IVA agevolata per impianti idraulici: Guida completa per sanitari e rubinetteria

Ristrutturare casa è una decisione impegnativa, e sapere che si può risparmiare usufruendo dell’IVA agevolata per la ristrutturazione della casa può essere di grande conforto. In base al tipo di intervento, questa agevolazione fiscale può abbassare l’IVA al 4% o al 10%.

In entrambi i casi la detrazione si può richiedere mediante un’autocertificazione, con la quale si dichiara lo svolgimento dei lavori al fine di ottenere il diritto all’IVA agevolata.

Aliquota IVA agevolata al 4%

L’aliquota IVA agevolata al 4% è applicabile alle spese relative alla realizzazione di opere murarie, dell’impianto elettrico, dell’impianto di riscaldamento, dell’impianto idrico e di opere necessarie per la costruzione della prima casa. Inoltre, per interventi di ampliamento della prima casa, è possibile ottenere un ulteriore sconto sull’applicazione dell’IVA del 4%, a patto che alla fine dei lavori l’immobile non risulti di lusso.

Quando si applica l'IVA al 10% su sanitari e rubinetteria?

Hai diritto all'applicazione dell'IVA ridotta al 10% se:

  • acquisti dei prodotti classificati come "beni finiti"
  • acquisti nell'ambito di specifiche tipologie di interventi previsti dall'articolo 31 della legge n. 457/78

Sanitari e rubinetteria sono "beni finiti", quindi la prima condizione è soddisfatta! Per capire quali sono gli interventi per cui è concessa l'IVA al 10% dobbiamo rifarci all'articolo di legge. Si tratta dell'articolo 31 della legge n. 457/78 che prende in considerazione cinque distinti interventi di recupero:

  1. Manutenzione ordinaria
  2. Manutenzione straordinaria
  3. Restauro e risanamento conservativo
  4. Ristrutturazione edilizia
  5. Ristrutturazione urbanistica

La denominazione precisa degli interventi è riportata nei documenti che si presentano in Comune per comunicare o per farsi autorizzare l'intervento, come ad esempio la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).

Come si vede dall'intestazione del documento, la CILA vale per gli interventi di edilizia libera e cioè NON soggetti ad autorizzazione. Sotto questa categoria rientrano 2 tipi di interventi:

  • Manutenzione ordinaria: Questa tipologia di intervento non da diritto alla possibilità di acquisto di sanitari e rubinetti con IVA ridotta al 10%. È il caso della semplice sostituzione di un rubinetto o di un sanitario. L'aliquota IVA sarà quella ordinaria al 22%.
  • Manutenzione straordinaria: È il caso più complesso.

La terza tipologia (c) restauro così come la (d) ristrutturazione edilizia e la (e) ristrutturazione urbanistica, invece, danno diritto all'applicazione di IVA ridotta al 10% sull'acquisto di sanitari e rubinetteria. In questi casi ti verrà solamente richiesto di consegnare una fotocopia dell'autorizzazione edile, necessaria per questi interventi.

Manutenzione straordinaria: Il caso critico

Il caso più critico, e molto diffuso, è la manutenzione straordinaria, ad esempio il rifacimento del bagno che interessa anche gli impianti con il riposizionamento di sanitari o la conversione della vasca in doccia.

In questo caso devi distinguere tra:

  • il puro e semplice acquisto dei sanitari e miscelatori;
  • l'affidamento in appalto dei lavori del bagno ad un operatore professionale, in cui oltre all'acquisto di sanitari e rubinetti c'è anche il lavoro sull'impianto e l'installazione degli stessi.
  • Nel caso di semplice acquisto di sanitari e miscelatori ti verrà applicata l'IVA ordinaria al 22%.
  • Nel caso in cui ti trovi ad acquistare, oltre ai sanitari e alla rubinetteria, anche la relativa installazione in opera degli stessi è possibile applicare l'IVA al 10% su una porzione della fattura o eventualmente anche sul totale, in base ad un calcolo.

Come determinare l'IVA sulla manutenzione straordinaria

La legge individua dei, cosiddetti, "beni significativi" - tra i quali appunto sanitari e rubinetterie - per i quali l'IVA ridotta, in caso di intervento di manutenzione straordinaria, spetta "fino alla concorrenza del valore complessivo della prestazione".

Si tratta di calcolare il valore dei "beni significativi" (quindi dei rubinetti e dei sanitari) e poi di confrontarli con il costo della manodopera. Ti potresti trovare in due situazioni differenti:

  1. Il valore della manodopera supera il valore dei "beni significativi" -> si applica l'IVA ridotta al 10% sull'intero importo;
  2. Il valore della manodopera è inferiore al valore dei beni significativi: si applica l'IVA ridotta sui beni significativi solo fino all'importo della manodopera. Sulla parte eccedente si applica l'IVA al 22%.

Esempio: Valore dei beni significativi 1.500 euro, valore della manodopera 1.000 euro. Si applica l'IVA al 10% sulla manodopera ed anche - fino ad un valore massimo di 1.000 euro - sul costo di sanitari e rubinetteria. Sui rimanenti 500 euro si applicherà l'aliquota ordinaria del 22%.

Riferimenti legislativi e circolari

  • Legge Finanziaria per l’anno 2000, articolo 7, comma 1, lettera b), L. 488/1999: Prevede l’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 31 comma 1 lettere a) e b) della L. 457/1978.
  • Circolare n. 15/E del 12 luglio 2018 dell’Agenzia delle Entrate: Interviene in modo specifico sulla disciplina dell'IVA agevolata al 10% per i lavori edili di manutenzione su edifici a destinazione abitativa.

La circolare n. 15/E del 12 luglio 2018 specifica che la fattura deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.

Beni significativi: L’elenco dei cosiddetti beni “significativi” è contenuto nel D.M. 29 dicembre 1999.

tag: #Idraulico

Leggi anche: