Impianto Idraulico: Detrazione 65% e Requisiti

Con l'inizio del 2025, arrivano importanti aggiornamenti sulle detrazioni fiscali che interessano il settore degli impianti idraulici. Queste agevolazioni sono state studiate per promuovere l'efficienza energetica, la sicurezza e l'ammodernamento degli edifici, offrendo vantaggi economici a chi decide di investire in interventi di miglioramento.

Detrazione del 65% per Impianti Termoidraulici: È Ancora Possibile?

La risposta è sì. Ad oggi, 2024, possiamo confermare tale possibilità di detrazione del 65% in 10 anni. L'apparecchio primario per la produzione di acqua calda per il riscaldamento ambiente domestico viene considerato a tutti gli effetti l'impianto termico.

L'ultimo aggiornamento in quanto a detrazioni è che probabilmente terminerà il 65% per i combustibili fossili, dunque le caldaie a gas che verranno installate fino a fine 2024 potranno sicuramente godere della detrazione del 65%.

Colui che affronta una spesa per cui è prevista la detrazione fiscale, si vede restituire dallo Stato Italiano il 65% di tale spesa, in 10 rate annuali, sotto forma di "sconto" sull'imposta IRPEF. Il beneficio può essere condiviso fra più persone, in maniera proporzionale a quanto contribuiscono alla spesa. Si! Forse non tutti sanno che, nella maggior parte dei casi, ad un pensionato che percepisce la pensione minima viene trattenuta un'imposta irpef di oltre 1200 € all'anno.

Interventi Ammissibili alla Detrazione del 65%

  • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, produttivi e ricreativi. È indispensabile avere una garanzia di 5 anni per pannelli e bollitori e di 2 anni per gli accessori e i componenti tecnici. Inoltre, i pannelli devono essere conformi a determinate norme UNI EN ed essere certificati da un organismo dell’Unione Europea. Il limite della detrazione per l’installazione di pannelli solari è di 60.000 euro.
  • Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Sono compresi gli interventi di sostituzione di impianto di riscaldamento esistente con impianto dotato di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto dell’impianto di distribuzione, oppure con impianti di riscaldamento con pompe di calore (climatizzatori in pompa di calore) o impianti geotermici a bassa entalpia. Rientra anche la sostituzione di uno scaldacqua tradizionale con pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. Il limite della detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è di 30.000 euro.
  • Gli investimenti, da parte di aziende o privati, finalizzati all'installazione di pompe di calore ad alta efficienza per il riscaldamento degli ambienti, possono godere di una detrazione fiscale del 65% sull'IRPEF. Questo significa che se si investono 1.000 euro (IVA e lavori d'installazione compresi), 650 euro non si pagheranno in tasse. La detrazione andrà però suddivisa nei 10 anni successivi.
  • Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Comprendono qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che permetta all’edificio di raggiungere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore a precisi limiti. Per questa categoria non sono definite tanto le tipologie di opere, ma il valore finale raggiunto da queste, qualsiasi esse siano. Per gli interventi di riqualificazione globale il tetto massimo di detrazione è 100.000 euro.
  • Interventi sugli involucri degli edifici. Comprendono interventi su coperture, pavimenti e pareti che delimitano il volume riscaldato. Rientrano fra questi anche la sostituzione di porte di ingresso e finestre. Per questa categoria è importante che i valori di trasmittanza delle partizioni orizzontali o verticali e dei serramenti rispettino determinati limiti di trasmittanza. Il limite della detrazione per interventi sugli involucri degli edifici è di 60.000 euro.

Requisiti Generali dell'Immobile

L'immobile deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta; deve essere dotato di un impianto di riscaldamento; in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”. Se viceversa questa comporta ampliamenti, si ritiene che possano essere ritenute agevolabili unicamente le opere che riguardano le parti “esistenti”.

Requisiti Tecnici delle Pompe di Calore

  • L'intervento deve configurarsi come sostituzione totale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione.
  • Le pompe di calore oggetto di istallazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I al DM 06.08.09.
  • Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5%.

Documenti Necessari

a) Il cliente dovrà avere e conservare la seguente documentazione: asseverazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale), nella quale si dichiara che la pompa di calore assicura un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi di cui all’allegato I del “decreto edifici” ed inoltre che il sistema di distribuzione è equilibrato e messo a punto in relazione alla portata; in alternativa, nel caso di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

N.B. In base alle nuove disposizioni (D.M. 6 agosto 2009), l’asseverazione può essere: sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005); esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti)

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti: fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce manodopera da quella del materiale; ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2008, numero della fattura di riferimento e relativa data, oltre al codice fiscale del richiedente la detrazione e il codice fiscale o la partita iva del beneficiario del bonifico (per le aziende non è obbligatorio il pagamento con bonifico); ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

07.04.08), che può essere redatta dal singolo utente; c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate: comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

Informazioni per la trasmissione dei documenti all'ENEA

Una volta collegati al sito di invio, per la trasmissione dei documenti, si deve fare: la registrazione dell’utente (da eseguirsi una sola volta, anche nel caso in cui si trasmettano più richieste).

Inoltre si ritiene che un impianto di riscaldamento, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato A al D. Lgs. 192/05, reperibile sul nostro sito e che qui si riporta integralmente: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

All'ENEA non va inviata una domanda ma una documentazione tecnica (attestato di qualificazione energetica e/o scheda informativa). Tra i documenti necessari per sfruttare la Detrazione 65% sugli interventi di riqualificazione energetica sul costruito vi è l’asseverazione di un tecnico abilitato. Questo documento è necessario perché che consente di dimostrare che l’intervento realizzato per usufruire della Detrazione 65% è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Una dichiarazione resa dal direttore dei lavori (d.m. 6 agosto 2009) può sostituire l’asseverazione.

Da ultimo va specificato che l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori (DM 6 agosto 2009 ). Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

Ulteriori Bonus e Detrazioni per il 2025

Bonus Ristrutturazioni

Il Bonus Ristrutturazioni è una delle agevolazioni più longeve e utilizzate nel panorama delle detrazioni edilizie italiane, ma dal 2025 subisce modifiche significative, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Per la prima casa, l’aliquota scende al 50% nel 2025 e al 36% dal 2026. Per le seconde case, si applica una detrazione del 36% nel 2025, ridotta al 30% dal 2026.

Abbinato al Bonus Ristrutturazioni, il consueto Bonus Mobili (grandi arredi ed elettrodomestici ad alta efficienza) prevede un limite di spesa di 5.000 euro nel 2025 (lo stesso del 2024) con la detrazione del 50%. Gli acquisti devono riguardare elettrodomestici di classe energetica elevata.

Bonus Elettrodomestici

A partire dal 1° gennaio 2025, entra in vigore il nuovo Bonus Elettrodomestici, dedicato esclusivamente all’acquisto di grandi elettrodomestici di elevata efficienza energetica. Questa misura mira a incentivare la sostituzione di apparecchi obsoleti con soluzioni più ecologiche e performanti, in linea con le direttive europee sulla sostenibilità.

  • Gli elettrodomestici devono essere prodotti in Europa e appartenere a una classe energetica elevata.
  • È necessaria la sostituzione di un apparecchio esistente meno performante.
  • Ogni nucleo familiare può beneficiare del bonus per un solo elettrodomestico all’anno.
  • La spesa deve essere documentata e il pagamento effettuato tramite metodi tracciabili.

I due bonus possono essere cumulati se rispettano i requisiti specifici.

Ecobonus

L’Ecobonus è uno degli strumenti centrali per incentivare interventi di riqualificazione energetica degli edifici in Italia, consentendo la detrazione di una parte delle spese sostenute per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni e degli immobili. Resta confermata la possibilità di usufruire dell’Ecobonus al 50% per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, anche nel 2025.

Sono incentivati solo gli interventi che prevedono l’installazione di impianti ad alta efficienza energetica, come pompe di calore e sistemi di accumulo.

Superbonus

Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

L’aliquota del 90% per lavori con CILA-S presentata entro il 31 dicembre 2023, purché avviati entro il 31 marzo 2024 e completati entro i termini previsti dal progetto. Considerati come condomini, possono usufruire del Superbonus al 90% se la CILA-S è stata presentata entro la fine del 2023.

In alternativa alla detrazione, si può beneficiare del Superbonus mediante una delle modalità previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020. In pratica, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.

Bonus Idrico

Il Bonus Idrico è un’agevolazione per interventi finalizzati al risparmio di acqua.

Tabella Riepilogativa delle Detrazioni

Bonus/Detrazione Aliquota Interventi Ammissibili Note
Detrazione 65% 65% Installazione pannelli solari, sostituzione impianti climatizzazione invernale, riqualificazione energetica, interventi sugli involucri Verificare i requisiti tecnici e i limiti di spesa
Bonus Ristrutturazioni 50% (2025), 36% (dal 2026) Manutenzione straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia Aliquote differenti per prima e seconda casa
Bonus Mobili 50% Acquisto mobili e grandi elettrodomestici (classe A+) Abbinato al Bonus Ristrutturazioni, limite di spesa 5.000€
Ecobonus 50% - 65% Installazione impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, pompe di calore Varia in base alla tipologia di intervento
Superbonus 90% (in alcuni casi) Interventi di efficienza energetica e riduzione rischio sismico Condizioni specifiche e scadenze da rispettare

DIFFIDATE DI CHI SOSTIENE CHE NON SI POSSA DETRARRE !!!

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