Bagni Disabili: Normativa, Misure e Progettazione

Ancora oggi, le barriere architettoniche rappresentano un ostacolo quotidiano che può limitare l’indipendenza degli utenti. La normativa sui bagni per disabili, in Italia, è costituita da un D.P.R. e soprattutto dal Decreto Ministeriale che la attua, nonché dalla circolare emanata subito dopo dal medesimo ministero.

Le normative che regolano la progettazione e la conseguente costruzione o ristrutturazione in edifici pubblici e privati si sono evolute notevolmente negli ultimi trenta anni. Questo è dovuto all’acquisizione di una maggiore coscienza sociale e alla consapevolezza che è diritto di ogni persona, indipendentemente dalle sue condizioni, poter accedere ad ambienti e servizi. Quindi, una visione progettuale più ampia, che non immagini ambienti per "minorati", ma che sia rivolta a tutti, capace di offrire al progettista stimoli per costruire in maggiore aderenza alle esigenze dell’uomo.

È questa la prospettiva con cui oggi dovrebbe affrontarsi tutta la problematica progettuale rivolta a disabili ed anziani, secondo un concetto per cui la condizione di normodotato di oggi si trasformerà con il tempo, naturalmente e non per motivi traumatici.

L’industria ha corrisposto a questa evoluzione culturale con la produzione di ausili sempre più tecnicamente validi, studiati per le diverse situazioni, esteticamente curati, inseribili in ogni ambiente, ed ha reso possibile anche un’evoluzione delle normative, che possono indicare ormai linee di indirizzo e non fermarsi a dettare regole statiche superate dalla continua evoluzione della produzione.

La legislazione nazionale è integrata da Disposizioni di Regioni, Province e Comuni che, pur riferendosi alle leggi vigenti, in forme diverse in quanto a contenuti e campi di applicazioni, costituiscono comunque un complesso normativo che deve essere rispettato in fase di progettazione ed esecuzione delle opere.

Normativa di Riferimento

Vediamo la normativa bagni disabili.

Nello specifico, ci riferiamo a:

  • D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (che abroga il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384) - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
  • Decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
  • Circolare ministeriale n. 1669 del 22/06/1989 - Ministero Lavori Pubblici - Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13.
  • Legge 13/89 - disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Precisiamo subito che la normativa non richiede un bagno riservato, ad uso esclusivo delle persone con disabilità. Il bagno accessibile non deve essere un bagno ‘speciale’ utilizzato dai disabili, ma un bagno utilizzabile “anche” da chi ha maggiori difficoltà o particolari esigenze.

Quando possibile, dove è prevista la divisione per sessi, è bene che ce ne sia uno accessibile sia per gli uomini che per le donne.

Elementi Essenziali di un Bagno per Disabili

Gli elementi necessari per progettare correttamente un ‘bagno tipo’ per disabili sono:

  • WC
  • Corrimano orizzontale
  • Porta con anta scorrevole o con apertura a libro
  • Segnaletica situata sulla porta (lato esterno)
  • Appoggio ribaltabile
  • Lavabo con installazione ad altezza max 80 cm dal pavimento, sifone da incasso, tubo di scarico flessibile e rubinetteria con leva
  • Specchio con installazione ad altezza compresa tra 90 e 180 cm da terra.

Dimensioni Minime e Spazi di Manovra

Sebbene non ci sia una vera e propria normativa che definisca con precisione le dimensioni minime di un bagno per disabili, i vincoli progettuali impongono una misura minima di 180cm x 180cm. Le nuove normative richiedono uno spazio minimo di 200x200 cm per i bagni destinati alle persone con disabilità.

Nel dimensionamento dei locali e nella collocazione degli arredi è indispensabile tenere conto degli ingombri minimi relativi alle diverse disabilità. Gli spazi minimi d’ingombro possono variare in funzione del tipo di ausili necessari agli spostamenti:

  • Una persona che per camminare utilizza il bastone, necessita di uno spazio d’ingombro di larghezza non inferiore a 70-75 cm.
  • Una persona che utilizza le stampelle, o altri sostegni, richiede una dimensione variabile da 80 ai 95 cm.

A seconda del modello e delle modalità d’uso, la carrozzina necessita di spazi diversi:

  • Se spinta da un assistente richiede, per un movimento in linea retta, una larghezza netta minima dello spazio d’ingombro di 80 cm (85 cm per carrozzine più larghe).
  • Se spostata autonomamente dal disabile, in considerazione dell’ingombro dei gomiti o della difficoltà di procedere in maniera perfettamente rettilinea, lo spazio di ingombro minimo diventa di 90 cm.

Va ricordato che alcune persone disabili, per indossare o togliere indumenti e/o apparecchi per gli arti inferiori, hanno bisogno di uno spazio minimo, dall’estremità del sedile al più vicino ostacolo frontale, di 65-75 cm.

Nel progettare un bagno per disabili è opportuno prevedere cerchi di rotazione (cioè spazi funzionali a un giro di 360°) di 150-170 cm di diametro; tali dimensioni infatti soddisfano un’ampia casistica. Spazio di manovra in corridoi e passaggi: almeno 150 cm di diametro per consentire una rotazione completa della carrozzina.

Per un bagno con sviluppo a pianta regolare è indispensabile che i servizi siano distanziati tra loro in maniera opportuna, di circa 80 cm quando posti l’uno dinanzi all’altro.

Caratteristiche Specifiche dei Sanitari

WC

Il WC deve avere altezza della seduta a 45/50 cm, preferibile del tipo sospeso, deve sporgere dal muro 75/80 cm per l'accostamento della carrozzina e posizionato a 40 cm dalla parete con spazio di manovra dall'asse minimo 100cm, sono da prevedere maniglioni orizzontali su un lato e ideale una barra ribaltabile sull'altro, posti a 80 cm, pulsante di scarico e portarotolo in posizioni comode e facilitate - obbligo di campanello. Più alti dei comuni sanitari (seduta a 42/45 cm da terra) per agevolare l’alzata e la seduta, il wc del tipo sospeso deve sporgere dal muro 75/80 cm per l’accostamento della carrozzina e deve essere posizionato sulla parete opposta alla porta.

L’asse della tazza deve essere posto ad una distanza minima di 140 cm dalla parete laterale sinistra e ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale destra.

Il bordo anteriore deve essere posto a cm 75/180 dalla parete posteriore.

Lavabo

Il lavabo deve essere di tipo a mensola, con bordo anteriore a 80 cm dal pavimento. Il piano lavabo deve essere posto ad un’altezza di 80 cm dal pavimento. Il lavabo deve essere del tipo a mensola.

Lo spazio di avvicinamento deve essere di 80 cm, il rubinetto deve essere del "tipo a leva" e lo specchio deve essere fruibile per tutti (bambini o chi seduto su sedia rotelle) quindi o abbassato vicino a bordo o reclinabile.

Le tubazioni di carico e scarico dell’acqua devono essere sotto traccia per evitare ingombri sotto il lavabo.

Il piano superiore deve essere posto a cm 80 dal piano di calpestio.

Nel 2024, le normative includono requisiti per migliorare l'accessibilità sensoriale. Gli aggiornamenti del 2024 prevedono un range più specifico per l'altezza di lavabi, specchi e accessori, compreso tra 85 e 95 cm dal pavimento.

Doccia

In caso di doccia, il piatto deve essere filo pavimento e consigliato un sedile posto a 50 cm da terra e prevedere maniglioni posti a 80 cm. Deve essere a pavimento.

Corrimano

Il locale deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo fissato lungo l’intero perimetro del locale (escluso lo spazio interessato dal lavabo e dalla porta). Il corrimano deve essere fissato all’altezza di 80 cm dal pavimento e ad una distanza di 5 cm dalla parete.

Nei contesti pubblici e in alcune strutture private, la presenza di un antibagno è obbligatoria.

Porta

Larghezza porta disabili: un accesso facilitato è essenziale per garantire la fruibilità del bagno. La misura minima della porta di un bagno per disabili è fissata in 85 cm con apertura verso l’esterno. È consigliata porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato.

Altre Considerazioni

  • Pavimento: Per ridurre il rischio di cadute è opportuno utilizzare delle pavimentazioni che abbiano caratteristiche antisdrucciolo. Le nuove normative rafforzano l'obbligo di utilizzare materiali antiscivolo per pavimenti e superfici, con specifiche più stringenti riguardo alla loro resistenza e durata nel tempo.
  • Serratura: La serratura del bagno (del tipo “a nottolino”, ossia con una manopola da girare e non con la chiave) deve essere ampia in modo da poter essere azionata con facilità (anche da chi ha difficoltà alle mani) e, inoltre, in caso di emergenza deve poter essere aperta dall’esterno da parte di chi fornisce i soccorsi.
  • Tecnologia Assistita: Una delle innovazioni più rilevanti è l'integrazione della tecnologia assistita. Le nuove normative richiedono l'installazione di sistemi di chiamata di emergenza facilmente raggiungibili da qualsiasi punto del bagno, migliorando significativamente la sicurezza degli utenti.
  • Formazione del Personale: Le normative del 2024 stabiliscono che il personale addetto alla pulizia e alla manutenzione dei bagni deve ricevere una formazione specifica sull'uso e la manutenzione delle attrezzature per disabili.

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