Bagno Chimico da Cantiere Usato: Pro e Contro

Il presente documento si propone di fornire ai committenti e ai progettisti una guida di riferimento per l'installazione e l'uso di bagni chimici nei cantieri edili, integrando le disposizioni del D.Lgs 81/08 (Titolo IV) in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L'obiettivo è armonizzare le prassi valutative, facendo riferimento a normative tecniche, prassi consolidate e linee guida di altre Regioni o ASL.

Il riferimento normativo principale è l'allegato IV del D.lgs 81/08, relativo ai "Luoghi di lavoro". Il documento attuale intende fornire elementi di riferimento non espressi in dettaglio nel D.Lgs 81/08, in alcuni casi anche ad interpretazione di alcuni obiettivi fissati nello stesso.

Definizioni Utili

  • Locali di lavoro non presidiati: locali ove si svolgono attività occasionali, intese in modo non continuativo (per esempio archivio di consultazione, sala riunioni, attività di controllo/vigilanza interna, pulizia dei locali).
  • Locali di lavoro saltuario: locali ove si presta un’attività lavorativa con presenza saltuaria del personale. La presenza è considerata saltuaria quando il personale è presente in maniera non continuativa o senza regolarità (orientativamente, per es. meno di 10 ore a settimana o meno di 5 giornate al mese) oppure - se con maggiore frequenza - solo per una parte minore del turno lavorativo (indicativamente 2 ore max).
  • Locali destinati ad ufficio: uffici o locali singoli o inseriti in strutture multiple tipo “centri direzionali”, destinati all’ esercizio di attività essenzialmente di tipo amministrativo.

1. Strutture Edilizie e Requisiti Igienico-Sanitari

Premessa: Imprese del settore alimentare
Nel caso di imprese del settore alimentare, oltre al rispetto dei requisiti qui riportati, i locali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati devono essere progettati e disposti in modo da consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione tra e durante le operazioni [Reg. (CE) 29-04-2004, n. 852/2004].

1.1. Tamponamenti

Nei tamponamenti esterni dei locali con permanenza di persone devono essere impiegati materiali che garantiscano una bassa trasmittanza termica ed una sufficiente inerzia termica, al fine di garantire il benessere termico degli occupanti e soddisfare le esigenze di isolamento termico, nel rispetto della normativa in materia di contenimento dei consumi energetici.

Le strutture edilizie (che delimitano locali) e i posti di lavoro in cui sono svolte lavorazioni particolarmente rumorose, devono essere progettate e costruite in modo da garantire un adeguato fonoassorbimento, in particolare qualora non sia possibile intervenire tecnicamente sulla sorgente sonora.

Nel caso di aziende adiacenti (es. capannoni a schiera) le strutture edilizie di confine devono garantire in opera un fonoisolamento pari ad almeno 40 dB(A), fatte salve eventuali ulteriori esigenze di contenimento del rumore ai fini della tutela del vicinato ai sensi delle normativa vigenti.

Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.

1.2. Coperture

Ai fini della prevenzione degli infortuni devono essere definite le caratteristiche di resistenza delle coperture e le modalità di accesso, in modo da garantire condizioni di sicurezza nella loro percorribilità in caso di lavori di manutenzione sulla copertura stessa (ad esempio predisponendo opportuni punti di ancoraggio, in conformità a quanto previsto dalla L.P. n. 3/07).

1.3. Pavimento

Al di sotto dei pavimenti che possono essere in contatto con il terreno deve essere prevista una camera d’aria o un vespaio aerato. In casi particolari è possibile provvedere allo scopo con soluzioni diverse che garantiscano risultati equivalenti.

1.4. Caratteristiche delle pareti e delle superfici vetrate

Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento ed un surriscaldamento eccessivo dei luoghi di lavoro nella stagione estiva, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro. Dovranno essere previsti dispositivi atti a schermare l’irraggiamento solare diretto, mediante dispositivi oscuranti del tipo frangisole, tapparelle, ecc. con priorità per i sistemi in grado di intercettare all’esterno dell’edificio l’irraggiamento stesso.

5. Porte - Uscite di sicurezza

1.5.1. Distanze

Tutti i luoghi di lavoro devono essere provvisti di uscite di sicurezza in grado di garantire vie di fuga per raggiungere la più vicina uscita di piano.

I luoghi di lavoro devono disporre di vie di uscita alternative, ad accezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso. I percorsi di uscita in un’unica direzione devono comunque essere evitati per quanto possibile.

Ove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non deve essere superiore ai valori riportati nell’all. III del D.M. 10 marzo 1998: 15-30, 30-45, 45-60 metri rispettivamente per aree a rischio di incendio elevato, medio, basso.

Ove è prevista una sola via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non deve essere superiore ai valori riportati nell’all. III del D.M. 10 marzo 1998: 6-15, 9-30, 12-45 metri rispettivamente per aree a rischio di incendio elevato, medio, basso.

Nel caso in cui il luogo sia frequentato dal pubblico o utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza o utilizzato come area di riposo o utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili, è necessario attestarsi verso i valori più bassi sopra riportati.

1.5.2. Caratteristiche porte portoni e uscite di emergenza

Per le caratteristiche delle vie e uscite di emergenza, porte e portoni, vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi, fare riferimento al D.Lgs. 81/08, Allegato IV, punti 1.4, 1.5 e 1.6.

Inoltre:

  • Tutte le porte da 120 cm hanno una tolleranza del 5% (in pratica sono ammesse porte fino a 114 cm).
  • Tutte le porte da 80 cm hanno una tolleranza in meno del 2%, con eccezione di quelle previste dalle norme sulle barriere architettoniche.

Tipi di Porte

(D.Lgs. 81/08, Allegato IV, punto 1.6)

  • Altezza minima: 200 cm.
  • Larghezza minima: disposta dalle norme antincendio.
  • Segnaletica: devono essere contrassegnate con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente.
  • Apertura: le porte sulle vie di fuga devono poter essere facilmente aperte dall'interno con dispositivo di apertura a spinta e non devono essere chiuse a chiave.

Possono non essere aperte verso l’esodo nel caso che l’apertura della stessa possa creare situazioni di pericolo. L'autorizzazione all'uso delle chiavi o altro dispositivo di chiusura può essere ammesso dagli organi di vigilanza per particolari motivi: antintrusione, quando può derivare un danno ai lavoratori (ad esempio per la prevenzione da eventi criminosi nelle banche), a protezione di utenti psichiatrici (strutture sanitarie), quando la struttura non è ben presidiata (notte, fine settimana). In tal caso dovranno essere adottati specifici accorgimenti/dispostivi di chiusura, in grado di garantire la pronta evacuazione in caso di emergenza ed essere azionabili facilmente per consentire l'esodo prima che le persone coinvolte possano subire danni.

6. Scale - Scale di sicurezza

Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio, alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori, devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.

In genere, ed in particolare quando abbiano funzione anche di via di fuga asservite ad uscite di sicurezza, le scale devono possedere i seguenti requisiti:

  • pianerottoli con lato minimo non inferiore a 1,20 m;
  • gradini di norma a pianta rettangolare con pedata di regola non inferiore a 30 cm (comunque almeno 25 cm nei casi ammessi) e alzata non superiore a cm. 17, nel rispetto del rapporto 2x alzata + pedata = 62-64 cm; eccezionalmente possono essere tollerati gradini di forma trapezoidale purché la pedata misurata a cm 40 dall'imposta interna non sia inferiore a 25 cm;
  • parapetti normali con arresto al piede o altra difesa equivalente, sui lati aperti; qualora le rampe siano delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano posizionato a quota di cm 100 dal piano di riferimento della rampa (art. 26 D.P.R. 547/55). Si segnala che per ambienti che devono sottostare all’obbligo di eliminazione della barriere architettoniche, il parapetto deve essere inattraversabile da una sfera di 10 cm. di diametro (punto 8.1.3 del DM 14 giugno 1989 n. 236);
  • le pedate dei gradini devono essere di tipo antisdrucciolo, anche in relazione al tipo di lavorazione e al tipo di utilizzo. Eventuali scale interne di comunicazione tra i locali, che non abbiano la funzione di via di fuga, devono comunque avere gradini uniformi e regolari, con una pedata media minima di cm 25 per una larghezza minima di cm 60, comunque nel rispetto del rapporto 2 x alzata + pedata = 62-64 cm.

Le scale a chiocciola per uso pubblico non sono ammesse (v. anche norma per eliminazione barriere architettoniche). Per un uso privato in luogo di lavoro devono comunque garantire una pedata minima di 25 cm ed una larghezza del passaggio utile di almeno 100 cm e deve essere resa inaccessibile la parte di scala con pedata inferiore al limite anzidetto (UNI 10804).

Qualora le scale presentino rampe non rettilinee e siano anche destinate all’esodo delle persone in caso di incendio, esse devono rispettare i parametri di sicurezza indicati dal D.M. Interno 16 maggio 1987, n. 2464.

1.7. Rampe di accesso

La pendenza di rampe inclinate per congiungere dislivelli di modesta altezza deve essere non superiore all’8% e idonea sia per il superamento delle barriere architettoniche, che per il normale ed agevole transito dei pedoni con o senza trasporto manuale di carichi.

Lungo i lati prospicienti il vuoto delle rampe destinate al transito, vanno installate protezioni contro la caduta delle persone (parapetti) ed adeguate protezioni laterali (sponde battiruote) contro la caduta dei mezzi (carrelli elevatori, transpallets, carrozzine per disabili eccetera).

1.8. Posti di lavoro e vie di circolazione all'aperto

Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.

Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.

Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere garantita ai pedoni una distanza di sicurezza sufficiente (superiore di almeno 70 cm il massimo ingombro del veicolo).

1.9. Barriere architettoniche

Considerato che i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap (art. 63 comma 2 D.Lgs 81/08), l’obbligo vale , in particolare, per le porte, gli ascensori e le relative pulsantiere, le vie di circolazione, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di un handicap caratterizzato da ridotta capacità motoria.

Per gli edifici di nuova costruzione (comprese le aziende soggette al collocamento obbligatorio di lavoratori portatori di handicap), devono essere rispettate tutte le disposizioni concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche (D.P.R. 384/78, legge 13/89, D.M. 236/89, legge104/92). I requisiti edilizi richiesti per favorire la mobilità dei lavoratori con difficoltà motorie sono quelli riportati nella legge sul superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati; per gli edifici aperti al pubblico, in particolare, deve essere garantito il requisito della “accessibilità”.

1.10. Soppalchi

I soppalchi, cioè i piani di calpestio a quota intermedia in un locale avente le caratteristiche previste (illuminazione, areazione ecc.), sono ammessi se realizzati secondo i seguenti requisiti:

  1. siano costruiti con strutture resistenti ai carichi che devono sostenere;
  2. la proiezione orizzontale del soppalco non ecceda il 50% della superficie del locale;
  3. profondità del piano di calpestio sia inferiore a 2,5 volte la minore delle due altezze risultanti dalla suddivisione con soppalco;
  4. l’altezza media tra il piano di calpestio e il relativo soffitto, nel caso di svolgimento di attività lavorativa, non sia inferiore a 2,70 m ed il punto più basso sia non inferiore a 2,20 m;
  5. l’altezza minima sia pari ad almeno m 2,20 m, per uso deposito senza presenza di lavoratori;
  6. siano assenti delimitazioni verticali, anche trasparenti, dei volumi che vengono a crearsi con la realizzazione del soppalco, oppure che la continuità dell'ambiente unico sia mantenuta.

Non è comunque ammessa la presenza contemporanea di lavorazioni nocive.

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