Vasca da Bagno per Disabili: Dimensioni, Normativa e Accessibilità
Garantire l’accessibilità ai servizi igienici è un elemento essenziale per la piena inclusione delle persone con disabilità o mobilità ridotta. Ancora oggi le barriere architettoniche rappresentano spesso un ostacolo quotidiano che può limitare gravemente l’indipendenza degli utenti. Il bagno per disabili rappresenta uno degli spazi più critici da rendere fruibile, poiché coinvolge aspetti legati alla sicurezza, all’autonomia personale e al rispetto della dignità dell’individuo.
Favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e nelle zone a essi connesse è uno dei temi più sentiti da parte di tutta la società. Questo aspetto va considerato, infatti, durante i processi di progettazione, costruzione o ristrutturazione, per elaborare delle soluzioni concrete che garantiscano i principi di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli spazi, come previsto dalla legge.
Per assicurare che questi spazi ambienti indispensabili siano fruibili per tutti in completa autonomia e sicurezza, la normativa sui bagni per persone disabili ne definisce le dimensioni minime e una serie di altri requisiti. La progettazione di bagni accessibili per persone con disabilità deve rispondere a precise normative che garantiscano sicurezza, autonomia e comodità.
Normativa di Riferimento
La normativa sui bagni per disabili, in Italia, è costituita da un D.P.R. e soprattutto, dal Decreto Ministeriale che la attua, nonché dalla circolare emanata subito dopo dal medesimo ministero. Nello specifico, ci riferiamo a:
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (che abroga il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384) - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
- Decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
- Circolare ministeriale n. 1669 del 22/06/1989 - Ministero Lavori Pubblici - Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13.
I concetti chiave di questo decreto sono il rispetto dei requisiti di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici e delle zone a essi pertinenti.
Spazi Pubblici vs. Abitazioni Private
Tuttavia, le specifiche tecniche e i requisiti variano significativamente a seconda che si tratti di spazi pubblici o abitazioni private. Mentre negli edifici pubblici l’accessibilità deve rispondere a standard rigorosi e obbligatori per garantire l’inclusività a una vasta gamma di utenti, nelle abitazioni private c’è una maggiore flessibilità, pur mantenendo l’obiettivo di favorire la fruibilità e l’autonomia nel lungo periodo.
Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, come uffici, scuole, locali commerciali o strutture sanitarie, le norme sull’accessibilità sono più restrittive rispetto a quelle previste per gli ambienti privati. Oltre al DM 236/89, si applicano il D.P.R. In questi contesti è obbligatorio garantire spazi di manovra sufficienti per le persone in carrozzina, così da consentire movimenti agevoli e sicuri all’interno del bagno. Fondamentale anche l’adozione di porte scorrevoli o con apertura verso l’esterno, una misura pensata per facilitare l’ingresso e permettere un rapido intervento in caso di emergenza.
Nelle abitazioni private, la normativa consente una maggiore flessibilità progettuale, pur nel rispetto dei principi di accessibilità. Il DM 236/89 resta comunque il riferimento normativo anche in ambito domestico, con l’obiettivo di favorire ambienti che possano essere facilmente adattati nel tempo alle esigenze della persona. Le dimensioni minime del bagno possono risultare meno vincolanti rispetto a quelle richieste negli spazi pubblici, ma è fondamentale prevedere già in fase di progetto o ristrutturazione alcune predisposizioni strategiche.
Dimensioni Minime e Spazi di Manovra
La normativa vigente prevede che il bagno per i disabili abbia una dimensione minima di 180×180 centimetri. Sebbene non ci sia una vera e propria normativa che definisca con precisione le dimensioni minime di un bagno per disabili, i vincoli progettuali impongono una misura minima di 180cm x 180cm. Il problema principale relativo alle dimensioni del locale bagno riguarda le manovre della carrozzina e l’utilizzo di apparecchi e ausili per chi soffre di una capacità motoria ridotta.
Spazio di manovra in corridoi e passaggi: almeno 150 cm di diametro per consentire una rotazione completa della carrozzina.
Elementi Essenziali e Prescrizioni Tecniche
Tutte le specifiche funzionali e dimensionali dettate dalla normativa dei bagni per persone disabili sono approfondite nell’Art. 8.1.6.
Porta
Larghezza porta disabili: un accesso facilitato è essenziale per garantire la fruibilità del bagno. Nella maggior parte dei casi è bene optare per una porta scorrevole che finisce dentro la parete: si tratta senza dubbio della soluzione più pratica. L’importante è che la porta abbia una maniglia posta a un’altezza accessibile (circa 90 cm), preferibilmente verticale e facile da impugnare. È fondamentale, infine, prestare attenzione alla larghezza, che in base al decreto 236/89 deve essere di almeno 75 cm. Di conseguenza, l’anta deve essere leggera e facile da aprire e chiudere (meglio se con apertura verso l’esterno).
WC
Misure WC per disabili: il wc va posto nella parte opposta all’accesso. L’asse della tazza deve essere posto ad una distanza minima di 140 cm dalla parete laterale sinistra e ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale destra. Il wc deve avere un’altezza della seduta piuttosto elevata, a circa 45-50 cm. È consigliabile adottare un modello di tipo sospeso che, in caso, deve sporgere dal muro per circa 80 cm, così da permettere l’accostamento della carrozzina. Il pulsante di scarico e il porta-rotolo devono essere posizionati in modo da essere comodi e ben raggiungibili. Deve essere garantito uno spazio minimo di 100 cm da destinare all’accostamento della sedia a rotelle e allo spostamento verso il WC.
Lavabo
Lavabo: Deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza WC lateralmente all’accesso. Il piano lavabo deve essere posto ad un’altezza di 80 cm dal pavimento. Il lavabo deve essere del tipo a mensola. Le tubazioni di carico e scarico dell’acqua devono essere sotto traccia per evitare ingombri sotto il lavabo. Il piano superiore deve essere posto a cm 80 dal piano di calpestio. Deve essere garantito lo spazio necessario per l'accostamento frontale al lavabo che deve essere del tipo a mensola.
Corrimano
Il locale deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo fissato lungo l’intero perimetro del locale (escluso lo spazio interessato dal lavabo e dalla porta). Il corrimano deve essere fissato all’altezza di 80 cm dal pavimento e ad una distanza di 5 cm dalla parete. Come già indicato, in fase di progettazione bisogna tener conto del posizionamento dei due corrimano o maniglioni laterali, che aiutano a usufruire del bagno in autonomia. Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata deve essere prevista l’attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi: il tipo e le caratteristiche devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all’atto dell’assegnazione dell’alloggio e posti in opera in tale occasione.
Doccia
Se nel bagno per disabili è presente una doccia, il piatto deve essere a filo con il pavimento. La doccia deve essere a pavimento.
Vasca da bagno
Nel caso di vasca, deve essere dotata di sportello apribile verso l’esterno fino a 180° e largo tra i 70 e gli 85 cm. La vasca da bagno rappresenta nella grande maggioranza dei casi una scelta allettante per fornire maggiore autonomia a chi ne debba usufruire. Per ottenere il massimo del comfort e della sicurezza la scelta migliore ricade sulle vasche con sportello, dove grazie alle loro sedute ergonomiche anche l’igiene stessa risulterà agevolata.
Pavimenti
Nel progettare un bagno per disabili bisogna innanzitutto considerare i pavimenti. Devono essere costruiti in un materiale antiscivolo e antisdrucciolo, per evitare le cadute. Inoltre, la superficie deve essere il più possibile liscia, priva di gradini, dislivelli, impedimenti o fughe spesse e pronunciate. In un qualsiasi bagno, specialmente quando si tratta di un bagno per disabili, il pavimento gioca un ruolo fondamentale. Esso deve essere obbligatoriamente antiscivolo, privo di giunzioni e di rapida asciugatura. Una caratteristica fondamentale è la possibilità di muoversi agevolmente all’interno dello spazio disponibile, dunque dovrebbe essere privo di tappeti o altri elementi di ostacolo.
Altri elementi
Sarebbe bene che fosse presente uno specchio, posizionato tra i 90 e i 170 cm da terra, meglio se reclinabile.
Accessibilità e Comfort
Per garantire la massima igiene ad una persona disabile in bagno, è necessario installare un comodo lavabo specifico. Il doccino installato in un bagno è molto utile per garantire al fruitore la massima igiene intima possibile. Se la legge prescrive la presenza dei bagni, questi devono essere sempre due e distinti per sesso fino a 80 posti a sedere.
Tabella riassuntiva delle dimensioni minime
| Elemento | Dimensione minima |
|---|---|
| Dimensioni del bagno | 180 cm x 180 cm |
| Diametro spazio di manovra | 150 cm |
| Larghezza della porta | 75 cm |
| Altezza del lavabo | 80 cm |
| Altezza del WC | 45-50 cm |
