Dimensione Minima Bagni: Normativa e Aspetti da Considerare

Le dimensioni minime di un bagno sono un aspetto fondamentale nella progettazione degli spazi abitativi, essenziali per garantire comfort, funzionalità e rispetto delle normative vigenti. Gli aspetti da considerare per il bagno sono molti, vista la particolarità dell’ambiente: un locale di servizio ma anche di relax, spesso di dimensioni contenute, che vede la presenza contemporanea di acqua ed elettricità.

Quando si costruisce una nuova abitazione e quando se ne ristruttura una esistente (anche se si interviene su un solo locale, come il bagno), è obbligatorio attenersi alle norme igienico-edilizie e di sicurezza che regolano le caratteristiche degli alloggi abitativi e delle singole stanze, compreso il bagno. Queste norme sono il Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975 che disciplina la materia a livello nazionale, ma soprattutto il Regolamento edilizio di cui ciascun Comune è dotato.

Questo importante strumento viene redatto ed emanato da ogni singolo ente di governo locale, in forza della propria autonomia normativa e sulla base della legislazione nazionale e regionale. Con il Regolamento edilizio il Comune disciplina le caratteristiche degli edifici e delle loro pertinenze, le destinazioni d’uso degli stessi, le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, sul suolo e nel sottosuolo, le procedure e le responsabilità amministrative di verifica e di controllo. In sostanza, è la legge a cui chi costruisce o ristruttura anche solo il bagno della propria abitazione deve fare riferimento per ogni singolo aspetto che riguarda la parte “architettonica” del locale.

Dimensioni Minime e Normative

In Italia, le norme specifiche per le dimensioni dei bagni non sono rigidamente stabilite a livello nazionale per gli spazi non destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con disabilitĂ , ma esistono delle linee guida generali che possono essere adottate per orientare i progettisti. La legge nazionale (Decreto ministeriale SanitĂ  del 5 luglio 1975) non indica una superficie minima o massima per il bagno, ma si limita a elencare i componenti indispensabili: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Per sapere quanto deve misurare un bagno bisogna controllare che cosa dice in merito il Regolamento edilizio del proprio Comune. In alcuni casi non viene specificata una superficie minima, ma la lunghezza minima della parete piĂš corta. Per fare un esempio, si prenda in considerazione il Regolamento edilizio del Comune di Milano in vigore dal 2014 che prescrive per ogni abitazione un locale bagno (o piĂš di uno) di dimensione adatta ad ospitare complessivamente la dotazione minima di apparecchi sanitari (lavabo, doccia o vasca, water, bidet), con lato minimo non inferiore a 1,20 m.

Altrove in Italia, invece, le metrature richieste per il bagno possono essere superiori ma anche addirittura inferiori. Ci sono poi località in cui non è previsto l’obbligo di una superficie minima per il bagno, ma questo può essere dimensionato a piacere. E ci sono anche territori urbani dove è importante solo la presenza dei pezzi indispensabili. Per tutti questi motivi, quando si costruisce o si ristruttura il bagno ci si deve informare presso l’ufficio tecnico del Comune (lo può fare un progettista se il tipo di pratica ne richiede la presenza) per sapere che cosa dice la legge a livello locale.

In generale, è opportuno considerare che le dimensioni minime di un bagno è di 3,5 metri quadri, sebbene si debba tenere presente anche la normativa inerente alla distanza tra i sanitari e tra i sanitari e le parete del bagno. Per essere considerato a norma di Legge, un bagno deve essere di almeno 3.5m2, ma idealmente la superficie di un bagno dovrebbe essere proporzionata all'uso che se ne prevede e al numero di persone che lo utilizzeranno.

Dimensioni Minime del Bagno in Camera

Ricavare un bagno in camera può essere un motivo di comfort aggiuntivo particolarmente interessante, soprattutto se si stanno affrontando dei lavori di ristrutturazione di un immobile con l’idea di poterlo affittare. Il bagno in camera, sicuramente, crea maggiore privacy soprattutto se gli altri si trovano in una zona diversa della casa. Le dimensioni minime da rispettare sono le medesime degli altri bagni, ma è essenziale considerare il rapporto costi-benefici tra sottrarre spazio alla camera da letto e i vantaggi di creare un piccolo bagno.

Quanto può essere stretto un bagno?

Accade molto spesso che i bagni abbiano una forma rettangolare e che si sviluppino più in lunghezza che in larghezza. Chi si chiede quanto può essere stretto un bagno deve tenere presente che, disponendo il lavandino o un qualsiasi elemento su un lato lungo del bagno (difficilmente si potrebbe collocare in un’altra posizione) devono esserci almeno 55 cm rispetto alla parete. Di conseguenza, ipotizzando una profondità standard di un lavandino di 45-55 cm, la larghezza minima di un bagno è di 110 cm (55cm del lavandino + 55 cm previsti per Legge). È opportuno quindi valorizzare appieno il bagno lungo e stretto con soluzioni d’arredo che possano rendere questo spazio accogliente e non rendano sgradevole lo sviluppo in lunghezza della stanza.

Cosa deve avere un bagno per essere a norma?

Oltre alle dimensioni, bisogna considerare anche quali sono gli elementi che devono obbligatoriamente essere presenti in un bagno affinchĂŠ possa dirsi a norma. Ecco gli aspetti principali da considerare:

  • AccessibilitĂ : il bagno deve essere accessibile a persone con disabilitĂ .
  • Sanitari adeguati: posizionati a un'altezza tale da facilitare l'uso da parte di persone con difficoltĂ  motorie.
  • Pavimentazione antiscivolo: per prevenire cadute e incidenti.
  • Ventilazione adeguata: un buon sistema di ventilazione è essenziale per mantenere l'aria pulita e prevenire la formazione di muffe e condensa.
  • Illuminazione: Il bagno deve essere adeguatamente illuminato.
  • Impianti idraulici a norma: tutta la parte idraulica deve essere realizzata secondo le normative vigenti per prevenire perdite e garantire un adeguato smaltimento delle acque.

Requisiti Igienico-Sanitari

Nel 1975, la creazione dei requisiti igienico-sanitari per le abitazioni in Italia è stata motivata dalla necessità di aggiornare e migliorare le condizioni abitative, in risposta a problematiche di salute pubblica e igiene che affliggevano molte abitazioni. Il D.M. 5 luglio 1975 ha introdotto standard minimi specifici per garantire che gli edifici residenziali offrissero condizioni di vita dignitose e salubri. Tra i requisiti stabiliti ci sono:

  • L’altezza minima dei locali.
  • La superficie abitabile per persona.
  • La presenza di servizi igienici.
  • La ventilazione adeguata.

Altezza del soffitto

In base alla legge nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) l’altezza minima interna dei bagni può essere ridotta a 240 cm (invece dei 270 cm richiesti come limite minimo per tutte le altre stanze), in quanto si tratta di locali “accessori”. Questo significa che se l’abitazione ha soffitti molto alti, in bagno è possibile inserire ribassamenti per ricavare vani tecnici o rispostigli sospesi in quota.

Ventilazione e Illuminazione

La legge nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) richiede che in tutti i locali di un’abitazione ci sia illuminazione naturale diretta, tranne che nei bagni e in altri locali. Ma per il bagno specifica che deve esserci un’apertura finestrata per il ricambio dell’aria oppure un impianto di aspirazione meccanica. La normativa locale dà in genere indicazioni più restrittive, specificando nel dettaglio tutti i requisiti in tema di aeroilluminazione naturale.

Ricorrendo sempre al Regolamento edilizio di Milano, risulta possibile avere bagni ciechi con ventilazione attivata quando l’abitazione è dotata di sistema VMC (ventilazione meccanica controllata) o ha superficie inferiore a 70 mq. In tutti gli altri casi i locali bagno con aerazione naturale devono essere forniti di finestra apribile all’esterno o verso cavedio, di misura non inferiore a 0,50 mq, per il ricambio dell’aria e comunque pari ad almeno 1/10 della superficie del locale nel caso in cui lo stesso sia superiore a 5 mq. Se il bagno principale della casa ha la finestra, gli altri possono esserne privi.

Impianto Elettrico e Sicurezza

È la variante V3 alla norma Cei 64/8 che stabilisce le prestazioni minime riguardo all’impianto elettrico domestico e prescrive l’installazione di un numero minimo di punti presa per l’energia separati e di punti luce in funzione del tipo del locale, della dimensione e del livello prestazionale dell’impianto. Lo standard minimo per il bagno richiede almeno 2 punti presa: solitamente una in corrispondenza dello specchio e una per la lavatrice, considerando di installare anche una presa schuko per tale apparecchio. E due punti luce.

Inoltre la variante V3 alla norma Cei 64/8 prescrive che il comando dei punti luce di ogni locale (compreso il bagno) deve essere posto almeno nei pressi dell’ingresso del locale stesso, non importa se interno o esterno; ovviamente vi possono essere anche punti di comando posizionati in altri posti, purché aggiuntivi a quello menzionato.

I locali contenenti bagni o docce devono essere classificati, con riferimento alla sicurezza contro i contatti elettrici (diretti e indiretti), come luoghi a rischio aumentato. L’impianto elettrico in bagno deve essere eseguito con maggiori prescrizioni tecniche rispetto agli altri ambienti. La progettazione e l’installazione degli impianti elettrici nei locali contenenti bagni e docce devono rispondere, oltre che alle prescrizioni generali di sicurezza della norma Cei 64-8, anche a particolari requisiti di sicurezza che riducono il rischio relativo ai contatti diretti o indiretti tipico dell’ambiente bagno.

In funzione della pericolositĂ , nei locali bagno e doccia la norma Cei 64-8 individua quattro zone, caratterizzate da un pericolo decrescente:

  • Zona 0: è individuata dal volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia.
  • Zona 1: è individuata dal volume sovrastante la vasca da bagno o il piatto doccia fino a un’altezza di 225 cm.
  • Zona 2: comprende il volume immediatamente circostante la vasca da bagno o il piatto doccia, estesa fino a 60 cm in orizzontale e fino a 225 cm in verticale.
  • Zona 3: si ottiene dal volume esterno alla zona 2, o della zona 1 in caso di mancanza del piatto doccia, fino alla distanza orizzontale di 240 cm.

Queste quattro zone non si estendono all’esterno del locale attraverso le aperture: questo vuol dire che l’interruttore posto fuori dalla porta del bagno è ammissibile, anche se dista a meno di 60 cm dal bordo della vasca e/o del piatto doccia.

Antibagno: Quali Regole per il Disimpegno?

Il Regolamento edilizio di Milano, per esempio, impone che il bagno, o comunque l’ambiente contenente il vaso igienico, sia disimpegnato dalla cucina mediante un apposito vano delimitato da serramenti, che può essere l’antibagno, il corridoio o un atrio: “l’ambiente contenente il vaso igienico deve essere delimitato da pareti a tutt’altezza e serramenti; lo stesso dovrà essere disimpegnato dal locale cucina o da quello contenente l’angolo cottura mediante disimpegno dotato di serramenti (antibagno, corridoio/ingresso o altro locale principale-accessorio-servizio avente le medesime caratteristiche)”. Nell’antibagno si può mettere il lavabo.

Deroghe

In molte località sono previste eccezioni sia per il bagno principale sia per il secondo bagno. Per esempio è ammesso l’apparecchio wc-bidet in sostituzione della coppia di sanitaria.

Materiali e Finiture

È possibile che le normative locali prescrivano caratteristiche e finiture che il bagno deve avere. Ne è un esempio il Regolamento edilizio di Milano che indica: “pavimenti e pareti devono essere rivestiti sino ad un’altezza di 180 cm in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente solamente in corrispondenza degli apparecchi sanitari; il soffitto deve essere rifinito con materiale traspirante.”

tag: #Bagni

Leggi anche: