra cui la disciplina dell'uso del territorio compreso nelle fasce di rispetto (stabilita non inferiore ai 10 m) del reticolo idrico principale e minore. Le norme riguardano sia gli interventi di nuova edificazione che le opere e le occupazioni esistenti (art. 10 e 11).
  • Manutenzione diffusa del territorio, dei corsi d'acqua, delle opere di difesa del suolo. La Regione promuove e finanzia la manutenzione delle opere di difesa del suolo necessarie a garantire la mitigazione del rischio idrogeologico, al fine di difendere prioritariamente i centri abitati e le infrastrutture strategiche (art. 19).
  • Riordino delle funzioni conferite ai consorzi di bonifica e ad AIPO. Al fine di una migliore razionalizzazione e coordinamento delle funzioni di competenza in materia territoriale e idrogeologica, nonché per assicurare più efficaci misure di salvaguardia e di valorizzazione del territorio, la Regione disciplina l'esercizio di nuovi funzioni da parte dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo (art. 29) e l'esercizio da parte di AIPO di funzioni in materia di gestione del sistema idroviario del Po e delle acque collegate (art. 31).

La realizzazione di interventi di riqualificazione e di rinaturazione dei corsi d'acqua, viene incentivata al fine del miglioramento della sicurezza idraulica del territorio e del perseguimento degli obiettivi di qualità previsti per i corsi d'acqua (art. 20).

Come già comunicato con la news del 24 marzo 2016 prot. n. 494/PB/av, la Legge regionale n. 4/2016 in materia di difesa del suolo aveva modificato la Legge regionale n. 12/2015 sul Governo del Territorio, prevedendo l’art. 58 Bis Della Lr 12/2005.

Invarianza Idraulica e Idrologica

La novità principale introdotta dalla legge è il concetto di invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile (art. 7). Al fine di prevenire e mitigare i fenomeni di esondazione e di dissesto idrogeologico provocati dall'incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli e, conseguentemente, di contribuire ad assicurare elevati livelli di salvaguardia idraulica e ambientale, gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi comunali recepiscono il principio di invarianza idraulica e idrologica per le trasformazioni d'uso del suolo.

Il principio di invarianza idraulica e idrologica stabilisce che sia le portate che i volumi di deflusso meteorico scaricate dalle nuove aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non siano maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione. I principi di invarianza idraulica e idrologica si applicano a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione.

I Piani di Governo del Territorio devono recepire tali principi all'interno del Documento di Piano e del Piano dei Servizi. I regolamenti comunali, sulla base di criteri e metodi stabiliti da un apposito regolamento regionale, che dovrà essere approvato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, disciplinano le modalità per il conseguimento dell'invarianza idraulica e idrologica.

Il Regolamento di cui trattasi dà attuazione a quanto previsto dallo stesso art. 58 bis, indicando ai Comuni modalità di conseguimento dell’invarianza idraulica e idrologica secondo i criteri e metodi stabiliti dallo stesso Regolamento regionale che dovranno essere recepite nei regolamenti edilizi dei singoli Comuni.

Ambito di Applicazione e Interventi

Pertanto le previsioni contenute nel R. R. n. 7/2017 rispecchiano un cambio di paradigma: dalla semplice mitigazione del rischio idraulico a una gestione integrata delle acque meteoriche con un’ottica sostenibile e multifunzionale.

Entrando nel merito del provvedimento l’art. 3, in base a quanto previsto dall’art. 58 bis della L. R. n. 12/2005, disciplina il campo di applicazione del Regolamento che riguarda gli interventi di nuova costruzione, quelli di demolizione, totale o parziale, fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie urbanizzata preesistente, nonché gli interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione.

L’ambito di applicazione si estende anche a:

  • Impianti agri-voltaici o fotovoltaici che riducono la permeabilità del suolo
  • Nuove discariche e ampliamenti di discariche esistenti
  • Interventi con scarico diretto a lago (con condizioni)

Maggiore dettaglio sulle esclusioni e esenzioni (ad es.

Tipologie di Interventi Edilizi

Nell’ambito degli interventi edilizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si includono:

  1. Interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001.
  2. Interventi di nuova costruzione, così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r. 380/2001.
  3. Interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r. 380/2001.
  4. Interventi relativi alla realizzazione di opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-ter), del d.p.r. 380/2001.

Sono inclusi anche:

  • Installazione dei pannelli di impianti agri-voltaici o fotovoltaici con caratteristiche costruttive o anche di posa tali da comportare una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione, purché con superficie maggiore di 150 mq, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

L’art. 14 prevede la realizzazione da parte di ciascun Comune di uno studio di gestione del rischio idraulico che deve essere recepito nel Piano di Governo del Territorio al momento della revisione di quest’ultimo ai sensi della L.R. 31/2014.

Gestione delle Acque Piovane

L’art. 5 del Regolamento disciplina i sistemi di controllo e di gestione delle acque piovane, stabilendo che questa deve avvenire, se possibile, garantendo l’infiltrazione, l’evapotraspirazione e il riuso. La realizzazione di uno scarico delle acque pluviali in un ricettore è dovuta in caso di capacità di infiltrazione dei suoli inferiore rispetto all’intensità delle piogge più intense. Il medesimo scarico deve avvenire a valle di invasi di laminazione dimensionati per rispettare le portate massime ammissibili indicate dal Regolamento e differenziate in ragione della criticità idraulica del Comune in cui si realizzerà l’intervento.

Una delle innovazioni più significative è l’introduzione esplicita delle Nature Based Solutions (NBS) come opzione prioritaria nella gestione delle acque piovane (modifiche agli artt. 2, 3, 4).

L’attuazione del principio dell’invarianza idraulica e idrologica mediante il ricorso a soluzioni basate sulla natura o a sistemi di drenaggio urbano sostenibile, ove ritenute, caso per caso, fattibili e adeguate, concorre, altresì, all’incremento della sostenibilità dei sistemi urbani, alla mitigazione del fenomeno ‘isola di calore urbano’ e alla tutela della biodiversità, secondo quanto previsto all’articolo 55, comma 2, della l.r. n. 31/2014.

Classificazione degli Interventi

Gli artt. 7, 8 e 9 disciplinano la classificazione degli interventi di invarianza idraulica e idrologica, partendo dall’indicazione dei valori massimi ammissibili della portata meteorica scaricabile nei ricettori, che è differenziata a seconda della criticità idraulica dei Comuni. Questi, infatti, sono stati suddivisi in tre Aree (alta, media e bassa criticità) come indicato nell’Allegato B del Regolamento. Le modalità di calcolo definite agli artt. 10, 11, 12 e 13, consentono ai progettisti di dimensionare correttamente le opere di invarianza idraulica.

La "superficie interessata dall’intervento" è definita come la somma delle superfici di una porzione di territorio che vengono trasformate attraverso uno o più interventi che richiedono, singolarmente o complessivamente, l’applicazione delle misure di invarianza idraulica e idrologica di cui all’articolo 3.

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