Rifacimento Bagno e Normativa sull'Edilizia Libera in Italia
Sovente, specialmente per i vecchi fabbricati, si rende necessario procedere con degli interventi edilizi nel bagno interno all’abitazione. Generalmente le opere previste consistono nel rifare (demolire e ricostruire) pavimenti, rivestimenti, sostituire i sanitari e rifare l’impianto idraulico limitatamente alle condotte di adduzione e scarico poste all’interno del bagno medesimo. Per tali interventi generalmente la proprietà provvederà a richiedere le detrazioni fiscali.
La domanda che ci viene rivolta frequentemente è se occorre presentare un titolo edilizio per la ristrutturazione del bagno all’interno dell’appartamento. Premesso che se ci sono variazioni degli spazi interni (ampliamento bagno, spostamento delle aperture di porte e finestre, costruzione di tramezzi) va sempre presentata una CILA o una SCIA edilizia, il dubbio si pone se l’intervento non modifica l’ampiezza degli spazi, ma si limita a una riqualificazione e adeguamento degli spazi esistenti.
Quando si parla di ristrutturazione del bagno?
Quando si parla di ristrutturazione del bagno, ci si riferisce a interventi che possono comprendere: sostituzione dei sanitari, pavimenti e rivestimenti, realizzazione della doccia al posto della vasca (o viceversa), rifacimento completo dell’impianto idrico sanitario ed elettrico, tinteggiatura delle pareti e del soffitto.
Gli interventi elencati possono essere distinti in lavori di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.
Manutenzione Ordinaria
La manutenzione ordinaria non comporta modifiche strutturali agli edifici o agli impianti. I lavori consistenti nella semplice sostituzione di sanitari, rubinetteria e piastrelle o nella tinteggiatura delle pareti rientrano tra quelli di manutenzione ordinaria.
Per la realizzazione di questi tipi di intervento non è richiesto uno specifico titolo abilitativo poiché si tratta di lavori classificabili come opere di edilizia libera. Tuttavia, alcuni Comuni potrebbero richiedere anche per tali opere una semplice Cil, per la quale non è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato.
Manutenzione Straordinaria
La manutenzione straordinaria coinvolge modifiche significative alla struttura o ai sistemi esistenti. Questo tipo di intervento potrebbe includere la ridefinizione della disposizione dei sanitari, l’installazione di sanitari e cabine doccia di dimensioni diverse e altre modifiche sostanziali. In particolare una ridefinizione degli impianti, con modifica della disposizione dei sanitari e loro utilizzo (ad esempio sostituzione della vasca con la doccia).
Quando la ristrutturazione del bagno implica la sostituzione di tubazioni di adduzione o scarico, impianti elettrici e massetto, si tratta di una manutenzione straordinaria che richiede la presentazione della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata).
Come riportato nelle disposizioni del Decreto SCIA 2 (dlgs n. 222 del 25 novembre 2016), la realizzazione e integrazione di servizi igienico sanitari sono opere di manutenzione straordinaria soggette a CILA.
Per quanto il glossario citato indica i lavori di riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione degli apparecchi sanitari e degli scarichi degli impianti igienici e idro-sanitari come ricadenti nell’edilizia libera, tuttavia è rappresentabile che il rifacimento strutturale del bagno, con smantellamento del preesistente e integrale sostituzione di piastrellatura e sanitari, unitamente al rifacimento delle condutture e degli scarichi che compongono l’impianto idraulico al servizio del bagno stesso, costituisca intervento di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3 comma 1 lettera b) e all’articolo 6-bis Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia, Tue; perché intervento volto, mediante tali modifiche, a realizzare e ad integrare i servizi igienico-sanitari.
In conclusione, vista la competenza regionale in ambito urbanistico sopra accennata, è opportuna la verifica presso il Comune di riferimento del titolo abilitativo richiesto (se richiesto); dovendosi precisare che anche gli interventi in edilizia libera possono accedere alle detrazioni fiscali previste dall’ordinamento.
CILA per la ristrutturazione del bagno: esempi pratici
Alcuni interventi di ristrutturazione del bagno che non richiedono la presentazione della CILA includono:
- Sostituzione dei sanitari vecchi;
- Trasformazione della vasca inutilizzata in una doccia;
- Tinteggiatura delle pareti.
D’altra parte, alcuni esempi pratici di lavori di ristrutturazione del bagno che richiedono la presentazione della CILA sono:
- Sostituzione totale degli impianti;
- Realizzazione di nuove condutture.
Detrazioni Fiscali per la ristrutturazione del bagno
I lavori di ristrutturazione del bagno possono essere soggetti a detrazioni fiscali, in base alla tipologia di intervento che si deve effettuare. In merito, l’agevolazione prevista è del 50% delle spese sostenute per i lavori edili eseguiti entro il limite di 96.000 euro.
Tuttavia, va precisato che se le opere sono di manutenzione ordinaria non sarà possibile usufruire della detrazione a meno che non facciano parte di un intervento edilizio più complesso. Così ad esempio se si sostituiscono le piastrelle del bagno, tale intervento è di manutenzione ordinaria che come tale non è detraibile. Tuttavia, se viene realizzato a seguito di un lavoro più grande come il rifacimento degli impianti può rientrare nella detrazione al 50%.
Anche rifare il bagno con interventi di ristrutturazione finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche e alla facilitazione della mobilità interna per persone portatrici di handicap, rientra nella detrazione fiscale.
Per potere beneficiare del bonus ristrutturazione occorre indicare i dati catastali dell’immobile nella dichiarazione dei redditi.
Per l’acquisto dei mobili destinati all’arredo del bagno è possibile richiedere la detrazione fiscale del 50%, per un tetto massimo di spesa di 5.000 €. Tuttavia per poter usufruire dell’agevolazione è necessario che l’acquisto dei mobili sia contestuale agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia dell’immobile. Il bonus mobili e il bonus ristrutturazione sono strettamente collegati tra loro in quanto il primo non può essere fruito in assenza del secondo.
Nel caso in cui il regolamento edilizio comunale non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di tale intervento (edilizia libera), il contribuente deve comunque predisporre e conservare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ex articolo 47 del Dpr 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e venga attestata la circostanza che gli interventi rientrano fra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, a norma della normativa edilizia vigente.
Bonus Idrico
Chi non intende effettuare lavori di ristrutturazione nel bagno ma ha la necessità di sostituire soltanto i sanitari e le rubinetterie, può beneficiare del bonus idrico. Grazie a questa agevolazione è possibile ottenere fino a 1.000, il 50% della spesa sostenuta. Non ci sono limiti ISEE.
Tabella riassuntiva dei titoli abilitativi per la ristrutturazione del bagno
| Tipo di intervento | Titolo Abilitativo | Detrazioni Fiscali |
|---|---|---|
| Sostituzione sanitari, tinteggiatura | Edilizia Libera (eventuale CIL) | No (a meno che non sia parte di un intervento più ampio) |
| Rifacimento impianti, sostituzione tubature | CILA | Sì (Bonus ristrutturazione 50%) |
| Eliminazione barriere architettoniche | CILA | Sì (Bonus ristrutturazione 50%) |
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