IVA agevolata per lavori idraulici: manutenzione ordinaria e straordinaria
Ristrutturare casa è una decisione impegnativa, e sapere di poter usufruire dell’IVA agevolata può essere di conforto. In base al tipo di intervento, l’IVA può essere abbassata al 4% o al 10%.
Con la Legge Finanziaria per l’anno 2000, all’articolo 7, comma 1, lettera b), L. 488/1999, è stata prevista l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 31 comma 1 lettere a) e b) della L. 457/1978 (così come ridefiniti nell’ambito dell’articolo 3 del testo unico sull’edilizia, il D.P.R.
L’agevolazione, dopo essere stata prorogata di anno in anno fino al 31 dicembre 2010, è stata definitivamente prevista a regime con la L.
Aliquota IVA al 4%
L’aliquota IVA agevolata al 4% è applicabile alle spese relative alla realizzazione di opere murarie, dell’impianto elettrico, dell’impianto di riscaldamento, dell’impianto idrico e di opere necessarie per la costruzione della prima casa. Inoltre, per interventi di ampliamento della prima casa, è possibile ottenere un ulteriore sconto sull’applicazione dell’IVA del 4%, a patto che alla fine dei lavori l’immobile non risulti di lusso.
Aliquota IVA al 10%
La gestione dell'Iva nel settore termoidraulico presenta una peculiarità: l'applicazione di aliquote differenti, 10% e 22%, a seconda della tipologia di intervento e dei beni o servizi coinvolti. L'aliquota IVA al 10% si applica a specifiche categorie di prestazioni, relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili residenziali. La detrazione vale per i lavori di manutenzione ordinaria e per la manutenzione straordinaria.
Manutenzione Ordinaria
Gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 31, co. 1, lett. a) della L. n. 457/1978, ora art. 3, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001) riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
La caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente. Tra gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere quindi comprese, a titolo esemplificativo, le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici.
Sono assimilate alla manutenzione ordinaria le piccole riparazioni del fabbricato e dei relativi impianti (RM 1.2.90, n. 551463, CM 17.5.2000, n.
Gli interventi di manutenzione ordinaria possono beneficiare dell’Iva agevolata al 10% se previsti obbligatoriamente per legge e se effettuati su edifici a prevalente destinazione residenziale.
Esempi di interventi di manutenzione ordinaria:
- Riparazione o sostituzione di infissi esterni e interni
- Rinnovamento delle tinteggiature interne ed esterne
- Rifacimento di intonaci interni
- Riparazione di pavimenti
- Sostituzione di sanitari e rubinetteria (senza modifiche all'impianto idrico)
- Riparazione dell'impianto elettrico
- Sostituzione di caldaie e condizionatori (senza modifiche all'impianto)
- Sostituzione del contatore dell’acqua potabile
- Sostituzione del manto di tegole
- Rifacimento dell’impermeabilizzazione e del piano piastrellato
- Impermeabilizzazione delle grondaie del tetto
- Verniciatura dei parapetti in metallo dei balconi
Questa tipologia di intervento non da diritto alla possibilità di acquisto di sanitari e rubinetti con iva ridotta al 10%. É il caso della semplice sostituzione di un rubinetto o di un sanitario. L'aliquota iva sarà quella ordinaria al 22%.
Manutenzione Straordinaria
Gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 31, co. 1, lett. b) della L. n. 457/1978, ora art. 3, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001) riguardano, invece, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
Sono opere di manutenzione straordinaria quelle necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché a realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche di destinazione d’uso dell’immobile.
Tali ultimi interventi sono finalizzati al mantenimento dell’efficienza e all’adeguamento all’uso corrente dell’edificio e delle singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d’uso dell’immobile.
Negli interventi di manutenzione straordinaria rientrano anche le opere di manutenzione ordinaria, purché eseguite come complemento necessario di un più rilevante intervento di manutenzione straordinaria (RM 1.2.90, n.
Esempi di interventi di manutenzione straordinaria:
- Modifica dei prospetti degli edifici
- Rifacimento degli impianti igienico-sanitari
- Modifica dell’impianto idrico con sostituzione e nuovo posizionamento dell’autoclave
- Interventi di adeguamento degli impianti alle norme antincendio
- Apertura di lucernari di mansarde, senza la modifica della destinazione d’uso
- Sostituzione di infissi e serramenti con la modifica dei materiali o della tipologia di infisso
- Interventi finalizzati al risparmio energetico
- Realizzazione e l’adeguamento di centrali termiche e impianti di ascensori
- Modifica della distribuzione interna degli edifici
- Consolidamento delle strutture di fondazione ed in elevazione
- Rifacimento di vespai e di scannafossi
- Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta
- Rifacimento di scale e di rampe
- Sostituzione di solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti
IVA agevolata per sanitari e rubinetteria
Su sanitari e rubinetteria hai diritto all'applicazione dell'iva ridotta al 10% se:
- acquisti dei prodotti classificati come "beni finiti"
- acquisti nell'ambito di specifiche tipologie di interventi previsti dall'articolo 31 della legge n. 457/78
Sanitari e rubinetteria sono "beni finiti". La prima condizione è soddisfatta! Veniamo alla seconda condizione. Per capire quali sono gli interventi per cui è concessa l'iva al 10% dobbiamo rifarci all'articolo di legge. Si tratta dell'articolo 31 della legge n. 457/78 che prende in considerazione cinque distinti interventi di recupero:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- ristrutturazione urbanistica
La terza tipologia (c) restauro così come la (d) ristrutturazione edilizia e la (e) ristrutturazione urbanistica, invece, danno diritto all'applicazione di iva ridotta al 10% sull'acquisto di sanitari e rubinetteria. In questi casi ti verrà solamente richiesto di consegnare una fotocopia dell'autorizzazione edile, necessaria per questi interventi. Queste tre tipologie di interventi, infatti, non sono classificabili come interventi di edilizia libera quindi non è sufficiente presentare la semplice CILA.
Il caso della manutenzione straordinaria
Il caso più critico, e molto diffuso, è però il secondo: (b) manutenzione straordinaria. Stiamo parlando del rifacimento del bagno che interessa anche gli impianti con il riposizionamento di sanitari o la conversione della vasca in doccia.
In questo caso devi distinguere tra:
- il puro e semplice acquisto dei sanitari e miscelatori;
- l'affidamento in appalto dei lavori del bagno ad un operatore professionale, in cui oltre all'acquisto di sanitari e rubinetti c'è anche il lavoro sull'impianto e l'installazione degli stessi.
Nel caso di semplice acquisto di sanitari e miscelatori (b.1) ti verrà applicata l'ìva ordinaria al 22%. Nel caso (b.2) in cui ti trovi ad acquistare, oltre ai sanitari e alla rubinetteria, anche la relativa installazione in opera degli stessi è possibile applicare l'iva al 10% su una porzione della fattura o eventualmente anche sul totale, in base ad un calcolo.
Determinare l'IVA sulla manutenzione straordinaria
La legge individua dei, cosiddetti, "beni significativi" - tra i quali appunto sanitari e rubinetterie - per i quali l'iva ridotta, in caso di intervento di manutenzione straordinaria, spetta "fino alla concorrenza del valore complessivo della prestazione".
Si tratta di calcolare il valore dei "beni significativi" (quindi dei rubinetti e dei sanitari) e poi di confrontarli con il costo della manodopera. Ti potresti trovare in due situazioni differenti:
- il valore della manodopera supera il valore dei "beni significativi" -> si applica l'iva ridotta al 10% sull'intero importo;
- il valore della manodopera è inferiore al valore dei beni significativi: si applica l'iva ridotta sui beni significativi solo fino all'importo della manodopera. Sulla parte eccedente si applica l'iva al 22%.
Esempio pratico:
Valore dei beni significativi 1.500 euro, valore della manodopera 1.000 euro. Si applica l'iva al 10% sulla manodopera ed anche - fino ad un valore massimo di 1.000 euro - sul costo di sanitari e rubinetteria. Sui rimanenti 500 euro si applicherà l'aliquota ordinaria del 22%.
Beni significativi e Legge di Bilancio 2018
Con una norma di interpretazione autentica dell’art. 7, co. 1, lett. b) della L. n. 488/1999, la L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) è intervenuta sulla disciplina degli interventi di manutenzione edilizia con fornitura di “beni significativi” stabilendo che:
- l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel D.M.
- comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi; la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il D.M.
Sono fatti salvi i comportamenti difformi da tale previsione tenuti fino all’1.1.2018 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2018) e non si fa luogo al rimborso dell’imposta applicata sulle operazioni già effettuate.
Cosa indicare in fattura
In fattura occorre indicare:
- il corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi;
- separatamente, il valore di questi ultimi.
La valorizzazione del bene significativo, in mancanza di specifica previsione legislativa, è rimessa all’autonomia contrattuale, non potendo tuttavia risultare inferiore al costo sostenuto per l’acquisto del bene stesso da parte del soggetto che ha eseguito la prestazione (CM 7.4.2000, n. 71/E e CM 17.5.2000, n.
Nel caso in cui, in sede di preventivo, non risulti ancora determinato l’esatto valore del bene significativo, si può ripartire il valore in via provvisoria mediante un criterio di proporzionalità, salvo successiva regolarizzazione con nota di variazione (RM 27.6.80, n. 411350).
Tabella riassuntiva aliquote IVA
| Tipologia Intervento | Aliquota IVA | Condizioni |
|---|---|---|
| Costruzione prima casa | 4% | Opere murarie, impianti (elettrico, riscaldamento, idrico) |
| Ampliamento prima casa | 4% | Immobile non deve risultare di lusso |
| Manutenzione ordinaria | 10% | Edifici a prevalente destinazione residenziale |
| Manutenzione straordinaria | 10% | Edifici a prevalente destinazione residenziale, con limitazioni per i beni significativi |
| Acquisto sanitari e rubinetteria (senza installazione) | 22% | - |
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