Normativa sulle Dimensioni delle Porte per Bagni Disabili: Guida Dettagliata
Oggi si dà sempre più attenzione a quelle che sono le norme che rispettino la dignità delle persone, soprattutto per chi è nella condizione di disabilità motoria, facendo quindi attenzione alla realizzazione di un bagno disabili a norma, con ausili adatti a determinati stati di difficoltà fisica. Quando si parla di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche, uno degli spazi più cruciali da considerare con attenzione è il bagno. La progettazione di un bagno per persone con disabilità non è solo una questione di conformità normativa, rispettare le dimensioni minime del bagno per disabili è una dichiarazione di inclusività e di rispetto per la dignità di ogni individuo.
Attualmente non risultano modifiche sostanziali alla normativa sui bagni per disabili tra il 2024 e il 2025. Le linee guida principali, che riguardano dimensioni minime, tipologia di sanitari, posizionamento di maniglioni e altri elementi, rimangono sostanzialmente le stesse. Nel 2024, le normative includono requisiti per migliorare l'accessibilità sensoriale.
Normative di Riferimento
Le principali norme di riferimento per progettare un bagno per disabili sono:
- Legge 13/89 - disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
- Circolare ministeriale n. 1669 del 22/06/1989 - Ministero Lavori Pubblici - Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13.
- D.M. n. 236/89 - prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
- D.P.R. 503/96 - regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
La normativa sui bagni per disabili, in Italia, è costituita da una sola legge e, soprattutto, dal decreto ministeriale che la attua, nonché dalla circolare emanata subito dopo dal medesimo ministero.
- Legge n.
- Decreto ministeriale n.
- Circolare ministeriale n.
Precisiamo subito che la normativa non richiede un bagno riservato, ad uso esclusivo delle persone con disabilità. Il bagno accessibile non deve essere un bagno ‘speciale’ utilizzato dai disabili, ma un bagno utilizzabile “anche” da chi ha maggiori difficoltà o particolari esigenze. Quando possibile, dove è prevista la divisione per sessi, è bene che ce ne sia uno accessibile sia per gli uomini che per le donne.
È opportuno ricordare, poi, che per la legge italiana i servizi igienici sono obbligatori in tutti gli esercizi commerciali che prevedono una attività di somministrazione di cibo o di bevande (bar, ristoranti, pizzerie e così via). Se la legge prescrive la presenza dei bagni, questi devono essere sempre due e distinti per sesso fino a 80 posti a sedere.
Dimensioni Minime e Spazi di Manovra
La normativa vigente prevede che il bagno per i disabili abbia una dimensione minima di 180×180 centimetri. Le nuove normative richiedono uno spazio minimo di 200x200 cm per i bagni destinati alle persone con disabilità. Il problema principale relativo alle dimensioni del locale bagno riguarda le manovre della carrozzina e l’utilizzo di apparecchi e ausili per chi soffre di una capacità motoria ridotta.
Uno dei principi fondamentali nella progettazione di bagni accessibili è garantire sufficiente spazio per il movimento di una sedia a rotelle. Le dimensioni raccomandate per questi spazi sono solitamente di almeno 180 cm x 180 cm, ma è importante verificare le specifiche normative locali che possono variare leggermente.
Nel progettare un bagno per disabili è opportuno prevedere cerchi di rotazione (cioè spazi funzionali a un giro di 360°) di 150-170 cm di diametro; tali dimensioni infatti soddisfano un’ampia casistica.
Per un bagno con sviluppo a pianta regolare è indispensabile che i servizi siano distanziati tra loro in maniera opportuna, di circa 80 cm quando posti l’uno dinanzi all’altro.
Porta del Bagno
La zona di accesso al bagno dei disabili è un aspetto critico. La porta, idealmente, dovrebbe essere priva di barriere architettoniche e sufficientemente larga per permettere il passaggio agevole di una sedia a rotelle. Meccanismi di apertura e chiusura, come maniglie lunghe o sistemi automatici, contribuiscono a facilitare l’accesso indipendente. Di conseguenza, l’anta deve essere leggera e facile da aprire e chiudere (meglio se con apertura verso l’esterno). Nella maggior parte dei casi è bene optare per una porta scorrevole che finisce dentro la parete: si tratta senza dubbio della soluzione più pratica.
È fondamentale, infine, prestare attenzione alla larghezza, che in base al decreto 236/89 deve essere di almeno 75 cm. La larghezza prevista dalla legge (13/89 e DM 236/89 nel campo residenziale) è di 75 centimetri, riducibile fino ad un minimo di 70 cm. Possono essere ideali le porte a scomparsa oppure quelle a soffietto, perché ingombrano meno. La maniglia deve essere pratica ed abbastanza grande per facilitare la presa. L’importante è che la porta abbia una maniglia posta a un’altezza accessibile (circa 90 cm), preferibilmente verticale e facile da impugnare.
La misura minima della porta di un bagno per disabili è fissata in 85 cm con apertura verso l’esterno. È consigliata porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato.
Corridoi e Passaggi
I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti che consentano l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote. Questi allargamenti devono essere posti ogni 10 m di sviluppo lineare del percorso e preferibilmente nelle parti terminali dei corridoi e devono essere calibrati in base al tipo di manovra della carrozzina. Ad esempio, la larghezza per la manovra a 360° della carrozzina deve essere pari ad almeno 150 cm.
Sanitari e Accessori
Quando si ridisegna la stanza è importante rispettare le dimensioni minime anche per installare lavabo e wc: i due punti focali del bagno. Il rispetto delle misure e delle distanze corrette serve anche per agevolare l’installazione di accessori specifici come maniglioni e punti di appoggio, utili per chi ha difficoltà motorie.
WC e Bidet
I sanitari bagno per disabili devono essere preferibilmente del tipo sospeso. È consigliato l'uso di modelli sospesi per quanto riguarda il bidet e il wc (art. 8.1.6 DM 236 del 1989). L'altezza da terra del bordo anteriore del sanitario deve essere compresa tra i 45 e i 55 cm e il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore (art. 8.1.6 DM 236 del 1989) . Inoltre, ti consiglio di posizionare la cassetta di scarico dietro la schiena con funzione di appoggio: meglio se il pulsante di scarico è di grandi dimensioni e di facile azionamento.
L'asse della tazza del wc o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale. Qualora l'asse della tazza wc o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a 40 cm dall'asse dell'apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento (art.
Per permettere l'accostamento e il trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, se previsto, deve essere garantito uno spazio minimo di 100 cm, misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario (art. 8.1.6). Vicino al wc occorre installare il campanello di emergenza (art.
Ad esempio, per quanto riguarda il wc, è ovviamente strutturato in modo che sia facilitato alla persona il passaggio dalla carrozzina al sanitario, senza soffrire la difficoltà di alzarsi e risedersi. Il wc deve avere un’altezza della seduta piuttosto elevata, a circa 45-50 cm. È consigliabile adottare un modello di tipo sospeso che, in caso, deve sporgere dal muro per circa 80 cm, così da permettere l’accostamento della carrozzina.
Lavabo
Il lavabo deve essere collocato a un’altezza tale da essere usato senza fatica anche da seduti. Deve essere garantito lo spazio necessario per l'accostamento frontale al lavabo che deve essere del tipo a mensola. Deve essere previsto uno spazio adeguato per l’accostamento laterale della sedia a rotelle.
Per l'accostamento fontale bisogna installare un lavabo a mensola (art. 4.1.6 DM 236 del 1989), senza colonna con sifone, accostato o incassato a parete, con il bordo superiore a un'altezza di circa 80 cm dal pavimento, per consentire il passaggio delle gambe (art.
Di tipo sospeso (o a mensola) per favorire l’inserimento di gambe o carrozzina, il lavabo deve essere più basso di quello comunemente usato, con il piano superiore ad 80 cm dal pavimento. Possono essere reclinabili, per agevolare diverse funzioni.
Consigliabili i lavabi ergonomici per disabili che hanno anche l’appoggio laterale per gli avambraccio. Il rubinetto deve avere la leva lunga o clinica in odo di potere essere azionato anche con il gomito.
Doccia e Vasca
Richiede attenzione anche l’allestimento della zona della doccia che in un bagno per disabili deve avere delle dimensioni minime per permettere il passaggio della carrozzina e l’inserimento di maniglie di supporto, a ventosa oppure fisse. Tra le diverse opzioni, quando possibile si predilige la doccia walk-in con il piatto doccia a filo pavimento, al cui interno posizionare direttamente la carrozzina oppure inserire le apposite sedute da doccia come lo sgabello o la sedia con schienale.
Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza W.C.
La doccia, per essere adatta a chi ha una disabilità motoria, deve avere un’apertura esterna a 180°, un anta da 70 ad 85 cm, altezza sedile 53 cm, flessibile con doccino estraibile. Il piatto doccia deve essere a filo pavimento, che non ha quindi il dislivello con il pavimento del bagno. Il box doccia in cristallo temperato di sicurezza deve avere un’ampia apertura in modo di far entrare agevolmente che deambula male. Addirittura esistono box doccia a doppie ante che si aprono totalmente a libro. Per coloro che hanno bisogno di essere assisiti esistono box doccia con ante alte max. cm.
La doccia deve essere del tipo a pavimento (DM 236 del 1989 art. 8.1.6): sono esclusi, perciò, i piatti doccia con i bordi rialzati. La doccia deve essere dotata di sedile ribaltabile, facilmente raggiungibile per il trasferimento carrozzina-seggiolino e doccia a telefono (DM 236 del 1989 art. 8.1.6). Occorre installare i maniglioni di sostegno.
Tecnologia Assistita e Materiali
Una delle innovazioni più rilevanti è l'integrazione della tecnologia assistita. Le nuove normative richiedono l'installazione di sistemi di chiamata di emergenza facilmente raggiungibili da qualsiasi punto del bagno, migliorando significativamente la sicurezza degli utenti.
Le nuove normative rafforzano l'obbligo di utilizzare materiali antiscivolo per pavimenti e superfici, con specifiche più stringenti riguardo alla loro resistenza e durata nel tempo. Per uso personale si consiglia un pavimento antiscivolo mentre in enti pubblici è obbligatorio. Almeno R10 di scivolosità. Occorre evitare anche i piccoli gradini e qualsiasi dislivello.
Formazione del Personale
Un altro cambiamento significativo riguarda la formazione del personale e la manutenzione dei bagni disabili. Le normative del 2024 stabiliscono che il personale addetto alla pulizia e alla manutenzione dei bagni deve ricevere una formazione specifica sull'uso e la manutenzione delle attrezzature per disabili.
Tabella Riassuntiva delle Dimensioni Minime
| Elemento | Dimensione Minima |
|---|---|
| Dimensione Totale del Bagno | 180x180 cm (consigliato 200x200 cm) |
| Larghezza Porta | 75 cm (consigliato 85 cm) |
| Altezza WC | 45-50 cm |
| Altezza Lavabo | 80 cm |
| Spazio di Accostamento WC | 100 cm dall'asse del sanitario |
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