Bagni negli Asili Nido: Dimensioni e Normativa
La progettazione di un asilo nido pone i tecnici di fronte ad un grande dovere morale: concepire uno spazio sicuro e accogliente, che stimoli la creatività dei bambini e che sia adeguato alle nuove metodologie della didattica.
Affrontare la progettazione di un asilo nido pone i tecnici di fronte ad un grande dovere morale: concepire uno spazio sicuro e accogliente, che stimoli la creatività dei bambini e che sia adeguato alle nuove metodologie della didattica.
Riferimenti Normativi per la Progettazione
La fase di ricerca e di studio delle prescrizioni normative è indispensabile per impostare correttamente un progetto.
Ogni Regione italiana ha una propria normativa che stabilisce:
- requisiti minimi degli spazi interni ed esterni (superfici minime per bambino);
- rapporti numerici educatori/bambini;
- standard qualitativi e funzionali;
- modalità di autorizzazione e accreditamento.
Oltre alle norme regionali, occorre anche tenere come riferimento le seguenti norme in materia di:
- EDILIZIA
- D.P.R. 380/2001 - Testo unico edilizia
- D.M. 18/12/1975 - Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica
- legge 23/1996 - Norme edilizia scolastica
- D.M. 13/09/1977 - Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastiche
- legge 13/1989 - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici privati
- Legge 1044/71
- Linee Guida Miur 2013
- D.Lgs. 65/2017 (Sistema integrato Zerosei).
- NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
- NTC 2018
- PREVENZIONE INCENDI
- IMPIANTI
- D.M. 37/2008 - Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno di edifici
- d.lgs. 192/2005 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia integrato con il d.lgs. 311/2006 - Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/05
- legge 10/91 - Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
- URBANISTICA
- D.P.R. 327/2001 - Testo unico sulle espropriazioni
- Piani e regolamenti locali
- SICUREZZA
- d.lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza
Per quanto riguarda la prevenzione incendi asili nido è possibile seguire due strade, alternative fra loro:
- applicare la Regola Tecnica Tradizionale di cui al D.M. 16/07/2014;
- applicare il Codice di Prevenzione Incendi, come integrato dalla nuova Regola Tecnica Verticale di cui al D.M. 06/04/2020.
Per le attività non incluse nel campo di applicazione dei D.M. 16/07/2014 e D.M. 06/04/2020, si applica quanto disposto dall’art. 3 del D.M. 3 settembre 2021, distinguendo gli asili nido a “rischio di incendio basso”, per i quali si applica il “Minicodice“, dagli asili nido non soggetti e non a “rischio di incendio basso”, per i quali si applica il Codice.
Ricordiamo che, con il D.L. 198/2022, il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti alle scuole è stato prorogato al 31 dicembre 2027 (Decreto Milleproroghe).
Dimensionamento e Requisiti Spaziali
Dobbiamo precisare che per la progettazione di un asilo nido, il dimensionamento degli spazi è da valutare in base alla specifica normativa regionale.
Dunque, l’iter progettuale dovrebbe essere strutturato come segue:
- consultazione della normativa regionale ed individuazione dei valori esatti per superficie minima per bambino (interni + esterni);
- calcolo della superficie dell’asilo, moltiplicando gli indici riportati nella norma per il numero massimo di bambini previsti in progetto;
- individuazione di locali accessori (servizi, cucine, uffici, spazi per personale, spazi famiglie);
- verifica delle norme di sicurezza, accessibilità e igiene locali.
Come esplicitato al primo punto, è essenziale dimensionare la superficie complessiva dell’asilo partendo dal numero di bambini previsti.
Ecco alcuni esempi secondo alcuni Regolamenti Regionali:
- Lombardia - Regolamento n. 4/2006, Art. 10:
- Superficie minima interna: 5 m² per bambino;
- Superficie minima esterna: 8 m² per bambino;
- Emilia-Romagna - DGR 85/2012, Allegato A:
- Superficie interna media: 4,5 m² per bambino;
- Area esterna: minimo 7 m² per bambino;
- Toscana - DPGR 41/R/2013, Art. 4:
- Spazio interno: 5 m² per bambino;
- Spazio esterno: minimo 10 m² per bambino.
Anche se il D.Lgs. 65/2017 non fornisce numeri specifici, alcuni documenti come le Linee Pedagogiche per il Sistema Integrato 0-6 anni (MIUR, 2021) fanno riferimento alla necessità di ambienti adeguatamente dimensionati e funzionali al benessere del bambino, lasciando poi alle Regioni il compito di quantificare.
In molti casi, anche i Regolamenti edilizi comunali e i protocolli delle ASL territoriali ribadiscono o integrano i parametri regionali, talvolta con prescrizioni aggiuntive, soprattutto per quanto riguarda:
- standard igienico-sanitari;
- sicurezza;
- requisiti antincendio.
In definitiva, non esiste una legge nazionale unica che stabilisce per tutta Italia un valore fisso per i m² per bambino. La variabilità dipende quindi dalla Regione e talvolta anche dal Comune.
Progettazione dei Bagni negli Asili Nido
La norma a cui un progettista, o un installatore, dovrebbe fare riferimento nel caso di intervento, per ristrutturazione o nuova costruzione di ambienti bagno in edifici scolastici, è la legge Nr.: 23 del 11/01/1996, con cui lo stato italiano, ha trasferito agli enti locali la realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a questo uso.
È opportuno ricordare che se la scuola è stata costruita tra il 1975 ed il 1996 le norme sono in ogni caso quelle del Decreto Ministeriale del 1975. Se invece è stata realizzata dopo il 1996 le norme di riferimento sono quelle emesse dagli enti della regione in cui è ubicato l’edificio.
Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975
(in sostituzione alla Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1976 n. 29)
Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.
Legge 11 gennaio 1996, n. 23
(in Gazzetta Ufficiale n. 15 - Serie generale - del 19 gennaio 1996)
Norme per l'edilizia scolastica.
Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico.
Analizzando le normative emesse dai diversi enti, non è difficile notare come ad esempio le prescrizioni a proposito degli ambienti bagno siano simili a quanto era scritto nel paragrafo “3.9. Caratteristiche degli spazi per i servizi igienico-sanitari e per gli spogliatoi” del “Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Indipendentemente da come vengono scritte le norme quello che appare evidente è l’approccio, che tende a fornire indicazioni sul “cosa” ma molto meno sul “come”.
Ciò che con desolazione in realtà manca è un approccio più aderente alla realtà e quindi una metodologia che tenga conto dei dati antropometrici con un approccio di tipo ergonomico. L’auspicio è che una metodologia più antropocentrica dovrebbe trovare applicazione in generale negli edifici scolastici ed in particolare per il bagno, sebbene in questo tipo di ambienti possa apparire meno evidente e quindi marginale l’efficacia di determinate scelte.
Certamente è utile e pratico avere una puntuale indicazione delle modalità di installazione dei sanitari, o a quale altezza dovrebbe essere fissato il lavabo. Ma molto più importante sarebbe distinguere e caratterizzare i vasi sanitari tenendo conto che nella scuola dell’infanzia le caratteristiche fisiche tra le varie fasce di eta, e tra maschi e femmine, è estremamente variabile.
Purtroppo, questa logica pervade la nostra quotidianità e coinvolge anche i bambini nonostante rappresentino una delle categorie sociali già indifese e purtroppo investite di attenzioni superflue.
Esistono già realtà dove questa “logica” della standardizzazione è stata superata, ma lo sforzo è iniziare un processo che coinvolga tutto il territorio nazionale affinché si inizi a progettare in modo da distinguere tra un vaso destinato a bambini fino a tre anni di età differenziandolo da quelli destinati ad età maggiori, perché è palese che esistono importanti differenze fisiche anche e sopra tutto tra i bambini.
Perché accudire un bambino, a prescindere dal luogo o dall’ambiente, richiede cure ed attenzioni particolari. Del resto dedicarsi ai più piccoli è una priorità in ogni cultura e la formazione di un futuro cittadino rappresenta un impegno importante e continuo, come l’abitudine alla cura dell’igiene personale che investe trasversalmente ogni società a qualunque latitudine.
Particolarmente importanti sono gli elementi indispensabili per la configurazione di un bagno: il vaso sanitario e il lavabo. Per comprendere quale sia lo sforzo necessario per instaurare un cambio di paradigma nella concezione dei bagni destinati ai bambini, è utile fare riferimento ancora una volta al testo del Decreto Ministeriale datato 18 dicembre 1975.
Elementi Essenziali per la Configurazione del Bagno
Particolarmente importanti sono gli elementi indispensabili per la configurazione di un bagno: il vaso sanitario e il lavabo.
- I vasi a sedere devono essere uno ogni cinque-otto bambini, dell’altezza di circa trenta centimetri.
- In un’area separata dal wc ci sono i lavabi, anche in questo caso assolutamente a misura di bambino.
- Gli adulti devono avere bagni dedicati, separati per genere e dotati di box con porta.
Sicurezza in Bagno
Deve essere comodo e sicuro per i piccoli, ma anche robusto e funzionale per le educatrici, che si trovano a eseguire molti cambi durante la giornata. Si può prevedere anche una scaletta per far salire e scendere in autonomia i bimbi che già sono in grado. Tanti bambini vuol dire tanti pannolini.
Con i mobili portapannolini si hanno a disposizione tante caselle dove riporre i pannolini di ognuno.
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