Contratto Idraulico Forestale: Definizione e Normativa

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria rappresenta lo strumento fondamentale per la definizione delle condizioni di lavoro nel settore. Questo contratto, rinnovato il 2 agosto 2006 a Roma, coinvolge diverse parti tra cui:

  • UNCEM (Unione nazionale comuni comunità Enti montani)
  • FEDERAZIONE ITALIANA COMUNITÀ FORESTALI - FEDERFORESTE
  • LEGACOOP AGROALIMENTARE
  • FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE e FEDERLAVORO e SERVIZI - CONFCOOPERATIVE
  • AGRITAL - AGCI
  • FLAI-CGIL
  • FAI-CISL
  • UILA-UIL

Il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all’art. 1.

È assolutamente prioritaria la dignità del lavoro, nelle sue varie forme, sia quello dei lavoratori dipendenti sia quello delle imprese sane rispetto alle quali il ”lavoro nero” rappresenta una forma di concorrenza sleale e inaccettabile. La Cia ritiene inoltre che la proposta di legge, rilanciata oggi dalla Cgil, di inserire nell’ordinamento giudiziario nazionale il reato di caporalato ”sia meritevole di considerazione e di approfondimento”.

Stato e Prospettive del Sistema Forestale Nazionale

Il bosco costituisce una preziosa risorsa di riequilibrio ambientale e un fattore importante di sviluppo economico-sociale. Salvaguardia del territorio e dell’ambiente, uso plurimo e produttivo del patrimonio boschivo, stabilità dell’occupazione e valorizzazione della professionalità degli addetti devono rappresentare gli obiettivi fondamentali di una nuova politica forestale, che deve adottare la programmazione degli interventi e l’attivazione di tutte le sinergie possibili come vincoli determinanti per la produttività sociale ed economica del settore.

Gli operai forestali che operano prevalentemente in zone montane, anche se non concorrenziali sul piano numerico, sono fondamentali sul piano dell’equilibrio territoriale perché contribuiscono a custodire vaste zone che assicurano un ruolo vitale per la sicurezza delle città e delle campagne di pianura attraverso i complessi sistemi idrogeologici ed ecologici del nostro Paese. Fondamentale, quindi, é l’impiego di tali maestranze nella sistemazione della difesa del suolo, come l’attività di prevenzione e presidio territoriale.

Politiche di Settore e Regolamentazione Europea

Il Regolamento CE n. 1698/05 del 20 settembre 2005 prevede il sostegno a metodi di gestione del territorio incoraggiando i detentori di aree forestali ad adottare criteri di utilizzazione del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia dell’ambiente naturale, del paesaggio e di protezione delle risorse naturali. In questa ottica le foreste offrono molteplici vantaggi che vanno dalla fornitura di materie prime (legname) rinnovabili ed eco-compatibili alla conservazione della biodiversità, al ciclo globale del carbonio, dall’equilibrio idrogeologico, alla difesa dell’erosione oltre a rendere un servizio sociale e ricreativo alla popolazione urbana.

Anche il D.L. 227/2001 individua delle linee guida che hanno per riferimento i seguenti obiettivi: tutela dell’ambiente; rafforzamento delle competitività delle filiere foresta-legno; miglioramento delle condizioni socio-economiche degli addetti; rafforzamento della ricerca scientifica.

Il Problema del Caporalato

Il caporalato è un reato penale. Questo l’obiettivo di una proposta di legge predisposta dalle categorie Cgil degli edili e dell’agricoltura, Fillea e Flai, che sarà presentata lunedì 24 gennaio a Roma alla presenza del segretario generale Susanna Camusso nell’ambito della campagna ”STOPCAPORALATO”. Secondo la Flai-Cgil, ci sono ”400 mila lavoratori che vivono sotto caporale” e ”60 mila lavoratori vivono in condizioni di assoluto degrado, in alloggi di fortuna e sprovvisti dei minimi requisiti di vivibilità ed agibilità”.

Cinquantacinque euro. E’ la multa che pagano, se sorpresi in flagrante, i ‘caporali’, quei mercanti di braccia che sulle piazze dei paesi del sud o nelle periferia urbane ingaggiano lavoratori, spesso per pochi euro, da destinare ai lavori agricoli e nei cantieri edili. ingaggiato” deve diventare reato penale, chiedono i sindacati di categoria degli edili e dell’agricoltura, Fillea e Flai, e tutta la Cgil.

Per contrastare il fenomeno del caporalato, Coldiretti afferma che dal 31 gennaio potranno essere inviate le istanze per l’assunzione regolare di quasi centomila lavoratori extracomunitari sulla base del decreto flussi varato dal Consiglio dei Ministri e questo servira’ da efficace contrasto al fenomeno del caporalato e del lavoro nero.

Contrattazione Collettiva e Materie Negoziabili

La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale. Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl si fonda.

A livello regionale, sono negoziabili diverse materie, tra cui:

  • Aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali
  • Norme riguardanti la gestione di informazioni
  • Individuazione dei fabbisogni di formazione professionale
  • Equipaggiamento protettivo personale
  • Definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità
  • Trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL
  • Mensa e buoni pasto
  • Diritti sindacali e distacchi di competenza regionale
  • Commissioni regionali pari opportunità
  • Salario integrativo
  • Criteri di precedenza per le riassunzioni
  • Eventuale costituzione di un osservatorio regionale

Le materie inerenti l’organizzazione del lavoro, la gestione dell’orario di lavoro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei Cirl.

Comitato Paritetico Bilaterale Nazionale

Al fine di realizzare tra le parti stipulanti il CCNL un sistema organico di informazioni e di conoscenze dell’andamento del settore è costituito il Comitato Paritetico Bilaterale Nazionale composto di 6 rappresentanti delle associazioni datoriali e 6 delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Il Comitato è presieduto a turni biennali da un rappresentante delle associazioni o enti datoriali stipulanti. E’ prevista una vicepresidenza espressione delle 00.SS firmatarie.

Aspetti Economici e Contrattuali

I minimi retributivi allegati al presente contratto hanno rispettivamente decorrenza dal 1.08.2006 e dal 1.01.2007 e la scadenza del biennio economico il 31.12.2007. Per il rinnovo biennale intermedio della parte retributiva del CCNL, la trattativa avrà inizio almeno 30 giorni antecedenti la sua scadenza. A decorrere dal primo giorno del 40 mese dopo la scadenza del CCNL, ove-sia intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei termini di cui al comma qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà erogata a tutti i lavoratori dipendenti una indennità di vacanza contrattuale pari al 30% del tasso annue programmato inflazione, da calcolarsi sul minimo retributivo contrattuale nazionale conglobato vigente.

E’ istituita una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale mediante la costituzione di un Fondo Pensione Nazionale denominato Filcoop. Le Parti concordano di istituire, a decorrere dal 1 gennaio 2003, una forma di assistenza sanitaria integrativa, da realizzare mediante il fondo “FILCOOP SANITARIO”, a favore degli impiegati e operai a tempo indeterminato. A decorrere dal 1.01.2011 saranno iscritti al Filcoop sanitario, salvo rinuncia , anche gli operai a tempo determinato che vengono assunti con garanzia occupazionale di almeno 151 giornate annue.

Nei casi di infortunio o di malattia l’impiegato ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi, anche per più eventi, nell’arco degli ultimi 24 mesi.

Tipologie Contrattuali

Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l’esecuzione di un’opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. L’apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto.

Fondo Integrativo Malattie Infortuni Forestali (FIMIF)

L’erogazione dei trattamenti integrativi è assolta tramite apposito Fondo (FIMIF-Fondo Integrativo Malattie Infortuni Forestali) istituito ai sensi dell’art. 36 cod. civ. su iniziativa delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto. Per ottenere tali prestazioni a favore dei lavoratori, il datore di lavoro deve versare mensilmente al FIMIF un importo pari allo 0,44% del minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale.

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