Studio di Compatibilità Idraulica in Sardegna: Normativa e PAI
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) rappresenta uno strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo ai fini della pianificazione e programmazione delle azioni e delle norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio idrogeologico individuato sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio regionale. È stato redatto ai sensi della legge n. 183/1989 e del decreto-legge n. 180/1998, e approvato con decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10/07/2006.
Le perimetrazioni individuate nell’ambito del P.A.I. delimitano le aree caratterizzate da elementi di pericolosità idrogeologica, dovute a instabilità di tipo geomorfologico o a problematiche di tipo idraulico, sulle quali si applicano le norme di salvaguardia contenute nelle Norme di Attuazione del Piano. Queste ultime si applicano anche alle aree a pericolosità idrogeologica le cui perimetrazioni derivano da studi di compatibilità geologica-geotecnica e idraulica, predisposti ai sensi dell’art.8 comma 2 delle suddette Norme di Attuazione, e rappresentate su strati informativi specifici.
Nel navigatore cartografico dedicato al PAI è pubblicato anche il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 della legge 19 maggio 1989 n. 183, quale Piano Stralcio del Piano di Bacino Regionale relativo ai settori funzionali individuati dall’art. 17, comma 3 della L. 18 maggio 1989, n. 183.
Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti le fasce fluviali. Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali costituisce un approfondimento ed una integrazione necessaria al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in quanto è lo strumento per la delimitazione delle regioni fluviali funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli ed industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.
Riferimenti Normativi del PAI
Il Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del bacino unico della Regione Sardegna (PAI) è stato redatto, adottato e approvato ai sensi di diverse normative, tra cui:
- Legge 18.5.1989, n. 183: “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.
- Decreto legge 11.6.1998, n. 180: “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito con modificazioni dalla legge 3.8.1998, n. 267.
- Decreto legge 12.10.2000, n. 279: 'Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali', convertito con modificazioni dalla legge 11.12.2000, n. 365.
- D.P.C.M. 29 settembre 1998: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180”.
- Legge della Regione Sardegna 22.12.1989, n. 45: “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”, e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 67 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”.
- Direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.
Le disposizioni delle Norme di Attuazione disciplinano il coordinamento tra il PAI e i contenuti e le misure del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF). Ogni qualvolta si riferiscono al PAI si intendono riferite anche al PGRA ed al PSFF.
Finalità del PAI
Nelle aree di pericolosità idraulica e di pericolosità da frana il PAI ha le finalità di:
- Garantire nel territorio della Regione Sardegna adeguati livelli di sicurezza di fronte al verificarsi di eventi idrogeologici e tutelare quindi le attività umane, i beni economici ed il patrimonio ambientale e culturale esposti a potenziali danni.
- Inibire attività ed interventi capaci di ostacolare il processo verso un adeguato assetto idrogeologico di tutti i sottobacini oggetto del piano.
- Costituire condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione degli ambienti fluviali e di riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto.
- Stabilire disposizioni generali per il controllo della pericolosità idrogeologica diffusa in aree non perimetrate direttamente dal piano.
- Impedire l’aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico esistenti alla data di approvazione del piano.
- Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a prevenire effetti negativi di attività antropiche sull’equilibrio idrogeologico dato, rendendo compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità idraulica e da frana individuate dal piano.
- Rendere armonico l’inserimento del PAI nel quadro della legislazione, della programmazione e della pianificazione della Regione Sardegna attraverso opportune previsioni di coordinamento.
- Offrire alla pianificazione regionale di protezione civile le informazioni necessarie sulle condizioni di rischio esistenti.
- Individuare e sviluppare il sistema degli interventi per ridurre o eliminare le situazioni di pericolo e le condizioni di rischio, anche allo scopo di costituire il riferimento per i programmi triennali di attuazione del PAI.
- Creare la base informativa indispensabile per le politiche e le iniziative regionali in materia di delocalizzazioni e di verifiche tecniche da condurre sul rischio specifico esistente a carico di infrastrutture, impianti o insediamenti.
Contenuti del PAI
Sono quindi contenuti nel PAI:
- L’individuazione e la delimitazione delle aree con pericolosità idraulica e con pericolosità da frana molto elevata, elevata, media e moderata.
- La rilevazione degli insediamenti, dei beni, degli interessi e delle attività vulnerabili nelle aree pericolose allo scopo di valutarne le specifiche condizioni di rischio.
- L’individuazione e la delimitazione delle aree a rischio idraulico e a rischio da frana molto elevato, elevato, medio e moderato.
- Le norme di attuazione orientate sia verso la disciplina di politiche di prevenzione nelle aree di pericolosità idrogeologica allo scopo di bloccare la nascita di nuove situazioni di rischio sia verso la disciplina del controllo delle situazioni di rischio esistenti nelle stesse aree pericolose allo scopo di non consentire l’incremento del rischio specifico fino all’eliminazione o alla riduzione delle condizioni di rischio attuali.
- Lo sviluppo tipologico, la programmazione e la specificazione degli interventi di mitigazione dei rischi accertati o di motivata inevitabile rilocalizzazione di elementi a rischio più alto.
- Nuove opere e misure non strutturali per la regolazione dei corsi d’acqua del reticolo principale e secondario, per il controllo delle piene, per la migliore gestione degli invasi, puntando contestualmente alla valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali.
- Nuove opere e misure non strutturali per la sistemazione dei versanti dissestati e instabili privilegiando modalità di intervento finalizzate alla conservazione e al recupero delle caratteristiche naturali dei terreni.
- Il tracciamento di programmi di manutenzione dei sistemi di difesa esistenti e di monitoraggio per controllare l’evoluzione dei dissesti.
Applicazione del PAI
Il PAI si applica nel bacino idrografico unico regionale della Regione Sardegna, corrispondente all’intero territorio regionale, comprese le isole minori, suddiviso nei seguenti sette sottobacini:
- sub-bacino n.1 Sulcis
- sub-bacino n.2 Tirso
- sub-bacino n.3 Coghinas-Mannu-Temo
- sub-bacino n.4 Liscia
- sub-bacino n.5 Posada-Cedrino
- sub-bacino n.6 Sud-Orientale
- sub-bacino n.7 Flumendosa-Campidano-Cixerri
Il PAI:
- prevede nel Titolo II delle presenti norme linee guida, indirizzi, azioni settoriali, norme tecniche e prescrizioni generali per la prevenzione dei pericoli e dei rischi idrogeologici nel bacino idrografico unico regionale e nelle aree di pericolosità idrogeologica;
- disciplina le aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1);
- disciplina le aree di pericolosità da frana molto elevata (Hg4), elevata (Hg3), media (Hg2) e moderata (Hg1).
Con l’esclusiva finalità di identificare ambiti e criteri di priorità tra gli interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici nonché di raccogliere e segnalare informazioni necessarie sulle aree oggetto di pianificazione di protezione civile il PAI delimita le seguenti tipologie di aree a rischio idrogeologico ricomprese nelle aree di pericolosità idrogeologica:
- le aree a rischio idraulico molto elevato (Ri4), elevato (Ri3), medio (Ri2) e moderato (Ri1);
- le aree a rischio da frana molto elevato (Rg4), elevato (Rg3), medio (Rg2) e moderato (Rg1).
Il PAI disciplina inoltre zone non delimitate nella cartografia di piano ma caratterizzate da pericolosità idrogeologica significativa ed individuate tipologicamente nell’articolo 26. Il PAI contiene nel Titolo II delle presenti norme disposizioni generali di indirizzo per il controllo degli usi del territorio nelle aree di pericolosità idrogeologica potenziale non delimitate nella cartografia di piano.
Efficacia e Valore del PAI
Il PAI è stato adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 54/33 del 30/12/2004 ed approvato in via definitiva con decreto del Presidente della Regione n.67 del 10.07.2006 con tutti i suoi elaborati descrittivi e cartografici.
Il PAI ha valore di piano territoriale di settore e, in quanto dispone con finalità di salvaguardia di persone, beni, ed attività dai pericoli e dai rischi idrogeologici, prevale sui piani e programmi di settore di livello regionale.
I Comuni e le altre Amministrazioni interessate provvedono a riportare alla scala grafica della strumentazione urbanistica vigente i perimetri delle aree a rischio (R4, R3, R2) e delle aree pericolose (H4, H3, H2) e ad adeguare contestualmente le norme dello strumento urbanistico. Qualora in sede di traslazione delle indicazioni del PAI sugli strumenti urbanistici esistenti vengano evidenziati, attraverso analisi di maggiore dettaglio ovvero accertamenti tecnici condotti in sede locale, situazioni indefinite o per le quali si renda necessaria una definizione di scala non presente negli elaborati del PAI, i Comuni procedono ai sensi dell’art. 37 delle presenti Norme.
In sede di redazione e/o di adeguamento dei PUC e degli altri strumenti urbanistici, le Amministrazioni interessate introducono nelle norme dello strumento urbanistico le limitazioni d’uso prescritte dal PAI per gli ambiti a pericolosità idraulica o da frana ed effettuano la verifica della programmazione urbanistica con le condizioni di dissesto idrogeologico presenti o potenziali evidenziati dal PAI.
I Comuni sono tenuti ad inserire nei certificati di destinazione urbanistica riguardanti i terreni ricadenti all’interno delle aree con pericolosità idraulica e di frana l’esistenza delle limitazioni edificatorie prescritte dal PAI per le stesse aree.
Dalla data di individuazione di nuove aree di pericolosità i Comuni, gli altri enti locali e territoriali e tutti i soggetti pubblici interessati dall’ordinamento regionale sospendono i procedimenti amministrativi in materia di interventi ed opere che risultano in contrasto o non compatibili con il contenuto del PAI e delle norme di attuazione.
Nelle aree di pericolosità idrogeologica delimitate dal PAI non è consentita sanatoria né accertamento di conformità delle opere abusive realizzate dopo l’approvazione del PAI nelle aree in cui il Piano prevede il divieto di edificare, conformemente con quanto stabilito dall’art. 33 della legge n. 47/1985.
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