Bagni Pubblici: Dimensioni e Normativa in Italia

Le normative che regolano la progettazione e la conseguente costruzione o ristrutturazione in edifici pubblici e privati, si sono evolute notevolmente negli ultimi trenta anni, in conseguenza dell’acquisizione di una maggiore coscienza sociale e della consapevolezza che è diritto di ogni persona, indipendentemente dalle sue condizioni, di poter accedere ad ambienti e servizi.

Quindi una visione progettuale più ampia, che non immagini ambienti per “minorati”, secondo una terminologia in uso negli anni Sessanta e Settanta, ma che sia rivolta a tutti, capace di offrire al progettista stimoli per costruire in maggiore aderenza alle esigenze dell’uomo, e non quindi vincoli limitativi.

È questa la prospettiva con cui oggi dovrebbe affrontarsi tutta la problematica progettuale rivolta a disabili ed anziani, secondo un concetto per cui la condizione di normodotato di oggi si trasformerà con il tempo, naturalmente e non per motivi traumatici.

L’industria ha corrisposto a questa evoluzione culturale con la produzione di ausili sempre più tecnicamente validi, studiati per le diverse situazioni, esteticamente curati, inseribili in ogni ambiente, ed ha reso possibile anche un’evoluzione delle normative, che possono indicare ormai linee di indirizzo e non fermarsi a dettare regole statiche superate dalla continua evoluzione della produzione.

La legislazione nazionale è integrata da Disposizioni di Regioni, Province e Comuni che, pur riferendosi alle leggi vigenti, in forme diverse in quanto a contenuti e campi di applicazioni, costituiscono comunque un complesso normativo che deve essere rispettato in fase di progettazione ed esecuzione delle opere.

Normative di Riferimento

La normativa italiana sui servizi igienici è regolata dal Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 e successive modifiche e integrazioni. Tale normativa stabilisce i criteri tecnici per la progettazione, l’installazione e la manutenzione dei servizi igienici, sia in ambienti pubblici sia privati. L’obiettivo è quello di garantire un livello adeguato di igiene e comfort per gli utenti.

Di seguito sono elencati alcuni dei principali riferimenti normativi in materia:

  • D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503: Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi, servizi pubblici.
  • Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626: Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104: Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
  • Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e D.P.R. n. 503 24 luglio 1996: Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Accessibilità e Visitabilità

In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano tre livelli di qualità dello spazio costruito. L’accessibilità esprime il più alto livello, in quanto ne consente la totale fruizione nell’immediato. La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

L’adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’adattabilità è, pertanto, un’accessibilità differita.

Servizi Igienici Accessibili

Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per la fruizione degli apparecchi sanitari. Deve essere garantito in particolare:

  • Lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
  • Lo spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
  • La dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell’acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l’esterno.

Specifiche Dimensionali

Per garantire la manovra e l’uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, devono essere previsti, in rapporto agli spazi di manovra, l’accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, doccia, lavatrice e l’accostamento frontale al lavabo. A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

  • Lo spazio necessario all’accostamento e al trasferimento laterale della sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall’asse dell’apparecchio sanitario;
  • Lo spazio necessario all’accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;
  • Lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Strutture Ricettive

Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l’uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.

  • Il numero delle stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.
  • Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.

Requisiti per Esercizi Commerciali

Gli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e bevande, come bar, ristoranti e pizzerie, sono tenuti per legge a fornire servizi igienici adeguati ai propri clienti. Nello specifico, per i locali come bar, ristoranti e pizzerie in cui è prevista la consumazione sul posto, è obbligatorio avere bagni disponibili per i clienti.

Questi servizi devono essere distinti per sesso, prevedendo almeno un bagno per uomini e uno per donne. Inoltre, deve essere presente un bagno accessibile ai disabili, che può essere integrato con uno dei bagni esistenti.

Tuttavia, l'obbligo di fornire servizi igienici non si applica a tutti i tipi di locali. Ad esempio, le pizzerie d'asporto e le gelaterie, dove i clienti consumano immediatamente i prodotti o optano per l'asporto, non sono tenute a fornire servizi igienici a meno che non prevedano anche un servizio ai tavoli.

Bagno e Antibagno: Norme e Regolamenti

Le norme su bagno e antibagno variano sia in funzione della tipologia di servizio igienico, sia in base al comune di riferimento. Coesistono infatti due livelli legislativi differenti: la norma statale costituita dal Decreto Ministeriale Sanità del 5 luglio 1975 e i regolamenti locali identificabili con il Regolamento Edilizio o il RUE (Regolamento Urbanistico-Edilizio) di ciascun comune.

Altezza Minima e Disposizioni

Il decreto ministeriale indica soltanto l'altezza minima bagno: 240 centimetri calcolati dalla superficie del pavimento all'intradosso del soffitto. Per ciascun appartamento dev'essere inoltre presente almeno un bagno normale, cioè fornito di doccia o vasca, lavandino, wc e bidet; mentre il secondo servizio igienico può essere un bagno con solo wc e lavabo.

Si stabilisce inoltre che bagni e servizi igienici siano dotati di un'apertura all'esterno o in alternativa di un impianto di aspirazione meccanica: in questo secondo caso è però proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera, ad esempio scaldabagni o caldaie a gas.

Esempio di Regolamenti Comunali

I regolamenti comunali sono invece assai più dettagliati e spesso prescrivono con esattezza le dimensioni o superficie minima bagno, la presenza di una finestra per la ventilazione naturale o un antibagno obbligatorio. Tuttavia, variando da comune a comune, è impossibile farne una completa trattazione.

Ad esempio, a Milano, le prescrizioni del Regolamento Edilizio sono più restrittive, includendo:

  • Larghezza minima bagno di m 1,20;
  • Necessità di un antibagno, corridoio o disimpegno dotato di porte per disimpegnare la tazza wc dalla cucina o dal soggiorno con angolo cottura;
  • Ventilazione meccanica controllata con coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua o 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico;

Caratteristiche di un Bagno per Disabili

Un bagno disabili a norma ha ovviamente prescrizioni più severe ma la sua presenza è generalmente obbligatoria solo negli edifici pubblici o negli esercizi commerciali come bar e ristoranti. Per prima cosa le dimensioni del vano devono essere sufficienti a garantire l'accesso frontale al lavandino e l'accesso laterale alla tazza wc; la doccia, di tipo a pavimento, va inoltre attrezzata di un sedile ribaltabile e una doccetta supplementare a telefono.

Accessori e Disposizioni Aggiuntive

Per garantire un servizio igienico efficace, i bagni pubblici devono essere dotati di alcuni accessori fondamentali.

  • Lavabo con acqua corrente, sapone liquido e asciugamani monouso o un asciugamani elettrico.
  • WC dotato di tavoletta e carta igienica, possibilmente in dispenser.
  • Specchio, soprattutto nei bagni femminili.
  • Porta asciugamani per coloro che utilizzano asciugamani personali.

Smaltimento Rifiuti e Pulizia

Ogni azienda è tenuta a gestire i rifiuti prodotti nei servizi igienici in maniera responsabile, seguendo le normative vigenti in materia di smaltimento e riciclaggio. È necessario disporre di appositi contenitori per la raccolta differenziata, e assicurarsi che i rifiuti siano conferiti in maniera corretta.

Per garantire un alto livello di igiene, la normativa impone che i servizi igienici siano puliti con regolarità e che vengano effettuate manutenzioni periodiche delle attrezzature. In particolare, devono essere previsti protocolli di pulizia giornaliera e la sostituzione di materiali consumabili, come sapone e carta igienica.

Accessibilità nei Luoghi di Lavoro

I servizi igienici aziendali devono essere facilmente accessibili a tutti i lavoratori, anche a quelli con disabilità. Devono essere situati in prossimità dei luoghi di lavoro e segnalati in modo chiaro. Le dimensioni dei servizi igienici aziendali devono essere proporzionate al numero di lavoratori che ne faranno uso. La legge prevede almeno un gabinetto ogni 15 lavoratori maschi e uno ogni 10 lavoratrici femmine. Per le docce, il rapporto è di una ogni 10 lavoratori.

Controlli e Sanzioni

Le autorità sanitarie locali sono preposte al controllo del rispetto della normativa sui servizi igienici. In caso di non conformità, possono essere applicate sanzioni amministrative che vanno da multe pecuniarie alla chiusura temporanea o definitiva del locale.

Delibera CONI

La Delib.CONI 15/07/1999, n. prevede che i servizi igienici dovranno avere una dimensione minima di m 0,90x1,20 con porta apribile verso l'esterno; i servizi igienici per disabili motori dovranno avere dimensioni conformi a quelle previste dalla normativa al riguardo ed in ogni caso di dimensioni non inferiori a m 1,50x1,50.

Tabella Riepilogativa Dimensioni Minime

Elemento Dimensione Minima Note
Altezza minima bagno 240 cm Calcolata dal pavimento all'intradosso del soffitto
Spazio laterale WC (per disabili) 100 cm Misurato dall'asse dell'apparecchio
Spazio laterale vasca (per disabili) 140 cm x 80 cm Lunghezza x Profondità
Spazio frontale lavabo (per disabili) 80 cm Misurato dal bordo anteriore del lavabo
Dimensione minima doccia (spogliatoi atleti) 0,90 m x 0,90 m Con spazio di passaggio antistante di 0,80 m
Dimensione minima servizi igienici 0,90 m x 1,20 m Con porta apribile verso l'esterno

In conclusione, la Normativa Italiana sui Servizi Igienici gioca un ruolo fondamentale nel garantire che tutti, indipendentemente dai propri bisogni e condizioni, possano accedere a servizi igienici sicuri, puliti e comodi.

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