Idraulici Forestali in Campania: Requisiti e Mansioni
L'idraulico forestale opera in campo forestale e interviene attivamente nella protezione ambientale e civile. Ogni fase del progetto vede impegnate determinate figure, quali Docenti e Tutor.
Requisiti di Accesso alla Formazione
Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto formatore entro l'inizio delle attività.
- Possesso di titolo attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
- I prosciolti da tale obbligo e i maggiori di anni 16 possono accedere al corso previo accertamento del possesso delle competenze connesse all’obbligo di istruzione, fatto salvo quanto disposto alla voce "Gestione dei crediti formativi".
- Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello del titolo medesimo.
- Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di un attestato, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore all’A2 del QCER. In alternativa, tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.
- Sono dispensati dalla presentazione dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado o superiore presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione.
Docenti qualificati in possesso di un titolo di studio adeguato all’attività formativa da realizzare, provenienti per almeno il 50% dal mondo del lavoro. Per i docenti provenienti dal mondo del lavoro e per quelli impegnati unicamente in attività formative di natura pratica/laboratoriale, il requisito del titolo di studio può essere sostituito da una documentata esperienza professionale e/o di insegnamento almeno triennale strettamente attinente l’attività formativa da realizzare.
Valutazione e Frequenza
- Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF.
- Condizione minima di ammissione all'esame finale è la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.
- Esame finale pubblico in conformità alle disposizioni regionali vigenti. La valutazione finale ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle competenze previste dal corso.
- Esclusivamente per i Soggetti specificamente accreditati per la FAD, la stessa è consentita secondo quanto previsto all’art. 8, comma 2, della D.G.R. n.
Competenze e Tecniche
- Individuare le caratteristiche geomorfologiche del territorio interessato al controllo e alla protezione
- Utilizzare strumenti cartografici e topografici
- Applicare tecniche e interventi per il ripristino di versanti dissestati o predisposti a fenomeni di instabilità (es. palificata di sostegno a parete semplice, a doppia parete, gradonata viva, grata viva, palizzata, ecc.)
Metodologia Didattica
La metodologia di intervento prevede un approccio che favorisce relazioni basate sulla conoscenza reciproca, sulla disponibilità all’incontro e al confronto dialettico tra i generi nel rispetto delle diversità. L’autoapprendimento condiviso sarà sempre preferito alla pura didattica d’aula. Gli allievi saranno stimolati ad approfondire alcuni argomenti specifici dei moduli trattati e ad esporli ai colleghi in vere e proprie lezioni.
Lezione frontale in aula, lavoro di gruppo, roleplaying, esercitazioni pratiche singole e/o individuali con utilizzo del laboratorio, case study, stage. La fase d’aula e di laboratorio sarà affidata a n. 6-8 docenti in possesso di documentata esperienza professionale e di insegnamento nel settore di riferimento almeno triennale.
Contratto Integrativo Regionale per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale ed Idraulico-Agraria
Il giorno 18 aprile 2023, presso la sede dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, tra Regione Campania, Uncem Campania, Upi Campania, Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, si è concordato di rinnovare il Contratto Integrativo regionale di Lavoro (CIRL), che integra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria stipulato il 9 dicembre 2021, per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2025.
Sfera di Applicazione (Art. 1)
Il presente contratto regionale di lavoro (di seguito CIRL), di natura privatistica, integra il contratto collettivo nazionale di lavoro (di seguito CCNL) stipulato in data 9 dicembre 2021. Il CIRL si applica ai rapporti di lavoro fra gli impiegati, gli operai, le Comunità Montane, gli Enti pubblici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali e tutti gli altri Enti che, con finanziamento pubblico, svolgono in amministrazione diretta, in affidamento o in concessione - se cooperative o enti ed imprese di altra natura - attività di:
- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria,
- imboschimento e rimboschimento,
- miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse,
- difesa del suolo,
- opere di ingegneria naturalistica,
- attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi,
- altre attività di competenza, in base alla normativa regionale vigente in Campania.
Tavolo di Partenariato di Settore (Art. 3)
Le parti concordano di istituire un Tavolo di partenariato di settore, con funzioni consultive in materia di programmazione settoriale.
Al Tavolo di partenariato spettano anche i seguenti compiti:
- esaminare e comporre, entro 60 giorni dalla segnalazione di una delle parti, le controversie collettive insorte per l’applicazione e/o l'interpretazione di norme di legge d’interesse del settore, ovvero in sede d’interpretazione e/o applicazione del CCNL e del CIRL, attraverso meccanismi di conciliazione volontaria e di bonaria composizione arbitrale;
- modificare qualifiche/profili di mestiere e/o individuarne di nuove, su proposta formulala, anche individualmente, dalle parti stipulanti il CIRL;
- esaminare le proposte di nuove assunzioni presentate dalle parti datoriali, nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con le risorse finanziarie appostate annualmente nel bilancio regionale;
- esprimere pareri sui programmi di formazione, nonché sulle proposte di modifica di livello, presentate dalle parti datoriali e/o dalle OO.SS., nel rispetto della normativa vigente;
- proporre ai competenti Assessorati della Giunta Regionale programmi di formazione, individuando possibili fonti di finanziamento, sia pubbliche che private, anche d’intesa ed in collaborazione con l'Ente Bilaterale di settore di cui al successivo articolo 4.
Le parti si impegnano a designare i propri rappresentanti in seno al Tavolo di partenariato di settore, entro 15 giorni dalla presa d’atto del presente CIRL, da parte della Giunta Regionale.
Il Tavolo di partenariato di settore viene convocato dall’Assessore regionale all’Agricoltura o suo delegato, almeno ogni quattro mesi e, comunque, in caso di richiesta di convocazione pervenuta da almeno due terzi dei rappresentati.
Struttura della Contrattazione (Art. 5)
Le parti concordano che formeranno oggetto di contrattazione a livello territoriale, tra le parti stipulanti il CIRL, le seguenti materie:
- organizzazione generale del lavoro, con particolare riguardo alle attività di contrasto agli incendi boschivi;
- modalità di godimento dei permessi retribuiti, con particolare riguardo a quelli per diritto allo studio;
- ubicazione dei centri di raccolta;
- garanzie occupazionali e turn-over;
- criteri di rotazione dei lavoratori addetti ai lavori nocivi e/o pesanti e modalità di attuazione della reperibilità;
- gestione degli orari di lavoro e delle ferie, con particolare riguardo alia determinazione del monte ferie annuo previsto dal CCNL, da godere al massimo entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Inoltre, le parti datoriali, a livello territoriale, unitamente alle Organizzazioni Sindacali provinciali ed alle RSA/RSU, potranno elaborare e formulare al Tavolo di partenariato di cui all’art. 3, proposte relative ai programmi di formazione, a mutamenti di inquadramento nei livelli e/o alla modifica delle qualifiche di mestiere/profilo ed all’individuazione di nuove.
Le parti datoriali, comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali provinciali ed alle RSA/RSU la programmazione annuale degli interventi, contestualmente all’inoltro alle competenti strutture regionali.
Formazione Professionale (Art. 6)
Tutte le attività di formazione e riqualificazione, compresa la partecipazione ai bandi regionali per la formazione professionale, saranno svolte d’intesa con l’Ente Bilaterale di cui all’art.4.
È fatto obbligo agli enti delegati di programmare annualmente, l'individuazione dei fabbisogni formativi, al fine di individuare percorsi capaci di formare le nuove figure professionale, oltre a programmi di formazione congiunta per RSA/RLS, volti a migliorare la conoscenza delle nuove disposizioni normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Rispetto a dette nuove esigenze, che richiedono professionalità diverse, le parti concordano sulla necessità di organizzare, sulla scorta delle proposte presentate dalla parte datoriale ed approvate dal Tavolo di partenariato di cui all'articolo 3, corsi di formazione, anche on thè job, finalizzati alla riqualificazione degli addetti, incentivando l'adesione al fondo per la formazione continua di settore, con riferimento alla complessità degli interventi da realizzare e con particolare riguardo a:
- attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi e funzioni connesse;
- produzione di biomasse forestali;
- tecniche di taglio di selezione in aree parco - SIC. ZPS -ZSC e aree protette
- tecniche di ingegneria naturalistica;
- sicurezza ed infortunistica sui luoghi lavoro;
- attività di sostegno alla fruizione pubblica delle foreste;
- nuove figure professionali derivanti dalle modifiche e dall'ampliamento delle competenze, previste dal regolamento regionale n.3/2017 di riforma della legge 11/1996;
- tecnico di progettazione e gestione contabilità dei cantieri forestali.
Permessi Straordinari, Aspettativa e Conciliazione (Art. 8)
Per le donne vittime di violenza, si concorda l'aggiunta di ulteriori tre mesi retribuiti a carico del datore di lavoro, rispetto ai tre già previsti dal D.lgs. n. 80/2015, da utilizzare secondo la tempistica e le modalità dettate dalla medesima norma.
Al fine di consentire ai lavoratori un miglioramento della qualità della vita, agevolando la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente nell'ambito delle misure di sostegno alla genitorialità e alla flessibilità dell'orario di lavoro, le parti concordano che, nel caso siano presenti figli conviventi di età non superiore i quattordici anni di età, agli operai a tempo indeterminato ,sono riconosciute 15 ore di permessi all'anno e all’operaio a tempo determinato 8 ore all’anno ed andranno usufruiti nei periodi tra giugno e settembre.
Lavori Pesanti, Disagiati o Nocivi (Art. 11)
I lavori da considerare come pesanti o nocivi, agli effetti dell’art. 9, comma 5, del vigente CCNL, sono i seguenti:
- facchinaggio (spostamento di pesi superiori a 30 Kg);
- uso continuo di motosega e/o decespugliatore (oltre 4 ore giornaliere);
- apertura a mano di buche per piantumazioni in zona rocciosa di natura calcarea o effusiva,
- fissaggio di pali ad oltre 30 cm di profondità in zona rocciosa di natura calcarea o effusiva;
- interventi prestati per far fronte ad emergenze derivanti da calamita naturali;
- interventi di spegnimento incendi;
- attività svolte nei terreni percorsi dal fuoco, per i quali sono previste operazioni di risanamento e di ripristino ambientale.
Agli operai addetti a lavori pesanti o nocivi si applica, di norma, l’istituto della rotazione, da concordare a livello aziendale. Il limite massimo d’impiego in tali attività è fissato in n. 4,5 ore giornaliere, con l’utilizzo in altre mansioni per il restante orario di lavoro giornaliero. In caso di utilizzo, per motivi eccezionali, oltre il suddetto limite, spetta al lavoratore una riduzione di me ore dell'orario di lavoro, a parità di salario.
Per i lavori in acqua il limite di utilizzo è parimenti stabilito in 4,5 ore giornaliere.
Per i lavori disagiati (svolti in alta montagna, in acqua e/o in zona malarica) spettano le indennità di cui all’art. 53 del vigente CCNL.
Per le ore di lavoro prestate per Io spegnimento di incendi e/o per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali, spetta la maggiorazione della retribuzione prevista dall’art. 57 del vigente CCNL.
Sicurezza e Prevenzione (Art. 12)
In materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, si applica la normativa vigente. È istituito un coordinamento, a livello regionale, tra i RR.LL.S. dei diversi datori di lavoro, finalizzato ad assicurare un confronto costante ed uno scambio di informazioni e favorire, cosi, un'adeguata armonizzazione delle attività di prevenzione degli infortuni ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro.
E’, inoltre, istituita una banca dati, a livello regionale, degli infortuni e/o delle malattie professionali nel settore. La gestione del coordinamento e della banca dati di cui innanzi sarà assicurata dall’Ente Bilaterale di cui all’articolo 4, che promuoverà, in collaborazione con il Tavolo di partenariato di cui all’articolo 3, la tenuta di corsi di formazione in materia di sicurezza e di prevenzione delle malattie professionali.
Servizio di Prevenzione e Lotta agli Incendi Boschivi (Art. 13)
Il servizio antincendio boschivo (servizio AIB) viene svolto dagli operai riconosciuti fisicamente idonei, in base alla vigente normativa in materia, con priorità per quelli che hanno già svolto tale servizio. Agli addetti al servizio AIB viene corrisposta l’indennità antincendio prevista dall’articolo 57 del CCNL.
Le parti concordano sulla necessita di un incremento di risorse regionali per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.
Al fine di promuovere una maggiore efficacia nella prevenzione e nella lotta attiva agli incendi boschivi, viene istituito un apposito fondo, denominato Fondo AIB, in favore degli Enti che abbiano conseguito significativi risultati, da finanziare annualmente a carico del bilancio regionale, con uno stanziamento di almeno 200.000 euro, a partire dall’anno 2018.
Gli obiettivi perseguiti dal servizio AIB, che si intendono incentivare attraverso la costituzione del Fondo AIB, sono i seguenti:
- adozione di un'idonea organizzazione, che consenta una maggiore efficacia delle azioni di avvistamento, della tempistica d’intervento, dell’azione di spegnimento da terra, in ausilio ai mezzi aerei e del contenimento delle superfici percorse dal fuoco.
Ai fini del perseguimento dei predetti obiettivi vengono individuati i seguenti indicatori di riferimento ad essi correlati:
- numero di incendi;
- superfici boscate percorse dal fuoco;
- tipologia della vegetazione interessata dagli incendi.
Reperibilità (Art. 16)
La disciplina della reperibilità viene rimessa a specifiche intese aziendali, da definirsi mediante apposito accordo scritto, stipulato tra datore di lavoro e RSA/RSU, tenendo conto delle seguenti indicazioni operative.
In caso di incendi, di calamita naturali o di altri servizi che prevedono l’istituto della reperibilità, gli operai forestali, su disposizione del datore di lavoro, sono tenuti a rendersi reperibili nei luoghi in cui sia possibile la comunicazione telefonica e dai quali si possa raggiungere il posto di lavoro assegnato entro 30 minuti, con i mezzi di cui i lavoratori dispongono e/o con quelli messi eventualmente a disposizione dal datore di lavoro.
In caso di inadempienza da parte del lavoratore, si applica quanto previsto all’art. 25 del CCNL vigente. L’istituto della reperibilità può essere attivato, sia per i lavoratori già impiegati nel servizio AIB e sia per altri lavoratori idonei, in numero non eccedente la meta dei primi.
La reperibilità può essere richiesta anche periodi non lavorativi, festivi e/o di fine settimana.
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