Telecamera Nascosta in Bagno: Cosa Dice la Normativa Italiana

La domanda se si può mettere una telecamera nel bagno dei dipendenti merita un approfondimento, per capire bene cosa è consentito al datore di lavoro e cosa, invece, gli è vietato di fare in modo assoluto. Lavori come commessa in un supermercato e un giorno, recandoti ai servizi igienici, noti la presenza di un obiettivo montato sul soffitto. Insospettita, ti informi e scopri che lo ha collocato lì il datore di lavoro, per imprecisate «ragioni di sicurezza»; ma il personale non era stato avvisato e dubiti fortemente che tale comportamento sia legittimo: ti sembra un’indebita intrusione nella tua intimità e ritieni che sia inammissibile.

La risposta è negativa: il bagno, così come lo spogliatoio, è un luogo intimo, dove la riservatezza personale non può essere compromessa per nessuna ragione.

Lo ha ribadito di recente la Corte di Cassazione, confermando la condanna per un piccolo imprenditore che aveva fatto installare un impianto di videosorveglianza nel bagno, al dichiarato scopo di «controllare i dipendenti». La Suprema Corte ha respinto questa tesi, perché il posizionamento dei dispositivi di ripresa era inequivocabile: un obiettivo era stato collocato nel porta carta igienica e l’altro di fronte al wc. Evidente, quindi, la finalità di captare abusivamente ed illecitamente le immagini dei lavoratori e delle lavoratrici che si recavano ai servizi igienici.

Il datore di lavoro non può installare dispositivi per filmare il personale nei servizi igienici: è una violazione penale della normativa sulla privacy. Dunque, nessuna giustificazione è stata ritenuta valida.

Eccezioni alla Regola Generale

Il limite che abbiamo descritto non vale per l’Autorità giudiziaria, che può benissimo collocare le telecamere, e qualsiasi altro dispositivo di ripresa audiovisiva, anche nei bagni di stabilimenti, aziende, uffici, locali commerciali e pubblici esercizi quando vi sono gravi indizi di commissione di reato in quei luoghi, se ad esempio risulta che in tali locali si compie uno spaccio di sostanze stupefacenti o si verificano abusi sessuali.

I datori di lavoro, ed i privati in genere, invece, non possono mai travalicare i limiti posti a tutela della privacy, neppure quando l’installazione di telecamere nei bagni fosse opportuna per ragioni di tutela dei beni di proprietà aziendale (ad esempio, per controllare se i dipendenti vanno in bagno per occultare merce trafugata dal negozio).

Telecamere nei Luoghi di Lavoro: Requisiti Generali

Per installare un sistema di videosorveglianza negli ambienti di lavoro è necessaria una speciale procedura autorizzativa preliminare.

Infatti lo Statuto dei lavoratori vieta l’uso di sistemi di controllo a distanza delle prestazioni lavorative dei dipendenti, e perciò il datore di lavoro può collocare le telecamere nei luoghi di lavoro solo se:

  • sono necessarie per la tutela del patrimonio aziendale, per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro o per specifiche «esigenze tecniche, organizzative e produttive», che vanno adeguatamente descritte e documentate;
  • ha ottenuto l’autorizzazione dei sindacati (mediante un accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali aziendali o unitarie, dunque le Rsa o le Rsu);
  • in assenza di sindacati aziendali (come avviene per le microimprese con meno di 15 dipendenti) ha ricevuto il nulla osta preventivo da parte dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, al quale deve essere comunicato in anticipo il progetto di installazione dettagliato;
  • ha informato i dipendenti della presenza delle telecamere mediante un’informativa sulla privacy relativa al trattamento dei dati personali che vengono raccolti ed elaborati con il sistema di videosorveglianza;
  • ha apposto un cartello che segnala in modo visibile l’ingresso in una zona videosorvegliata a distanza.

Conseguenze dell’Illecito

In assenza di tali requisiti, l’installazione di telecamere nei luoghi di lavoro è illegittima ed è sanzionata, in via amministrativa e penale, come violazione della normativa sulla privacy. L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (comunemente conosciuta come «Garante privacy») si è espressa più volte e in modo radicale contro l’utilizzo delle telecamere in luoghi sensibili come i bagni e gli spogliatoi, salve eccezionali ragioni da provare di volta in volta a cura del datore di lavoro, e da ultimo, a stabilire la loro completa illiceità anche dal punto di vista penale, è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza che abbiamo richiamato in apertura.

In particolare, i giudici di piazza Cavour hanno ravvisato la violazione dell’art. 615 bis del Codice penale, ossia del reato di «interferenze illecite nella vita privata» che, in questo caso, è innanzitutto quella dei dipendenti, ma potrebbe essere anche quella di chi, estraneo alla struttura produttiva, occasionalmente si trovi a frequentare i servizi igienici riservati al personale.

Questa norma incriminatrice punisce, con la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni, «chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata» che si svolgono in luoghi riservati e di privata dimora, quale è, evidentemente, un bagno dotato di servizi igienici.

Come abbiamo accennato, nel caso specifico, la pena è stata attenuata poiché l’«inadeguatezza delle apparecchiature» e la loro «scarsa potenzialità» non hanno consentito di soddisfare in concreto la volontà, da parte del titolare del negozio, di «effettivo procacciamento» delle immagini delle dipendenti che andavano in bagno.

Telecamere nei Bagni Privati e Pubblici: Cosa Dice la Legge?

Installare una telecamera in un luogo di privata dimora costituisce il reato di interferenze illecite nella vita privata, a meno che ovviamente non ci sia il consenso del proprietario. La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

È quindi reato installare una telecamera nascosta in casa altrui; lo stesso dicasi se il fatto avviene in un altro luogo privato, come ad esempio un ufficio oppure uno studio professionale.

Per privata dimora, infatti, non si intende solamente la propria casa, ma ogni luogo ove può svolgersi, anche solo momentaneamente, un atto tipico della vita privata, come può esserlo appunto quello di andare in bagno.

Quasi superfluo precisare, allora, che se qualcuno dovesse installare una telecamera nel bagno di casa di un’altra persona commetterebbe reato, potendo perfino giungere a integrare quello gravissimo di pedopornografia, se l’intento fosse di catturare le immagini di minorenni.

Telecamere nel Proprio Bagno

Commette reato chi, all’interno della propria dimora, carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi o ospiti occasionali, senza che costoro ne siano partecipi. In pratica, per la Cassazione c’è reato se il marito spia con una telecamera la moglie che si trova in bagno, sebbene si tratti della loro abitazione.

Presupposto fondamentale affinché scatti il reato è che la persona osservata non ne sappia nulla o, comunque, che non abbia prestato il consenso.

Telecamere nei Bagni Pubblici

Le telecamere nei bagni pubblici sono legali? No, non lo sono, a meno che il loro “occhio” non sia puntato in modo tale da lasciare la giusta privacy agli utenti, ad esempio limitandosi a inquadrare solamente la parte della stanza dove c’è il lavandino.

Secondo la Corte di Cassazione, le telecamere in un bagno pubblico integrano il reato di molestie e non quello di interferenze illecite, in quanto la toilette pubblica non può essere equiparata a un luogo di privata dimora. La pena prevista dalla legge è l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a 516 euro.

Secondo un’altra sentenza, integra il reato di violenza privata la condotta di chi introduce una telecamera sotto la porta di una toilette pubblica in modo da captare le immagini di chi si trova all’interno, considerato che il bagno pubblico non può essere considerato un domicilio neppure nel tempo in cui sia occupata da una persona. In questa ipotesi, la pena è la reclusione fino a quattro anni.

Telecamere nel Bagno di un Locale Aperto al Pubblico

Il gestore del bar o di altro locale aperto al pubblico (ristorante, pub, ecc.) non può mettere le telecamere nel bagno: anche in questa ipotesi, infatti, scatta il reato di interferenze illecite nella vita privata.

Videosorveglianza sul Posto di Lavoro: Quando è Possibile?

Non è possibile installare sempre le telecamere sul posto di lavoro, ma lo si potrà fare solo al verificarsi di date condizioni e nel rispetto di dati elementi. In presenza di queste tre condizioni, ma anche soltanto di una, l’azienda potrà attivare la videosorveglianza nel rispetto, tuttavia, di alcuni passaggi fondamentali.

Al datore di lavoro è infatti chiesto di stipulare, preventivamente all’installazione del sistema di controllo, un accordo sindacale con i rappresentanti dei lavoratori che verranno ripresi. Qualora le unità produttive interessate dalla richiesta fossero dislocate in più province o in più regioni, l’azienda dovrà rivolgersi alle associazioni sindacali nazionali, altrimenti ci si potrà riferire agli uffici presenti nel territorio di appartenenza.

In alternativa, si potrà procedere dopo aver ricevuto l’autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro competente, e, nel caso di unità produttive distribuite in ambiti di competenza di più Dtl, sarà necessario ricevere l’assenso da parte del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Si sottolinea tuttavia che, così come previsto dalla giurisprudenza, il rispetto delle procedure indicate può venire meno se il controllo audiovisivo è finalizzato ad accertare la presenza di un reato commesso dal lavoratore.

Benché si tratti di sistemi e strumenti che consentirebbero un controllo da remoto da parte del datore di lavoro, questo non può utilizzarli per tale finalità senza autorizzazione da parte del sindacato o della Dtl.

Come già accennato, il datore di lavoro dovrà giustificare il sistema di controllo a distanza del dipendente per finalità organizzative e produttive, o quando ci sia la necessità di tutelare la sicurezza sul lavoro e il patrimonio aziendale.

Sanzioni per Installazione Illegittima

Qualora il datore di lavoro non dovesse rispettare le suddette condizioni, andrà incontro a delle sanzioni e a due principali conseguenze di natura pratica. La prima riguarda la impossibilità ad utilizzare i filmati registrati con un sistema di videosorveglianza illegittimo. Questo vuol dire che quelle immagini non possono essere considerate delle prove da utilizzare in un processo intentato contro il lavoratore.

L’altra conseguenza per il datore di lavoro che installa un sistema di videosorveglianza dei dipendenti illecito è quello di commettere il reato di violazione del divieto di controlli a distanza sui lavoratori. A tal proposito si ricorda che il diritto penale mira a salvaguardare gli interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono per legge portatrici. Sul tema si è più volte espressa anche la Corte di Cassazione, sottolineando che il datore di lavoro responsabile di un impianto di videosorveglianza illegale può essere denunciato dai propri dipendenti per violazione della privacy.

Il datore viene tutelato, come detto, soltanto in presenza di controlli difensivi, ma che comunque non ledano la dignità del lavoratore. Nel caso di controlli difensivi, tuttavia, devono esistere dei validi sospetti del reato del dipendente che dovranno essere provati in caso di denuncia.

Così come stabilito dalla Cassazione penale, le telecamere spia sul luogo di lavoro possono essere utilizzate al fine di verificare la commissione di reati da parte del dipendente, come furti o l’allontanamento fraudolento dal luogo di lavoro. Se ne deduce che, in presenza di un sospetto fondato e provabile, il datore di lavoro possa non rispettare le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori in quanto si pone l’esigenza di accertare un reato e, dunque, di tutelare l’interesse pubblico che prevale su quello personale del dipendente.

Il datore di lavoro che installa delle telecamere sul posto di lavoro senza rispettare le normative, può essere anche sottoposto a delle sanzioni. Più nello specifico, l’imprenditore che non rispetta le regole sulla privacy va incontro ad un’ammenda compresa tra i 154 a 1.549 euro o all’arresto da 15 giorni a un anno.

Le telecamere non possono essere installate in ogni ambiente aziendale. In più provvedimenti il Garante si è espresso contro l’utilizzo delle videocamere in ambienti delicati come spogliatoi, bagni o similari.

La Privacy Domestica e le Telecamere

La Suprema Corte ha ribadito che l’art. La Cassazione ha chiarito che affinché non vi sia reato, è necessario che la registrazione avvenga con il consenso esplicito dei soggetti coinvolti. La sentenza sottolinea come la privacy sia un diritto inviolabile, anche nelle relazioni più intime come quelle tra conviventi.

Allo stesso tempo, la giurisprudenza si è interrogata sul possibile utilizzo delle telecamere di videosorveglianza per monitorare la vita domestica quando si è assenti. La sentenza della Cassazione ha evidenziato che il reato di interferenze illecite nella vita privata si configura anche quando uno dei conviventi installa un sistema di ripresa destinato a registrare gli atti della vita privata degli altri conviventi in sua assenza.

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