Contratto Integrativo Regionale Idraulico Forestale in Sicilia: Cosa è e Cosa Prevede
Il settore forestale in Sicilia è al centro di importanti cambiamenti, con l'obiettivo di rafforzare la tutela del patrimonio forestale regionale. La bozza di riforma del comparto forestale, attesa da tempo, rappresenta un accordo tra il governo regionale e i sindacati, mirato a risolvere criticità stagionali come incendi e siccità.
La Riforma del Settore Forestale
Da anni si richiede una riforma del settore forestale. Dopo una lunga trattativa con l’assessorato regionale all’Agricoltura, è stata raggiunta un’intesa di massima sul testo. Si attendeva l'approvazione da parte della giunta di governo, dopo aver ricevuto la copertura finanziaria e il parere dell’ufficio legislativo. La riforma interviene su aspetti cruciali per la gestione e la protezione dei boschi e delle aree assimilate, sia pubbliche che private.
Punti Chiave della Riforma
- Stabilità per i lavoratori: Aumento delle giornate lavorative a 27 giorni.
- Nuove assunzioni: Nei primi tre anni della nuova legge, possibilità di nuove assunzioni per il 25% rispetto ai lavoratori che vanno in pensione.
- Turn over: Copertura dei posti che si liberano per pensionamento, garantendo un ricambio generazionale.
- Stabilizzazione: Aumento delle giornate lavorative per arrivare a due fasce di personale: 157 giorni e tempo indeterminato.
- Ruolo dei Comuni: Intensificazione del ruolo e delle competenze dei Comuni nella protezione civile per il rischio di incendi.
Agenzia Regionale per le Attività Forestali (Araf)
La Regione si avvale dell’Agenzia regionale per le attività forestali per conseguire una maggiore efficienza delle politiche forestali e ai fini della protezione, anche economica e sociale, del patrimonio naturale. L’Araf opera quale ente tecnico-operativo con propri organi preposto all’attuazione degli interventi in campo forestale attraverso attività e servizi “a connotazione non economica” finalizzati al sostegno dell’azione regionale nel settore. Il personale tecnico-amministrativo è costituito dai dipendenti di ruolo della Regione, già addetti all’organizzazione e all’amministrazione delle attività forestali e irrigue, utilizzando l’istituto del distacco.
Personale e Organizzazione
L'Araf prevede l'utilizzo di un contingente di operai a tempo indeterminato e un contingente di operai forestali a tempo determinato addetti allo svolgimento di attività di carattere stagionale. Per ottimizzare l’organizzazione dei servizi, il territorio regionale è ripartito in specifici compartimenti forestali che costituiscono l’articolazione di riferimento per la programmazione e pianificazione degli interventi e l’utilizzo razionale delle dotazioni organiche e strumentali.
Aspetti Contrattuali e Retributivi
Il contratto integrativo regionale disciplina diversi aspetti relativi alle condizioni di lavoro e alla retribuzione dei lavoratori forestali.
Maggiorazioni e Indennità
È previsto un trattamento economico specifico per il lavoro in alta montagna: 8% per lavori che si svolgono da 1000 a 1500 metri s.l.m. e 10% per lavori oltre i 1500 metri s.l.m. Inoltre, è prevista una maggiorazione del 20% per tutte le ore di lavoro ordinario svolte, come previsto dagli articoli 50 e 57 del C.C.N.L. regionale.
Permessi Sindacali
Le OO.SS. hanno diritto a permessi per attività sindacali in misura non superiore a 8 giorni all’anno. Il monte ore complessivo per i permessi sindacali è quantificato e convenuto pari a 3000 ore per O.S.
Disposizioni Varie
- I luoghi di lavoro devono essere conformi alle disposizioni dell'art.30 del D.L.vo.
- È previsto un rimborso per le spese di trasporto quando la distanza dal centro di raccolta supera i due chilometri.
Transizione e Garanzie Occupazionali
Nelle more dell’assorbimento a tempo indeterminato per i soggetti che appartengono alla fascia di garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative alla data di entrata in vigore della legge, la garanzia occupazionale annuale è rideterminata in 160 giornate lavorative per l’anno successivo a quello di entrata in vigore della riforma. In 178 giornate lavorative per il secondo e terzo anno successivi.
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